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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 18532/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 CIAMPOLINI;2005 - controricorrente -avverso la sentenza n. 381/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 3662/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in primo grado, dinanzi al Tribunale di Latina, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. alle cui dipendenze aveva lavorato dal1° agosto 2007 al 15 novembre 2011, impugnando il trasferimento prNeusmseroo rleagi sstreo dgeene dralie C16u37n6e/2o02 4Numero sezionale 2005/2026comunicatogli con telegramma del 28 ottobre 2010.Numero di raccolta generale 18532/20262.

A seguito di estinzione del giudizio per mancata comparizionDeat a pduebblllicea ziopnea 0r8t/0i,6 /20il2 6lavoratore incardinò un nuovo procedimento avente il medesimo oggetto, che venne,tuttavia, rigettato per intervenuta decadenza dall’impugnativa del trasferimento.3.

Interposto gravame dalla parte soccombente, la Corte d’appello confermò lasentenza di primo grado, condividendone la statuizione in punto di decadenza.4.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, il ricorrente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.

La società ha resistito con controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato di depositare l’ordinanzanei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La parte ha formulato i seguenti motivi di censura: motivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., falsa applicazione della legge daparte del giudice – termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamentoquinquennale – il ricorrente è soggetto al vecchio regime anteriforma legge n. 183 del2010 e cioè l’art. 6 della l. n. 604 del 1966 – violazione dell’art. 11 delle preleggi r.d.262 del 1942 ; motivi ancora di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -falsa applicazione dellalegge da parte del giudice – applicazione delle leggi nel tempo .2.

Con entrambi i motivi la parte si duole del fatto che la sentenza impugnata abbiaviolato i principi sulla applicazione della legge nel tempo, laddove ha ritenuto operante ladecadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. c) della l. n. 183 del 2010 per il trasferimentocomunicato al lavoratore in data 28 ottobre 2010 e, dunque, prima della entrata in vigoredella legge (24 novembre 2010) e prima del 31 dicembre 2011, termine al quale l’art. 2,comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, ha differitol’applicabilità dei termini decadenziali.3.

I motivi, che in quanto intrinsecamente connessi possono essere trattaticongiuntamente per ragioni di sintesi e di coerenza sistematica, sono infondati.4.

Il dato normativo di riferimento è, come detto, rappresentato dall’art. 32 della l. n.183 del 2010 che al comma 3, lett. c), stabilisce che il meccanismo impugnatorio delnovellato art. 6 della l. n. 604 del 1966 si applica anche al trNausmfeeror iremgisetrno gteon eraalei 16s3e76n/2s0i2 4Numero sezionale 2005/2026dell'articolo 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazioneNumero di raccolta generale 18532/2026di trasferimento.

Data pubblicazione 08/06/20265.

È noto che, successivamente, l’art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv.con modif. in l. n. 10 del 2011, ha introdotto nell’art. 32 il comma 1 bis, che recita All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:"1-bis.

In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma,della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo,relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistanoefficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011" .6.

Per effetto di tale norma l’estensione del regime decadenziale proprio deilicenziamenti alle altre ipotesi contemplate dall’art. 32 ai commi 3 e 4 è stata differita al31 dicembre 2011.7.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 4913/2016, hanno evidenziatoche, con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, tale differimento è statointrodotto per evitare che l'immediata decorrenza di un termine decadenziale, prima nonprevisto, potesse pregiudicare chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto dilavoro o le altre tipologie di atti datoriali indicati nell'art. 32 cit., si potesse trovare adincorrere inconsapevolmente nella decadenza.8.

Più di recente, questa Corte ha affermato che L'art. 32, comma 1-bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010,conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" ildifferimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative altermine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contrattiai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art.6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso maanche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempotra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd.

"collegato lavoro") e il 23gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novellaintroduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediantela rimessione in termini, rispondendo alla "ratio legis" di attenuare, in chiavecostituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzNioumneero re"giestxro genneoravleo 1"6 376d/2e0l2 4Numero sezionale 2005/2026suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. n. 12033/2021).Numero di raccolta generale 18532/20269.

Benché, quindi, il legislatore nulla abbia espressamente previsto cDiractaa p ulb’balipcapziolincea 08b/0il6i/t20à2 6della decadenza all’impugnativa del trasferimento del lavoratore intervenuto primadell’entrata in vigore della legge, a differenza che per i contratti a termine per i quali ilcomma 4 dell’art. 32 cit. ha disposto l’applicabilità della nuova disciplina anche a quelli giàconclusi, il sistema normativo nel suo complesso, quale risultante a seguitodell’introduzione del comma 1 bis volto a estendere il differimento a tutti gli ambiti dinovità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, ha condotto a una soluzione intermini affermativi della questione.10.

Il tema della determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta cheintroduce ex novo un termine di decadenza in una situazione ancora pendente non èperaltro nuovo, essendo stato già affrontato da questa Corte, sia pure in altri ambiti (Cass.n. 15352 del 2015; e Cass. n. 29754 del 2019).11.

Conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, èstato in proposito affermato che se, senz’altro, la previsione di un termine di decadenzada parte del legislatore non può retroagire, facendo considerare maturato, in tutto o inparte, un termine con decorrenza da prima dell'entrata in vigore della legge che lo haistituito, ciò non significa che una modifica normativa, che introduca un termine didecadenza prima non previsto, non sia applicabile anche alle situazioni soggettive inessere, purché la decorrenza del termine sia ancorata alla entrata in vigore della modificalegislativa stessa, in un’ottica di bilanciamento tra le due contrapposte esigenze,rappresentate, da un lato, da quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguitodal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, da quella di tutelarel'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare uncomportamento inerte allo stesso non imputabile (ex multiis Cass. n. 13355 del 2014).12.

La realizzazione di tale bilanciamento è stata, in particolare, individuata conriferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. c.c., disposizionealla quale deve attribuirsi il valore di regola generale, attestante la normale applicabilitàdi nuovi più brevi termini di prescrizione e decadenza anche a fronte di diritti sortianteriormente; quanto poi all’obiezione secondo cui, qui, non si sarebbe in presenzadell'introduzione di un più breve termine di decadenza, bensì dell'introduzione di untermine di decadenza prima non previsto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire checiò non importa una vera e propria retroattività, ma soltanto l'asNsuomgegro eretgtisatrmo geennertaole 1d63i7 6u/2n02 4Numero sezionale 2005/2026diritto già acquisito ad un termine di decadenza per il suo esercizio (cfr. Cass. n.Numero di raccolta generale 18532/20262429/2016).

Data pubblicazione 08/06/202613.

Così posta la questione, appare evidente come, nel caso di specie, non siponga un problema di violazione dell’art. 11 delle preleggi, non incidendo l’art. 32 cit. sulfatto generatore, ossia sulla valutazione di legittimità del trasferimento in terminisostanziali, ma unicamente sul procedimento impugnatorio dello stesso, procedimento cheperaltro nel caso di specie era ancora pendente (non risultando maturata la prescrizionequinquennale).14.

Alla luce di siffatta ricostruzione dei principi giuridici regolatori della materia,dell’iter normativo che, a brevissima distanza dall’introduzione del nuovo terminedecadenziale, ha visto l’aggiunta di un comma recante un differimento di portata generale,oltre che della mancata previsione di una specifica disciplina della fase transitoria tra i dueregimi normativi e, comunque, della non ravvisabilità di una voluntas legis di segnocontrario (che è stata invece ritenuta ravvisabile nella specifica e distinta ipotesi dellacessione aziendale, cfr. Cass. n. 6649/2020), va affermata la conformità a diritto dellaritenuta applicabilità della decadenza al trasferimento impugnato da parte ricorrente.15.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.16.

La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue il criterio dellasoccombenza, con liquidazione come in dispositivo.17.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass., S.U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreNumero registro generale 16376/2024importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoN,u maer on soezriomnaale 2d00e5l/2lo02 6Numero di raccolta generale 18532/2026stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 CIAMPOLINI;2005 - controricorrente -avverso la sentenza n. 381/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 3662/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in primo grado, dinanzi al Tribunale di Latina, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. alle cui dipendenze aveva lavorato dal1° agosto 2007 al 15 novembre 2011, impugnando il trasferimento prNeusmseroo rleagi sstreo dgeene dralie C16u37n6e/2o02 4Numero sezionale 2005/2026comunicatogli con telegramma del 28 ottobre 2010.Numero di raccolta generale 18532/20262. A seguito di estinzione del giudizio per mancata comparizionDeat a pduebblllicea ziopnea 0r8t/0i,6 /20il2 6lavoratore incardinò un nuovo procedimento avente il medesimo oggetto, che venne,tuttavia, rigettato per intervenuta decadenza dall’impugnativa del trasferimento.3. Interposto gravame dalla parte soccombente, la Corte d’appello confermò lasentenza di primo grado, condividendone la statuizione in punto di decadenza.4. Avverso la sentenza della Corte d’appello, il ricorrente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. La società ha resistito con controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato di depositare l’ordinanzanei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. La parte ha formulato i seguenti motivi di censura: motivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., falsa applicazione della legge daparte del giudice – termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamentoquinquennale – il ricorrente è soggetto al vecchio regime anteriforma legge n. 183 del2010 e cioè l’art. 6 della l. n. 604 del 1966 – violazione dell’art. 11 delle preleggi r.d.262 del 1942 ; motivi ancora di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -falsa applicazione dellalegge da parte del giudice – applicazione delle leggi nel tempo .2. Con entrambi i motivi la parte si duole del fatto che la sentenza impugnata abbiaviolato i principi sulla applicazione della legge nel tempo, laddove ha ritenuto operante ladecadenza di cui all’art. 32, comma 3, lett. c) della l. n. 183 del 2010 per il trasferimentocomunicato al lavoratore in data 28 ottobre 2010 e, dunque, prima della entrata in vigoredella legge (24 novembre 2010) e prima del 31 dicembre 2011, termine al quale l’art. 2,comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, ha differitol’applicabilità dei termini decadenziali.3. I motivi, che in quanto intrinsecamente connessi possono essere trattaticongiuntamente per ragioni di sintesi e di coerenza sistematica, sono infondati.4. Il dato normativo di riferimento è, come detto, rappresentato dall’art. 32 della l. n.183 del 2010 che al comma 3, lett. c), stabilisce che il meccanismo impugnatorio delnovellato art. 6 della l. n. 604 del 1966 si applica anche al trNausmfeeror iremgisetrno gteon eraalei 16s3e76n/2s0i2 4Numero sezionale 2005/2026dell'articolo 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazioneNumero di raccolta generale 18532/2026di trasferimento. Data pubblicazione 08/06/20265. È noto che, successivamente, l’art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv.con modif. in l. n. 10 del 2011, ha introdotto nell’art. 32 il comma 1 bis, che recita All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:"1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma,della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo,relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistanoefficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011" .6. Per effetto di tale norma l’estensione del regime decadenziale proprio deilicenziamenti alle altre ipotesi contemplate dall’art. 32 ai commi 3 e 4 è stata differita al31 dicembre 2011.7. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 4913/2016, hanno evidenziatoche, con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, tale differimento è statointrodotto per evitare che l'immediata decorrenza di un termine decadenziale, prima nonprevisto, potesse pregiudicare chi, intenzionato a contestare la cessazione del rapporto dilavoro o le altre tipologie di atti datoriali indicati nell'art. 32 cit., si potesse trovare adincorrere inconsapevolmente nella decadenza.8. Più di recente, questa Corte ha affermato che L'art. 32, comma 1-bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010,conv. con mod. dalla l. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" ildifferimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative altermine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contrattiai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art.6 della l. n. 604 del 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso maanche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempotra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro") e il 23gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novellaintroduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediantela rimessione in termini, rispondendo alla "ratio legis" di attenuare, in chiavecostituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzNioumneero re"giestxro genneoravleo 1"6 376d/2e0l2 4Numero sezionale 2005/2026suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. n. 12033/2021).Numero di raccolta generale 18532/20269. Benché, quindi, il legislatore nulla abbia espressamente previsto cDiractaa p ulb’balipcapziolincea 08b/0il6i/t20à2 6della decadenza all’impugnativa del trasferimento del lavoratore intervenuto primadell’entrata in vigore della legge, a differenza che per i contratti a termine per i quali ilcomma 4 dell’art. 32 cit. ha disposto l’applicabilità della nuova disciplina anche a quelli giàconclusi, il sistema normativo nel suo complesso, quale risultante a seguitodell’introduzione del comma 1 bis volto a estendere il differimento a tutti gli ambiti dinovità di cui al novellato art. 6 della l. n. 604 del 1966, ha condotto a una soluzione intermini affermativi della questione.10. Il tema della determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta cheintroduce ex novo un termine di decadenza in una situazione ancora pendente non èperaltro nuovo, essendo stato già affrontato da questa Corte, sia pure in altri ambiti (Cass.n. 15352 del 2015; e Cass. n. 29754 del 2019).11. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, èstato in proposito affermato che se, senz’altro, la previsione di un termine di decadenzada parte del legislatore non può retroagire, facendo considerare maturato, in tutto o inparte, un termine con decorrenza da prima dell'entrata in vigore della legge che lo haistituito, ciò non significa che una modifica normativa, che introduca un termine didecadenza prima non previsto, non sia applicabile anche alle situazioni soggettive inessere, purché la decorrenza del termine sia ancorata alla entrata in vigore della modificalegislativa stessa, in un’ottica di bilanciamento tra le due contrapposte esigenze,rappresentate, da un lato, da quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguitodal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, da quella di tutelarel'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare uncomportamento inerte allo stesso non imputabile (ex multiis Cass. n. 13355 del 2014).12. La realizzazione di tale bilanciamento è stata, in particolare, individuata conriferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. c.c., disposizionealla quale deve attribuirsi il valore di regola generale, attestante la normale applicabilitàdi nuovi più brevi termini di prescrizione e decadenza anche a fronte di diritti sortianteriormente; quanto poi all’obiezione secondo cui, qui, non si sarebbe in presenzadell'introduzione di un più breve termine di decadenza, bensì dell'introduzione di untermine di decadenza prima non previsto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire checiò non importa una vera e propria retroattività, ma soltanto l'asNsuomgegro eretgtisatrmo geennertaole 1d63i7 6u/2n02 4Numero sezionale 2005/2026diritto già acquisito ad un termine di decadenza per il suo esercizio (cfr. Cass. n.Numero di raccolta generale 18532/20262429/2016). Data pubblicazione 08/06/202613. Così posta la questione, appare evidente come, nel caso di specie, non siponga un problema di violazione dell’art. 11 delle preleggi, non incidendo l’art. 32 cit. sulfatto generatore, ossia sulla valutazione di legittimità del trasferimento in terminisostanziali, ma unicamente sul procedimento impugnatorio dello stesso, procedimento cheperaltro nel caso di specie era ancora pendente (non risultando maturata la prescrizionequinquennale).14. Alla luce di siffatta ricostruzione dei principi giuridici regolatori della materia,dell’iter normativo che, a brevissima distanza dall’introduzione del nuovo terminedecadenziale, ha visto l’aggiunta di un comma recante un differimento di portata generale,oltre che della mancata previsione di una specifica disciplina della fase transitoria tra i dueregimi normativi e, comunque, della non ravvisabilità di una voluntas legis di segnocontrario (che è stata invece ritenuta ravvisabile nella specifica e distinta ipotesi dellacessione aziendale, cfr. Cass. n. 6649/2020), va affermata la conformità a diritto dellaritenuta applicabilità della decadenza al trasferimento impugnato da parte ricorrente.15. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.16. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segue il criterio dellasoccombenza, con liquidazione come in dispositivo.17. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.Cass., S.U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreNumero registro generale 16376/2024importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoN,u maer on soezriomnaale 2d00e5l/2lo02 6Numero di raccolta generale 18532/2026stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso nell’adunanza camerale del 22 aprile 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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