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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 25745/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania .ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35 -ter L. n. 354 del 1974 - con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva una riduzione della pena ancora da espiare, per aver subsito condizioni,di detenzione non conformi all'art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a quindi giorni - in quanto l'atto «indica gli stessi motivi per ben sei istituti carcerari diversi», nei quali era stato ristretto in successione dal 3.9.2020 ad oggi. try2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi delllart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica della declaratoria di inammissibilità, perché impone al detenuto di avanzare doglianze differenziate in riferimento ai diversi istituti penitenziari nei quali ha trascorso periodi di detenzione.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, non configurandosi l'evocato vizio di manifesta illogicità della motivazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha ravvisato la inammissibilità del reclamo sul presupposto, obiettivamente non discutibile, della assoluta genericità della doglianza, non essendo stata fornita alcuna descrizione sulle condizioni di detenzione non conformi a quanto stabilito dall'art. 3 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non ha dubitato di essere competente a provvedere in ordine al reclamo presentato ex art. 35-ter ord. pen. - e, del resto., lo era, ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. - ma lo ha dichiarato inammissibile in violazione di legge.

Ora, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero difetti delle condizioni poste direttamente dalla legge, e sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017 - 01) Nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità si è evidentemente fondata sulla genericità della richiesta, avendo il giudice ricollegato la propria decisione alla circostanza che i motivi posti a base dell'istanza fossero i medesimi in relazione a tutti gli istituti ove [OSCURATO:PERSONA] è stato detenuto.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione del principio secondo cui il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai serisi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714 - cr) 201); quindi, soltanto per vizio di legittimità e non per vizio di merito (Sez. 1, n. 6558 del 10/1/2013, Piccinno, Rv. 254887 - 01).

Ne consegue, pertanto, che il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, per un nuovo giudizio sul reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] previa instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania .ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35 -ter L. n. 354 del 1974 - con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva una riduzione della pena ancora da espiare, per aver subsito condizioni,di detenzione non conformi all'art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a quindi giorni - in quanto l'atto «indica gli stessi motivi per ben sei istituti carcerari diversi», nei quali era stato ristretto in successione dal 3.9.2020 ad oggi. try2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi delllart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione illogica della declaratoria di inammissibilità, perché impone al detenuto di avanzare doglianze differenziate in riferimento ai diversi istituti penitenziari nei quali ha trascorso periodi di detenzione. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.1.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, non configurandosi l'evocato vizio di manifesta illogicità della motivazione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha ravvisato la inammissibilità del reclamo sul presupposto, obiettivamente non discutibile, della assoluta genericità della doglianza, non essendo stata fornita alcuna descrizione sulle condizioni di detenzione non conformi a quanto stabilito dall'art. 3 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non ha dubitato di essere competente a provvedere in ordine al reclamo presentato ex art. 35-ter ord. pen. - e, del resto., lo era, ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. - ma lo ha dichiarato inammissibile in violazione di legge. Ora, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero difetti delle condizioni poste direttamente dalla legge, e sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017 - 01) Nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità si è evidentemente fondata sulla genericità della richiesta, avendo il giudice ricollegato la propria decisione alla circostanza che i motivi posti a base dell'istanza fossero i medesimi in relazione a tutti gli istituti ove [OSCURATO:PERSONA] è stato detenuto. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione del principio secondo cui il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai serisi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714 - cr) 201); quindi, soltanto per vizio di legittimità e non per vizio di merito (Sez. 1, n. 6558 del 10/1/2013, Piccinno, Rv. 254887 - 01). Ne consegue, pertanto, che il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catania, per un nuovo giudizio sul reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] previa instaurazione del contraddittorio. P.Q.M
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