CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 16666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2012/2015 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrenti, ricorrenti incidentali – F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 2012/2015 Numero sezionale 1776/2022 Numero di raccolta generale 16666/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 2004/25/14, depositata il 13/10/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia (n. 108/1/13), di accoglimento dei ricorsi riuniti della [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa, e dei soci contro gli avvisi di accertamento che recuperavo a tassazione Ires, Irpef, Irap e Iva, per il 2006, redditi non dichiarati correlati a ricavi extracontabili derivanti dalla cessione di undici unità immobiliari; 2. il giudice tributario di appello ha accolto l’eccezione dei contribuenti di mancanza della prova della tempestività del gravame dell’ufficio, che risultava spedito e ricevuto in data 30/12/2013, oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327, cod. proc. civ., che scadeva il 24/12/2013 (tenuto conto anche della sospensione feriale di quarantasei giorni); 3. l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi, illustrati con una memoria, per la cassazione della sentenza di appello; i contribuenti resistono con controricorso, illustrato con memoria, nel quale svolgono ricorso incidentale, affidato a due motivi; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso principale [«1) Violazione dell’art.2700 c.c. e consequenziale violazione degli artt. 327 c.p.c. e del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 in relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c.»], l’Agenzia premette che la C.T.R. ha affermato che la data posta sulla ricevuta a.r. attesterebbe unicamente la data della r.g. n. 2012/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 2012/2015 Numero sezionale 1776/2022 Numero di raccolta generale 16666/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 consegna al destinatario, ma non varrebbe a provare la data di tempestiva spedizione dell’atto, a causa dell’assenza del timbro contestuale alla presentazione (da parte del notificante) dell’atto da notificare al soggetto addetto alla notifica. Aggiunge che nel caso concreto è pacifico che «le tre cartoline a/r prodotte dall’Ufficio indicano come data di spedizione il 16 dicembre 2013» (cfr. pag. 6 del ricorso). Indi, ascrive alla C.T.R. la violazione degli artt. 2700, cod. civ., 327, cod. proc. civ., per avere dichiarato inammissibile l’appello dell’Amministrazione finanziaria sul presupposto dell’irrilevanza probatoria delle “cartoline a/r” con riguardo alla data di spedizione; 2. con il secondo motivo [«2) In subordine: violazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, benché l’attestazione della data di spedizione apposta sulle tre “cartoline a/r” costituisse quantomeno principio di prova della tempestiva spedizione dell’atto di appello, ha omesso di procedere d’ufficio, facendone richiesta all’ente postale, all’acquisizione di ulteriore documentazione relativa alla data di spedizione della raccomandata, quale condizione indispensabile per una ragionevole decisione della controversia, che fosse fondata su dati oggettivi; 3. con il primo motivo di ricorso incidentale [«1. Violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso dell’Agenzia, i contribuenti rilevano che, comunque, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardiva costituzione in giudizio della controparte, la quale si era costituita in giudizio in data 31/01/2014, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso in appello di cui all’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. E ciò era accaduto perché l’atto di appello era stato notificato al legale dei r.g. n. 2012/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 2012/2015 Numero sezionale 1776/2022 Numero di raccolta generale 16666/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 contribuenti in data 30/12/2013, ragion per cui il menzionato termine (di costituzione) era maturato il 29/01/2014; 4. con il secondo motivo [«2. Violazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché violazione dell’art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], i contribuenti censurano la sentenza impugnata che ha compensato le spese di lite senza indicare le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificavano una simile statuizione; 5. i due motivi di ricorso principale, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati; 5.1. dall’esame del fascicolo processuale dei precedenti gradi di giudizio, acquisito d’ufficio dal Collegio, che è giudice di merito dei fatti processuali, risulta che l’appello è stato notificato tardivamente al difensore della parte contribuente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ricevuta dal destinatario in data 30/12/2013 (vedi l’avviso di ricevimento), ovvero quando era decorso il termine lungo semestrale di cui all’art. 327, cod. proc. civ., che scadeva il 24/12/2013 (tenuto conto anche della sospensione feriale di quarantasei giorni); 5.2. nessun elemento oggettivo consente di ipotizzare che il procedimento notificatorio sia stato avviato tempestivamente, posto che sono privi di efficacia probatoria sia la “distinta interna” dell’elenco delle raccomandate dell’Agenzia delle entrate (che reca la data 16/12/2013), sia l’elenco delle raccomandate di [OSCURATO:PERSONA], sul quale non è apposta alcuna data mediante stampigliatura meccanografica o con timbro datario. D’altra parte, in relazione alla seconda censura, non è dato comprendere quale ulteriore verifica avrebbe dovuto compiere il giudice tributario di appello ai fini del controllo della tempestività dell’appello dell’ufficio;r.g. n. 2012/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 2012/2015 Numero sezionale 1776/2022 Numero di raccolta generale 16666/2022 Data pubblicazione 23/05/2022 6. il primo motivo di ricorso incidentale è assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale; 7. il secondo motivo non è fondato; 7.1. al contrario di quanto asseriscono i contribuenti, la C.T.R. ha spiegato le ragioni della disposta compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio, che è stato definito con l’accoglimento della questione processuale di inammissibilità dell’appello erariale sollevata dalla parte privata; 8. in conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, va dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e va rigettato il secondo motivo; 9. le spese del giudizio di cassazione debbono essere compensate, tra le parti, per la loro soccombenza reciproca; 10. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); infine, tale articolo non si applica nemmeno ai contribuenti visto l’assorbimento del primo motivo di ricorso incidentale; P.Q.M. rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo di ricorso incidentale, rigetta il secondo motivo d