CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 28193/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente sulricorso proposto da: SENTENZA D'EliaFiore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro: MinisteroEconomia e Finanze avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro RITENUTOIN FATTO1.La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettatol’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma dellacustodia cautelare in carcere, dal 30 novembre al 22 dicembre 2016 e, nella forma degli arresti domiciliari, fino al 25 gennaio 2018 nell’ambito di un procedimentoin cui era indagato per i reati di omicidio volontario in concorso (capo A), distruzione di cadavere in concorso (capo B) e danneggiamento aggravato in concorso (capo C) commessi in Acquaro il 21 ottobre 2013, conclusosi in primo grado con la condanna dell’imputatoper i reati di cui ai capi A) e B) e in grado di appello con sentenza assolutoria irrevocabile «per non aver commesso il fatto». 2.FioreD’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando l’ordinanza, con unico motivo, per violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nonché per illogicità ed erroneità della motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha identificato l’elemento soggettivo della colpa grave nell’avere il D’[OSCURATO:PERSONA] mentito sulla dinamica fattuale relativa al momento antecedente l’omicidio, trascurando che l’ordinanza dicustodia cautelare è stata applicata per il reato di cui al capo B) della rubrica, dunque per una condotta avvenuta in un momento successivo all’evento omicidiario. Il mendacio relativo agli incontri precedenti l’omicidio e l’avvenuto scambio dei telefoni si riferisce, invece, alle fasi antecedenti il fatto di sangue, in relazioneal quale il ricorrente è stato assolto; tanto più che il G.i.p. ha ricostruito glieventi escludendo la presenza del D’[OSCURATO:PERSONA] nel luogo del delitto, ma ammettendola nelluogo di ritrovamento del cadavere solo verso le 22 di sera. Non si comprende, pertanto, come tale circostanza avrebbe indotto in errore l’autorità giudiziaria nell’adozione della misura cautelare. La decisione viola il disposto normativo in quanto non può apprezzarsi il contesto omicidiario nel quale si è inserita la condotta,a meno di non svolgere un ragionamento ex post che non si addice a un giudizio di incidenza causale della condotta sulla misura cautelare. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. CONSIDERATOINDIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato. 2.La Corte territoriale ha individuato la condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione evidenziando: che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] conosceva [OSCURATO:PERSONA],condannata in via definitiva per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in quanto aveva con lei una relazione che durava da circa due anni, perdurante ancora al momento del fatto delittuoso; che la sera stessa dell'omicidio i due (D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano avuto contatti telefonici su una utenza riservata alle loro conversazioni e l'analisi dei tabulati telefonici consentiva di appurare la presenza del D'[OSCURATO:PERSONA] in orario e in un luogo compatibili con il posto ove era stato commesso l'omicidio; che qualche ora prima del momento in cui è stato datato il fatto omicidiario, i due soggetti avevano avuto un incontro, avvenuto per scambiare i loro rispettivi cellulari, e che quella sera stessa il D'[OSCURATO:PERSONA] utilizzava un'auto chiesta in prestito a un amico, nelle vicinanze della casa della [OSCURATO:PERSONA] e della zona di interesse dell'omicidio. Il giudice della riparazione, premessa la descrizione del contesto, ha valorizzatoil fatto che una circostanza, riferita dal D'[OSCURATO:PERSONA] in sede di escussione durantela prima fase delle indagini, prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare, risultasse smentita dalle risultanze dei tabulati telefonici. In particolare,l’istante aveva dichiarato: che una sera di fine ottobre 2013, versole20.30 circa, si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA], in quanto lei gli aveva chiesto di uscire; che a bordo di una [OSCURATO:PERSONA], prestata dal suo amico [OSCURATO:PERSONA], era partito alla volta di Acquaro e, giunto in corrispondenza dell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], l’aveva aspettata per circa dieci/quindici minuti, attendendo il suo arrivo in disparte all'inizio della stradina sterrata che porta all’abitazione di quest'ultima; che, avendo notato la [OSCURATO:PERSONA] scendere lungo la stradinasterrata che da casa sua conduce alla strada comunale, le si era avvicinato perchiederle di salire in auto; che la donna aveva risposto che non sarebbe potuta uscire in quanto aveva da fare e il D’[OSCURATO:PERSONA] le aveva chiesto di chiamare suo figlio Alfonsino perchè quella sera stessa sarebbe dovuto uscire anche con lui, per individuare un cane da caccia e si era, poi, intrattenuto con il figlio della [OSCURATO:PERSONA]. Tale racconto era sconfessato, come peraltro evidenziato nell’ordinanza genetica e non smentito nella sentenza assolutoria, dall'analisi dei tabulati del trafficotelefonico, che avevano consentito di appurare che la cella Wind agganciata dall'utenzadi [OSCURATO:PERSONA], durante la conversazione con il figlio, non ricadeva nel luogo in cui, a dire del D'[OSCURATO:PERSONA], la predetta si sarebbe trovata, agganciando sia all'inizioche al termine della conversazione la cella Wind sita nel Comune di Dasà. LaCorte territoriale (pag.4) non ha mancato di sottolineare che il mendacio sul punto dell'istante ha corroborato il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Giudice per le indagini preliminari, in tal modo evidenziando l’efficacia sinergica del mendacio rispetto all’emissione del titolo cautelare. 3. Come logicamente evidenziato nell’ordinanza impugnata, dunque, la circostanza che la misura cautelare sia stata disposta esclusivamente per il reato di distruzione di cadavere non priva di efficienza causale rispetto alla privazione della libertà personale il mendacio del D’[OSCURATO:PERSONA] a proposito del luogo in cui quella stessa sera aveva incontrato la [OSCURATO:PERSONA]. Risulta del tutto logico, dunque, l’aver ritenuto che tale comportamento dell'istante dovesse assumere rilevanza ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo ostativo all'indennizzo. 4.Il giudice della riparazione ha fatto corretta applicazione del principio, che quisi ribadisce, in base al quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ilmendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelarequalora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione»(Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 – 01). 5.Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente vacondannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonchèalla rifusione delle spese sostenute dal M