CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19286/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] N. 2, in personadel Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2237 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 161/2022 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 25/05/2022 R.G.N. 124/2021;Numero registro generale 28492/2022Numero sezionale 2237/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei rla ccolta generale 19286/2026Data pubblicazione 11/06/202606/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 161/2022,in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannatoGiorgio Dionisi, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] LocaleUmbria 2 (d’ora in poi anche AUSL Umbria 2), a versare alladatrice di lavoro la somma di euro 137.221,77, oltreinteressi, a titolo di compensi percepiti per l’incarico svoltodal 2012 al 2018, quale amministratore unico della VUS COMs.r.l., in quanto espletato senza autorizzazione e, quindi, inviolazione dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; ha respinto ladomanda proposta dalla AUSL Umbria n. 2 nei confronti dellaVUS [OSCURATO:SOCIETA]. nonché la domanda riconvenzionale spiegatada quest’ultima al fine di fare valere il diritto di regresso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla somma di euro73.739,75 riguardante la sanzione irrogata dalla Guardia diriconvenzionale formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di farevalere il diritto alla ripetizione d’indebito o, in alternativa, alrisarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per gliimporti corrisposti a titolo di compenso.2. I giudici di seconde cure hanno rilevato, in sintesi, che: 1)[OSCURATO:PERSONA] non era stato mai autorizzato dalla AUSLUmbria n. 2 (ossia dalla propria Amministrazione diappartenenza) a svolgere l’incarico extra istituzionale diamministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2) non potevavalere l’autorizzazione, ottenuta nel 2009, a ricoprire unincarico pubblico presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,trattandosi di un incarico non determinato e, quindi, di nonprovata riconducibilità a quello di amministratore unico e,Numero registro generale 28492/2022Numero sezionale 2237/2026comunque, conferito da un soggetto diverso dalla VUNSum CeroO dMi ra ccolta generale 19286/2026Data pubblicazione 11/06/2026s.r.l. quale è la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; 3) quanto alla richiestadi nulla osta a ricoprire l’incarico di componente del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., datata[OSCURATO:DATA_NASCITA], nessuna autorizzazione risultava concessa alDionisi, che peraltro non era tenuto a chiederla avendo egliottenuto (in contemporanea con l’espletamento di taleincarico) di lavorare in regime di part-time; 4) quantoall’incarico extra istituzionale di amministratore unico dellaVUS [OSCURATO:SOCIETA]., svolto dal 23 ottobre 2012 al 21 maggio2018, nessuna comunicazione risultava fatta fino al16.6.2014, in relazione alla quale, però, il mero nulla ostadel capo ufficio non poteva rivestire il valore di unaautorizzazione; 5) le somme da corrispondere, a titolo disanzione ex art. 53 co. 7 D.lgs. n. 165/2001, erano di euro137.221,77, pari ai compensi lordi percepiti; 6) infondata erala domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fatta valerenei confronti del Dionisi, di regresso in ordine al pagamentodella somma di euro 73.739,75 relativa alla sanzioneamministrativa irrogata dalla Guardia di Finanza mentreandava dichiarata assorbita la domanda, sempre della [OSCURATO:SOCIETA]. concernente la ripetizione delle somme corrispostea titolo di compensi.3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] n. 2 ha resistito concontroricorso. Anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso, proponendo ricorso incidentale condizionatosulla base di quattro motivi cui ha resistito a sua volta GiorgioDionisi.Numero registro generale 28492/20224. Il ricorrente e la AUSL Umbria n. 2 hanno depositatoN umero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 19286/2026memorie.Data pubblicazione 11/06/2026Ragioni della decisione1. I motivi del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, c. 2, 53, commi 6, 7, 8, 9 e 10 deld.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008,per avere, la Corte d’Appello, ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(Società che ha conferito l’incarico al ricorrente, controllataal 100% da un’altra Società, interamente partecipata daventidue Comuni umbri) non potesse essere qualificata comesoggetto pubblico ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 165 del2001 e del d.l. n. 112 del 2008, con riferimento alprocedimento per farsi autorizzare allo svolgimento diincarichi extraistituzionali tramite “silenzio-assenso” (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.).3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. artt. 115, 116, 414, 421 e 437 c.p.c.,2697 cod. civ., 1, c. 2, 53, commi 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. n.165 del 2001, perché la Corte territoriale non hacorrettamente interpretato le norme sull’onere della prova esull’autorizzazione allo svolgimento di un incaricoextraistituzionale, facendo ricadere sul dipendente l’obbligo,non solo di richiedere l’assenso del datore di lavoro, maanche quello di accertarsi che l’iter autorizzatorio giungessea compimento, secondo modalità non previste dall’art. 53suddetto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 10, c. 2 bis del T.U.I.R., comemodificato dall’art. 150, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n.Numero registro generale 28492/2022Numero sezionale 2237/202634, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2N0u2m0er,o dni r.a ccolta generale 19286/2026Data pubblicazione 11/06/202677, per avere la Corte condannato il ricorrente al versamentodei compensi lordi percepiti, anziché “al netto” delle impostegià versate (trattenute effettuate), trattandosi di redditiequiparati a quelli da lavoro dipendente (art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.).5. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato laVUS [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360 co. 1n. 3 cpc: posizione assunta dal Dionisi nei confronti dellaAUSL 2 in ordine allo svolgimento dell’incarico”.6. Con il secondo motivo si censura la “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, anche incombinato disposto con gli artt. 1223, 1227, 2043, 2049 cod.civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: inesistenzadi fatti addebitabili alla [OSCURATO:PERSONA] quale causa generatricedell’occorso, determinato unicamente dalla AUSL 2 e dalDionisi. Difetto del nesso di causalità ex art. 1223 cod. civ.e, in subordine concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ.incidenti in via diretta sulla richiesta avversaria ex art. 53d.l.gs. n. 165/2001. Domanda riconvenzionale nei confrontidella AUSL 2 ex artt. 2043 e 2049 cod. civ. per il dannoeventualmente generato dai comportamenti assunti.Riproposizione di tutte le difese di primo grado, nonché delladomanda riconvenzionale anche in via di impugnazioneincidentale condizionata”.7. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale contesta la“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n.165/2001, anche in combinato disposto con gli artt. 2043 e/2043 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.:domanda riconvenzionale nei confronti del Dionisi a titolo diNumero registro generale 28492/2022restituzione di indebito e/o risarcimento danno.N umero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 19286/2026Riproposizione in via di impugnazione incidentaleData pubblicazione 11/06/2026condizionata”.8. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 cpc: erronea determinazione delquantum della pretesa attorea.9. Ritiene la Corte che le questioni sollevate, in particolarequelle: sulla natura dell’incarico rientrante tra quelli vietatiin assoluto; sull’applicazione del silenzio assenso di cuiall’art. 53, comma 10, alle società a controllo pubblico;sull’applicazione a dette società dell’art. 60 del d.P.R. n.5/1957 o, viceversa, dell’art. 62 dello stesso d.P.R.;sull’applicabilità del comma 7 agli incarichi non autorizzabili,investono vari profili di rilievo nomofilattico, per cui latrattazione del presente ricorso deve essere fissata inpubblica udienza, ossia «nel luogo privilegiato ove vannoassunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero,le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico» (explurimis, Sez. U., n. 4739 del 3 marzo 2026).La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]