CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 32880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali o alla detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della decisione ha posto l’esistenza di plurime condanne per fatti successivi a quello per il quale è in corso l’esecuzione e la denuncia per reati commessi anche in epoca recente. E’ stata, altresì, evidenziata l’inidoneità del domicilio presso una roulotte. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe valorizzato, in relazione all’esecuzione della pena per una condanna per fatti risalenti, la sola circostanza della inidoneità del domicilio presso una roulotte, omettendo di considerare che si tratta di domicilio posto nei pressi di un mercato rionale nel quale il ricorrente svolge l’attività di custode. Anche i precedenti penali richiamati sono risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, è integrato nel contesto sociale e lontano da ambienti criminali. La più recente notizia di reato è, allo stato, priva di alcun elemento di conferma. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2.Deve essere tenuto presente il principio di diritto espresso, anche recentemente, da Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv. 285855, ossia che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta»(in tal senso anche Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale,Rv. 210553, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Inoltre, va condiviso e ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante) » (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). Nel caso di specie, tuttavia, del tutto ragionevolmente e in termini ineccepibili, il Tribunale ha evidenziato come il ricorrente sia gravato da numerosi precedenti risultanti dal certificato del Casellario per reati di falso e contro il patrimonio e per reati di spaccio di stupefacenti. Ha, altresì, valorizzato la segnalazione di una notizia di reato per truffa del 2023 e una ulteriore pendenza per falso e ricettazione per fatto del 2010. A fronte di tali elementi, il ricorrente, quanto alla misura dell’affidamento in prova, contrappone una lettura minimizzante che, lungi dall’evidenziare elementi trascurati dal Tribunale di sorveglianza in punto di avvio del processo di revisione critica, valorizza, in termini pressoché esclusivi, la lontananza nel tempo dei fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna. Si tratta di aspetto sul quale non sono state fornite indicazioni specifiche essendo stato dimostrato, nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, lo svolgimento di un’attività lavorativa che lo stesso ricorrente ha definito non regolare. Non sono state fornite indicazioni ulteriori per illustrare l’esistenza di un serio avvio del processo di revisione critica, specie alla luce della recente denuncia riportata per il delitto di truffa. Del tutto coerente con le risultanze disponibili, pertanto, si rivela anche la decisione di rigetto della misura della detenzione domiciliare, stante l’inidoneità del domicilio in un veicolo (in quanto tale, amovibile) come una roulotte collocata, allo stato, presso un mercato rionale ove il ricorrente svolge non già un’attività che gli consente di essere economicamente autonomo, ma solo a titolo gratuito. Alla luce della complessiva personalità del ricorrente e delle risultanze di fatto illustrate, per come congruamente evidenziate nel provvedimento impugnato, non è dato riscontrare nella decisione oggetto di ricorso alcun vizio della motivazione. 4. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.