CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43305/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di estorsione aggravata ascritto all'odierno ricorrente, risulta non consentito in sede di legittimità perché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4-7 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che per quanto attiene, nello specifico, al lamentato vizio di travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, con particolare riferimento alle dichiarazioni della parte offesa, deve osservarsi che il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante; tuttavia, tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti o delle dichiarazioni e l'indagine sull'attendibilità dei dichiaranti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), che, nella specie, con una motivazione esente dai contestati vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le già richiamate pagg. 4-7 dell'impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza del reato e della dichiarazione della responsabilità dell'imputato; che, infatti, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità delle risultanze processuali, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda la pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso