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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10516/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 34988/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. Franco lai ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe proponendo tre motivi di ricorso.

Con il primo lamenta violazione di legge, nonché travisamento della prova, difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione assumendo che la Corte sassarese non avrebbe valutato la do- cumentazione prodotta in atti dal PM sin dalla fase delle indagini preliminari, al fine di dare prova del corretto funzionamento dell'etílometro utilizzato per rilevare il tasso alcolemico.

Con un secondo motivo ci si duole, sotto il profilo della viola- zione di legge, della mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla richie- sta di acquisire la documentazione relativa all'utilizzo dell'etilometro.

Con un terzo ed ultimo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale ìn relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, quanto al terzo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed hanno risposto compiuta- mente a tutti i motivi di appello, ed in particolare a quello nuovamente proposto in questa sede riguardante l'avvenuta e corretta omologazione dell'etilometro e la sua sottoposizione ai controlli periodici ma il solco dei dicta tra le altre, delle ri- chiamate Sez, 4 n. 3201/20, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 3939/21, Scìarra, n.n. e Sez. 4 n. 33951/21, Buccìarelli, n.m. ).

Viene evidenziato, in particolare, che, a fronte delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'agente operante, che ha riferito che l'apparecchio era regolarmente omologato ed era stato sottoposto alle pre- scritte revisioni periodiche, le deduzioni effettuate dall'imputato nell'atto di impu- gnazione nel merito, in quanto non suffragate da alcun tipo di riscontro né docu- mentale né testimoniale, non possono ritenersi sufficienti al fine di ritenere soddi- sfatto l'onere di allegazione della parte.N. 34988/2022 R.G.

Logicamente e congruamente motivato risulta anche il diniego delle circo- stanze attenuanti generiche, operato io ho ragione della gravità del fatto e in as- senza gli elementi positivi valutabili a tal fine.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -t N. 34988/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Franco lai ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe proponendo tre motivi di ricorso. Con il primo lamenta violazione di legge, nonché travisamento della prova, difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione assumendo che la Corte sassarese non avrebbe valutato la do- cumentazione prodotta in atti dal PM sin dalla fase delle indagini preliminari, al fine di dare prova del corretto funzionamento dell'etílometro utilizzato per rilevare il tasso alcolemico. Con un secondo motivo ci si duole, sotto il profilo della viola- zione di legge, della mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla richie- sta di acquisire la documentazione relativa all'utilizzo dell'etilometro. Con un terzo ed ultimo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale ìn relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, quanto al terzo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed hanno risposto compiuta- mente a tutti i motivi di appello, ed in particolare a quello nuovamente proposto in questa sede riguardante l'avvenuta e corretta omologazione dell'etilometro e la sua sottoposizione ai controlli periodici ma il solco dei dicta tra le altre, delle ri- chiamate Sez, 4 n. 3201/20, Santini, Rv. 278032, Sez. 4 n. 3939/21, Scìarra, n.n. e Sez. 4 n. 33951/21, Buccìarelli, n.m. ). Viene evidenziato, in particolare, che, a fronte delle dichiarazioni rese in dibattimento dall'agente operante, che ha riferito che l'apparecchio era regolarmente omologato ed era stato sottoposto alle pre- scritte revisioni periodiche, le deduzioni effettuate dall'imputato nell'atto di impu- gnazione nel merito, in quanto non suffragate da alcun tipo di riscontro né docu- mentale né testimoniale, non possono ritenersi sufficienti al fine di ritenere soddi- sfatto l'onere di allegazione della parte.N. 34988/2022 R.G. Logicamente e congruamente motivato risulta anche il diniego delle circo- stanze attenuanti generiche, operato io ho ragione della gravità del fatto e in as- senza gli elementi positivi valutabili a tal fine. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio
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