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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10059/2026

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e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria,n. 521/2022 depositata il 03/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettatol’appello della contribuente con la conferma della decisione di primoNumero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026grado che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso avviso diaccertamento catastale in procedura Docfa: attribuzione ripristinatoriain A/1 (abitazioni signorili), classe 5, consistenza 13,5 vani, rendita €6.274,95 a fronte di proposta A/2 (civile abitazione), classe 7,consistenza 13 vani e rendita € 4.464,77;2. ricorre per cassazione la contribuente con sei motivi di ricorsocome integrati da successiva memoria, che prospetta anchel’incostituzionalità della disciplina catastale in relazione agli artt. 23 e53, della Costituzione;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede ilrigetto del ricorso, prospettando tra l’altro l’uso improprio, nellaspecie, della procedura Docfa in luogo dello specifico procedimento direvisione reddituale di cui all’art. 38, d.P.R. n. 917 del 1986.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna dellaparte ricorrente al pagamento delle spese ed il raddoppio del contributounificato.2.

Preliminarmente deve rilevarsi che l’eccezione dellacontroricorrente di inammissibilità del procedimento Docfa nel caso ingiudizio risulta inaccoglibile, in quanto l’eccezione è nuova perchéproposta solo in sede di legittimità.La procedura Docfa – utilizzata dalla contribuente - risultaincontestata nei giudizi di merito e prospettata, quale illegittima, solo inCassazione.

Neanche nell’avviso di accertamento, impugnato, l’Agenziadelle entrate contestava la procedura Docfa.3.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente prospetta laviolazione e falsa applicazione degli art. 7, l. 212 del 2000, Rd.l. n. 652del 1939, d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 11, d. l. n 70 del 1988, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Numero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026L’Agenzia delle entrate non avrebbe esplicitato nell’avvisol’intenzione di avvalersi dei dati prospettati nella Docfa; l’Agenzia in realtàavrebbe disatteso i dati della Docfa utilizzando la motivazione come se liavesse confermati.Il motivo è infondato e in parte anche inammissibile; con lo stesso sirichiede alla Corte di legittimità una rivalutazione dei fatti come accertatidai giudici di merito, peraltro in doppia conforme.La sentenza impugnata evidenzia come l’Agenzia delle entrate nonabbia modificato i dati della Docfa ma abbia riconfermato il classamentooriginario dell’immobile in assenza di modifiche sostanziali.I dati di fatto utilizzati dall’Agenzia sono quelli della Docfa e lamotivazione dell’avviso è stata ritenuta idonea dai giudici di merito,conformemente alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità («Intema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi siauna diversa considerazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine diconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e didelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» Cass. Sez. 5, 19/11/2024,n. 29754, Rv. 673082 - 01).4.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 7, l. 212 del 2000, R.d.l. n. 652 del 1939, d.P.R. n.1142 del 1949, art. 11, d. l. n 70 del 1988, D.M. n. 701 del 1994, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .Numero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026Con il terzo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsaapplicazione degli art. 7, l. 212 del 2000, R.d.l. n. 652 del 1939, d.P.R. n.1142 del 1949, art. 11, d. l. n 70 del 1988, D.M. n. 701 del 1994, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (disparità ditrattamento in violazione dell’art. 3, e 53 della Costituzione).I motivi si trattano congiuntamente per evidente connessione logica.La modifica denunciata con la Docfa, la diversa distribuzione deglispazi interni, è stata ritenuta dalle decisioni di merito non rilevante per lamodifica del classamento richiesta con la Docfa.I motivi sono infondati in quanto con l’avviso di accertamentol’Agenzia delle entrate ha solo verificato l’assenza di modifiche e ristabilitala classazione originaria dell’immobile (nell’assenza di elementi validi peruna modifica della categoria e della classe che sin dalla costruzione aveval’immobile).Anche qui si tratta di un accertamento di merito compiuto dalledecisioni, in doppia conforme, insindacabile in sede di legittimità.

Sidenunciano violazioni di legge ma, in concreto, si richiedono alla Corteaccertamenti di fatto, non consentiti, rivalutazioni delle prove e delgiudizio.5.

Con il quarto motivo la contribuente denuncia una omessapronuncia, art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 cod. proc. civ..Per la contribuente la sentenza non avrebbe analizzato laprospettazione difensiva basata sulla sentenza della CTR n. 1412/4/2018,per un immobile sito nello stesso stabile (interno 12) che era statoconsiderato quale immobile senza pregi e senza caratteristiche disignorilità.In realtà, nessuna omessa pronuncia può ritenersi sussistente, inquanto la CTR ha implicitamente rigettato tale prospettazione (valutazionedi altro immobile sito nello stesso stabile e oggetto di altra decisione),Numero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026reputandola non corrispondente alla presente fattispecie, né –evidentemente – vincolante rispetto a questa.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigettoma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01).Nel caso in giudizio la questione dell’altro immobile è stata disattesaimplicitamente dalla decisione impugnata, valutata ma non ritenuta idoneaalla variazione della categoria e classe catastale.6.

Con il quinto motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame di unfatto decisivo rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (ladecisione della stessa CTR per un immobile sito nello stesso stabile, di cuial punto precedente).In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile ilmotivo ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.: «Nell'ipotesi didoppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso percassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 - ,Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 - 01).Numero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/20267.

Con l’ultimo motivo la ricorrente prospetta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ. rilevante ex art. 360, primo comma,n. 5 del cod. proc. civ. .La sentenza della CTR n. 1412/04/2018 ha deciso favorevolmente alcontribuente per un altro immobile sito nello stesso stabile di quellooggetto del presente ricorso.Il motivo è infondato in quanto al momento della decisione lasentenza non era passata in giudicato e, peraltro, la stessa era riferita adaltro immobile e ad altre parti; nessun giudicato poteva pertantosussistere.8.

La questione di costituzionalità, prospettata con la memoria,risulta non rilevante e comunque manifestamente infondata.

Laprospettazione risulta oltremodo generica, riferita a tutta la disciplinacatastale ed alla paventata soggettività valutativa che ne deriverebbe,prima dell’amministrazione e poi del giudice, sull’attribuzione dellacategoria catastale, in violazione degli art.23 e 53 della Costituzione edell’art. 1, primo Protocollo addizionale CEDU.Nel caso in giudizio la questione non è rilevante in quanto l’Agenziadelle entrate ha ristabilito la categoria e la classe che l’immobile aveva sindalla sua costruzione, con ciò respingendo le variazioni proposte dallaparte con la procedura Docfa in assenza di modificazioni deteriorisostanziali.

Inoltre, non sussiste valutazione soggettiva nell’attribuzionedella categoria catastale essendo la normativa sufficientemente specifica ecircostanziata sui parametri tipologici e di destinazione che l’interpretedeve prendere a riferimento.

E tanto vale anche per la disciplinaregolamentare che trova riscontro nella caratterizzazione e nei criteridiscretivi e classificatori di cui alla fonte legislativa primaria.Deve poi anche richiamarsi Corte Costituzionale n. 249 del 2017 che,pur essendo intervenuta su altra procedura di rettifica catastale, contieneriflessioni valide pure in questo caso: «va in proposito ricordato cheNumero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026questa Corte ha ritenuto che la rendita catastale «non costituisce [...] unpresupposto d'imposta» (sentenza n. 162 del 2008): non è pertantoprospettabile, in riferimento ad essa, una questione collegata al parametrodi cui all'art. 53 Cost. (sentenze n. 263 del 1994 e n. 162 del 2008).

Si èperò anche affermato che, benché le tariffe di estimo e le rendite catastalinon siano atti di imposizione tributaria, i criteri per la loro determinazione,ove non ispirati a princìpi di ragionevolezza, potrebbero porre le premesseper l'incostituzionalità delle singole imposte che su di essi si fondino(sentenza n. 263 del 1994). - Si è poi ritenuto che «la capacitàcontributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta ècollegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indicerivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo ilcontrollo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà emanifesta irragionevolezza» (sentenza n. 162 del 2008) .Anche per questi aspetti la questione, oltre che irrilevante in ragionedella richiamata peculiarità della presente fattispecie, appare puremanifestamente infondata.

P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00,per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteNumero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria,n. 521/2022 depositata il 03/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha rigettatol’appello della contribuente con la conferma della decisione di primoNumero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026grado che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso avviso diaccertamento catastale in procedura Docfa: attribuzione ripristinatoriain A/1 (abitazioni signorili), classe 5, consistenza 13,5 vani, rendita €6.274,95 a fronte di proposta A/2 (civile abitazione), classe 7,consistenza 13 vani e rendita € 4.464,77;2. ricorre per cassazione la contribuente con sei motivi di ricorsocome integrati da successiva memoria, che prospetta anchel’incostituzionalità della disciplina catastale in relazione agli artt. 23 e53, della Costituzione;3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede ilrigetto del ricorso, prospettando tra l’altro l’uso improprio, nellaspecie, della procedura Docfa in luogo dello specifico procedimento direvisione reddituale di cui all’art. 38, d.P.R. n. 917 del 1986.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna dellaparte ricorrente al pagamento delle spese ed il raddoppio del contributounificato.2. Preliminarmente deve rilevarsi che l’eccezione dellacontroricorrente di inammissibilità del procedimento Docfa nel caso ingiudizio risulta inaccoglibile, in quanto l’eccezione è nuova perchéproposta solo in sede di legittimità.La procedura Docfa – utilizzata dalla contribuente - risultaincontestata nei giudizi di merito e prospettata, quale illegittima, solo inCassazione. Neanche nell’avviso di accertamento, impugnato, l’Agenziadelle entrate contestava la procedura Docfa.3. Con il primo motivo di ricorso la contribuente prospetta laviolazione e falsa applicazione degli art. 7, l. 212 del 2000, Rd.l. n. 652del 1939, d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 11, d. l. n 70 del 1988, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Numero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026L’Agenzia delle entrate non avrebbe esplicitato nell’avvisol’intenzione di avvalersi dei dati prospettati nella Docfa; l’Agenzia in realtàavrebbe disatteso i dati della Docfa utilizzando la motivazione come se liavesse confermati.Il motivo è infondato e in parte anche inammissibile; con lo stesso sirichiede alla Corte di legittimità una rivalutazione dei fatti come accertatidai giudici di merito, peraltro in doppia conforme.La sentenza impugnata evidenzia come l’Agenzia delle entrate nonabbia modificato i dati della Docfa ma abbia riconfermato il classamentooriginario dell’immobile in assenza di modifiche sostanziali.I dati di fatto utilizzati dall’Agenzia sono quelli della Docfa e lamotivazione dell’avviso è stata ritenuta idonea dai giudici di merito,conformemente alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità («Intema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dauna diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni,l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi siauna diversa considerazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine diconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e didelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» Cass. Sez. 5, 19/11/2024,n. 29754, Rv. 673082 - 01).4. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 7, l. 212 del 2000, R.d.l. n. 652 del 1939, d.P.R. n.1142 del 1949, art. 11, d. l. n 70 del 1988, D.M. n. 701 del 1994, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .Numero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026Con il terzo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsaapplicazione degli art. 7, l. 212 del 2000, R.d.l. n. 652 del 1939, d.P.R. n.1142 del 1949, art. 11, d. l. n 70 del 1988, D.M. n. 701 del 1994, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (disparità ditrattamento in violazione dell’art. 3, e 53 della Costituzione).I motivi si trattano congiuntamente per evidente connessione logica.La modifica denunciata con la Docfa, la diversa distribuzione deglispazi interni, è stata ritenuta dalle decisioni di merito non rilevante per lamodifica del classamento richiesta con la Docfa.I motivi sono infondati in quanto con l’avviso di accertamentol’Agenzia delle entrate ha solo verificato l’assenza di modifiche e ristabilitala classazione originaria dell’immobile (nell’assenza di elementi validi peruna modifica della categoria e della classe che sin dalla costruzione aveval’immobile).Anche qui si tratta di un accertamento di merito compiuto dalledecisioni, in doppia conforme, insindacabile in sede di legittimità. Sidenunciano violazioni di legge ma, in concreto, si richiedono alla Corteaccertamenti di fatto, non consentiti, rivalutazioni delle prove e delgiudizio.5. Con il quarto motivo la contribuente denuncia una omessapronuncia, art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 cod. proc. civ..Per la contribuente la sentenza non avrebbe analizzato laprospettazione difensiva basata sulla sentenza della CTR n. 1412/4/2018,per un immobile sito nello stesso stabile (interno 12) che era statoconsiderato quale immobile senza pregi e senza caratteristiche disignorilità.In realtà, nessuna omessa pronuncia può ritenersi sussistente, inquanto la CTR ha implicitamente rigettato tale prospettazione (valutazionedi altro immobile sito nello stesso stabile e oggetto di altra decisione),Numero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026reputandola non corrispondente alla presente fattispecie, né –evidentemente – vincolante rispetto a questa.In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare unqualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigettoma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza visia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fattostorico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione,nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa oincomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.(Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 - 01).Nel caso in giudizio la questione dell’altro immobile è stata disattesaimplicitamente dalla decisione impugnata, valutata ma non ritenuta idoneaalla variazione della categoria e classe catastale.6. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta l’omesso esame di unfatto decisivo rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (ladecisione della stessa CTR per un immobile sito nello stesso stabile, di cuial punto precedente).In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile ilmotivo ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.: «Nell'ipotesi didoppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso percassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. èinammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 - ,Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 - 01).Numero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/20267. Con l’ultimo motivo la ricorrente prospetta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ. rilevante ex art. 360, primo comma,n. 5 del cod. proc. civ. .La sentenza della CTR n. 1412/04/2018 ha deciso favorevolmente alcontribuente per un altro immobile sito nello stesso stabile di quellooggetto del presente ricorso.Il motivo è infondato in quanto al momento della decisione lasentenza non era passata in giudicato e, peraltro, la stessa era riferita adaltro immobile e ad altre parti; nessun giudicato poteva pertantosussistere.8. La questione di costituzionalità, prospettata con la memoria,risulta non rilevante e comunque manifestamente infondata. Laprospettazione risulta oltremodo generica, riferita a tutta la disciplinacatastale ed alla paventata soggettività valutativa che ne deriverebbe,prima dell’amministrazione e poi del giudice, sull’attribuzione dellacategoria catastale, in violazione degli art.23 e 53 della Costituzione edell’art. 1, primo Protocollo addizionale CEDU.Nel caso in giudizio la questione non è rilevante in quanto l’Agenziadelle entrate ha ristabilito la categoria e la classe che l’immobile aveva sindalla sua costruzione, con ciò respingendo le variazioni proposte dallaparte con la procedura Docfa in assenza di modificazioni deteriorisostanziali. Inoltre, non sussiste valutazione soggettiva nell’attribuzionedella categoria catastale essendo la normativa sufficientemente specifica ecircostanziata sui parametri tipologici e di destinazione che l’interpretedeve prendere a riferimento. E tanto vale anche per la disciplinaregolamentare che trova riscontro nella caratterizzazione e nei criteridiscretivi e classificatori di cui alla fonte legislativa primaria.Deve poi anche richiamarsi Corte Costituzionale n. 249 del 2017 che,pur essendo intervenuta su altra procedura di rettifica catastale, contieneriflessioni valide pure in questo caso: «va in proposito ricordato cheNumero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026questa Corte ha ritenuto che la rendita catastale «non costituisce [...] unpresupposto d'imposta» (sentenza n. 162 del 2008): non è pertantoprospettabile, in riferimento ad essa, una questione collegata al parametrodi cui all'art. 53 Cost. (sentenze n. 263 del 1994 e n. 162 del 2008). Si èperò anche affermato che, benché le tariffe di estimo e le rendite catastalinon siano atti di imposizione tributaria, i criteri per la loro determinazione,ove non ispirati a princìpi di ragionevolezza, potrebbero porre le premesseper l'incostituzionalità delle singole imposte che su di essi si fondino(sentenza n. 263 del 1994). - Si è poi ritenuto che «la capacitàcontributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta ècollegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indicerivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo ilcontrollo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà emanifesta irragionevolezza» (sentenza n. 162 del 2008) .Anche per questi aspetti la questione, oltre che irrilevante in ragionedella richiamata peculiarità della presente fattispecie, appare puremanifestamente infondata. P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00,per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteNumero registro generale 1440/2023Numero sezionale 3072/2026Numero di raccolta generale 10059/2026Data pubblicazione 18/04/2026Giacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10059/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris