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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 11482/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16572/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa da ll’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 663/2024depositata il 06/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Genova con sentenza n. 663/2024, pubblicata il 6/5/2024, ha respinto l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale, in data 28/8/2020, in relazione ad un contratto di appalto intercorso tra le parti (la [OSCURATO:SOCIETA] committente e la [OSCURATO:PERSONA] appaltatrice) per la realizzazione di «un complesso intervento edilizio», con il quale, all’esito di CTU e di escussione di testi, rigettata l’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] di decadenza ex articolo 821, primo comma, c.p.c. per decorrenza dei termini, in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], si era accertata l’esistenza di un credito a favore di quest’ultima e ritenuta in parte fondata la richiesta di cui al punto «a» della difesa [OSCURATO:SOCIETA] relativa ai vizi nella posa dell’intonaco termoisolante, esclusa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla domanda «b» di [OSCURATO:SOCIETA], giacché le opere strutturali in conglomerato cementizio erano state appaltate ad un terzo, cioè a [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta non provata la domanda «c», formulata da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ai danni da ingiustificato recesso e rigettata la domanda «d» avente ad oggetto il risarcimento per il ritardo nell’ ultimazione delle opere, giacché le dilazioni nei tempi non erano imputabili a [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della restante somma di 71.056,67 euro, comprensiva di IVA, in favore della ditta [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art. 360, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 821 c.p.c. e 829 c.p.c., comma 1, nr 5 c.p.c. nonché dell’art. 820 c.p.c. – omessa dichiarazione di nullità del lodo, per decorso del termine, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la proroga del termine per l’emissione del lodo arbitrale possa intervenire anche successivamente al decorso del termine stesso.

Nella specie, il collegio arbitrale si era costituito il 7/11/2018 e da tale data aveva iniziato a decorrere il termine di 240 gg. come previsto dall’art.820, comma secondo, c.p.c., cosicché in assenza di proroghe il lodo avrebbe dovuto essere depositato il 5/7/2019.

Nella specie era stata concessa al consulente una proroga di 180 gg per il deposito della relazione e quindi il termine per l’emissione del lodo era slittato al 1/1/2020 e non risultavano ulteriori proroghe.

La notifica ex art.821 c.p.c. è stata effettuata da [OSCURATO:SOCIETA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima dell’emissione del lodo.

La Corte d’appello ha invece, erroneamente, ritenuto che, decorsi i 240 gg, se la parte interessata non eccepisce tempestivamente la decadenza degli arbitri, lo stesso, in presenza di uno degli eventi descritti dall’art.820, quarto comma, c.p.c. e della proroga ex lege ivi prevista, riprendea decorrere.

Con il secondo motivo, si denuncia, ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli gli artt.817 bis c.p.c. e 2043 c.c. per non aver rilevato l’omessa decisione nel merito ex art. 829 c.p.c., n. 10 e dell’art. 115 c.p.c., in ordine all’eccezione compensativa per controcredito, anche se non oggetto di convenzione di arbitrato.

Nella specie, in via riconvenzionale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva invocato i gravi vizi strutturali delle opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA], su committenza di [OSCURATO:SOCIETA], estranea all’arbitrato, invocando una responsabilità extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] ex art.2043 c.c.

Con il lodo si era respinta l’eccezione solo per assenza di un rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al riguardo.

La Corte d’appello, invece, ha ritenuto di respingere il motivo di impugnazione del lodo per difetto di prova sulla effettiva realizzazione delle suddette opere strutturali da parte di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa mai oggetto di contestazione nel giudizio arbitrale.

2. La prima censura è infondata.

2.1. Dalla sentenza risulta che: - il Collegio arbitrale si costituiva in data 7/11/2018 e da quella data iniziava a decorrere il termine di 240 giorni così come previsto dall’art. 820 comma secondo c.p.c. e veniva, quindi, fissata udienza per la comparizione delle parti al 16/01/2019 con termine fino a 20 giorni prima per la costituzione del convenuto; - le parti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedevano i termini di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c. e il [OSCURATO:PERSONA] rinviava all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] invitava le parti a ridurre i capitoli di prova e i testimoni indicati nella seconda memoria, assegnando un termine di cinque giorni e, dato atto delle istanze istruttorie, ammetteva l’indagine tecnica d’ufficio, proponendo che la stessa venisse assunta dal Presidente del [OSCURATO:PERSONA] a cui venivano concessi novanta giorni per la redazione della CTU, fissando l’inizio delle operazioni peritali al 31/5/2019 con conseguente proroga del termine di 180 giorni così come previsto dall’ art. 820 comma quarto c.p.c.; -il termine, su richiesta del CTU nominato, veniva poi prorogato al 13/9/2019, a fronte dell’esigenza di attendere il deposito da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di alcuni documenti indispensabile per il perito; - il termine per la conclusione del lodo arbitrale era prorogato fino al 1/1/2020, data in cui nessuna delle parti eccepiva alcunché circa la decorrenza del termine; - il [OSCURATO:PERSONA] poi, all’ udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concedeva un successivo termine per la consegna delle chiavi da parte di [OSCURATO:SOCIETA] al CTU per poter visionare gli immobili perché il committente non ne aveva più permesso l’ingresso; - il lodo arbitrale riprendeva solo in data 2/7/2020, dopo la sospensione delle operazioni arbitrali dovute anche alla pausa Covid-19, e ilCollegio Arbitrale in tale data, appurata l’impossibilità del CTU di rispondere a tutti i quesiti sottopostigli, poiché la committente [OSCURATO:SOCIETA] non aveva consegnato le chiavi per il sopralluogo, chiedeva al perito di concludere e consegnare l’elaborato peritale con quanto emerso al fine di poter definire il lodo; -il CTU depositava il proprio elaborato peritale in data 18/7/2020; - il legale di [OSCURATO:SOCIETA] in data 3/7/2020 notificava alle parti e al [OSCURATO:PERSONA] un atto con il quale eccepiva la decadenza del [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 821, primo comma, c.p.c. per decorrenza dei termini; - il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], preso atto delle ragioni del ritardo imputabili alla committente e rilevato che l’istanza di [OSCURATO:SOCIETA] difettava della procura speciale, rigettava l’eccezione di decadenza (per difetto di procura speciale) e disponeva l’assunzione della prova testimoniale, limitando il numero di testimoni a tre, e fissando l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - il legale di [OSCURATO:SOCIETA], in data 11/8/2020, notificava alle parti e al [OSCURATO:PERSONA] un nuovo atto, corredato da procura speciale, con il quale eccepiva nuovamente la decadenza del [OSCURATO:PERSONA], ex articolo 821 c.p.c. per decorrenza dei termini; -il [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], escussi i testi di [OSCURATO:PERSONA] e rilevata la mancata comparizione di [OSCURATO:SOCIETA], riteneva quest’ultima decaduta dalle proprie istanze istruttorie e la controversia sufficientemente istruita, motivo per cui tratteneva la causa a decisione; -il [OSCURATO:PERSONA] con Lodo emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava le eccezioni di decadenza notificate da [OSCURATO:SOCIETA] in data 3/07/2020 e in data 11/08/2020 ed esaminava il merito della controversia.

La Corte d’appello, ritenuta applicabile la disciplina dettata post Riforma 2006, essendo stato il contratto contenente la relativa clausola sottoscritto il 18/10/2012, ha affermato che il termine di 240 giorni non è perentorio, in quanto le parti possono stabilire un termine diverso entro il quale gli Arbitri devono pronunciarsi, così come previsto dall’articolo 820, comma primo, c.p.c., ma il termine ultimo è, invece, di 240 giorni se le parti non prevedono una diversa scadenza, come indicato dal secondo comma dell’art. 820 c.p.c..

L’articolo 820 c.p.c. prevede poi dei casi in cui il termine può essere prorogato.

Invero, mentre decorrono i 240 giorni, le parti o anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] possono ritenere che sia necessaria una proroga.

Se le parti in maniera congiunta vogliono una proroga possono depositare al [OSCURATO:PERSONA] una istanza ai sensi dell’art. 820, comma terzo, lettera a), c.p.c..

Quando, invece, la proroga è ritenuta necessaria da una delle parti singolarmente o dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], può essere presentata un’istanza al Presidente del Tribunale che può decidere se protrarre o meno i tempi dell’arbitrato come indicato alla lettera b) del terzo comma dell’art. 820 c.p.c..

Ma tali richieste andrebbero sempre formulate, ad avviso della Corte d’appello, prima della scadenza del termine.

L’art.820, quarto comma, c.p.c., individua poi i casi di proroga del termine di 180 gg. ex lege, «non legata alla volontà delle parti o alla natura della questione trattata, ma fondata nella necessità di avere più tempo per espletare una qualche attività necessitata».

Il quarto comma nulla dice, a differenza del terzo, sulla possibilità che la proroga ex lege sia efficace anche nell’ipotesi di termine scaduto in difetto di eccezione di decadenza sollevata, medio tempore, da una delle parti.

Ad avviso della Corte d’appello, poiché l’art. 821 c.p.c. dispone che l’avvenuto decorso del termine può essere fatto valere solo ad istanza di parte e solo prima della deliberazione del lodo, con un procedimento formale, giacché tale eccezione deve essere notificata a tutte le parti e agli arbitri, nelle ipotesi tassative di cui al quarto comma dell’art. 820 c.p.c. la proroga del termine può operare anche successivamente al decorso dei 240 giorni e, decorsi i 240 giorni, la parte che ha interesse a far decadere il [OSCURATO:PERSONA] deve eccepire tempestivamente lo spirare del termine, termine che, in presenza di uno degli eventi indicati dal quarto comma dell’art. 820 c.p.c. riprende il proprio decorso.

Può quindi avvenire sia che un [OSCURATO:PERSONA] spieghi i suoi effetti anche «a termini più che scaduti» (nel caso in cui non sia interesse delle parti eccepire tale effetto estintivo), sia che i termini del [OSCURATO:PERSONA] si proroghino ex lege (nei tassativi casi di cui al quarto comma dell’articolo 820 c.p.c.) «ove nessuna parte eccepisca prima dello scattare della proroga il loro spirare».

Tale interpretazione sistematica, da un lato, risulta confacente alla volontà del legislatore di rispettare sia la celerità del procedimento, sia il principio di economia processuale, dall’altro, bilancia tutti gli opposti interessi delle parti.

Quindi, ad avviso della Corte d’appello, la facoltà di cui all’art.821 c.p.c. di eccepire la decadenza dell’arbitro per decorso del termine «deve chiaramente essere esercitata prima che si verifichi l’ipotesi di proroga ex lege di cui al quarto comma dell’art. 820 c.p.c., giacché il mancato tempestivo esercizio fa prevalere l’interesse alla pronuncia (principio di economia processuale) in confronto a quello del rispetto del termine (principio di celerità del procedimento)».

Nella specie, la Corte territoriale ritiene non decorso il termine complessivo di durata dell’incarico, come prorogato ex lege.

Invero, il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato le operazioni il 7/11/2018 e i 240 giorni erano decorsi il 5/7/2019, senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto alcun provvedimento di proroga in quel momento, ma senza nessuna delle parti avesse eccepito in allora la tardività delle operazioni arbitrali. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi disposto CTU e prorogato i termini per il deposito dell’elaborato, con un provvedimento assunto nel procedimento, nel contraddittorio delle parti, che ha fatto scattare il disposto di cui alla lettera b) del quarto comma dell’articolo 820 c.p.c., non oggetto di formale eccezione di decadenza nei termini di cui all’art. 821 c.p.c..

Le operazioni arbitrali avrebbero, quindi potuto essere svolte sino al 1/1/2020 ( 240 + 180 giorni dopo il 7/11/2018).

Nessuna delle parti ha sollevato alcuna questione sul perdurare delle operazioni arbitrali e tra il 9/3/2020 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è intervenuta la sospensione Covid-19.

Le operazioni arbitrali avrebbero, quindi, dovuto essere concluse al più tardi entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si è, quindi, tenuta l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale è stato dato atto dell’impossibilità del CTU di rispondere a tutti i quesiti sottopostigli, ma il [OSCURATO:PERSONA] non ha disposto alcuna proroga.

L’istanza di decadenza della [OSCURATO:SOCIETA] del 3/7/2020 è stata dichiarata inammissibile, per difetto dei necessari poteri dell’istante, in mancanza di procura speciale, ritenuta dal Collegio arbitrale necessaria, né la Corte d’appello ha ritenuto possibile una verifica giudiziaria sul punto, non essendo stata data prova della relativa notifica.

In data 23/7/2020, il Collegio arbitrale aveva dato ingresso alla prova testimoniale fissando l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’assunzione della prova, dando implicitamente ingresso nel procedimento arbitrale alla, ulteriore, proroga dei propri poteri ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 820 c.p.c. (proroga automatica ed ex lege).

Il termine per il deposito del [OSCURATO:PERSONA] si è, quindi, prorogato quanto meno sino al «1/9/2020»: il [OSCURATO:PERSONA] iniziato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha avuto 240 giorni di durata ordinaria, una prima proroga di 180 giorni per la CTU, una sospensione prevista ex lege causa Covid di 64 giorni e una seconda proroga di 180 giorni per l’attività istruttoria per testi, la durata complessiva dal 7/11/2018 è stata quindi di 664 giorni (240+180+64+180) e sarebbe spirata al 1/9/2020, ma il lodo è stato depositato il 28/8/2020, prima della scadenza del suddetto termine massimo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La delibera assunta il 23/7/2020 dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai termini per il deposito del [OSCURATO:PERSONA], era pienamente efficace, «in quanto emessa quando questi era ancora nell’esercizio dei propri poteri per non aver alcuna parte sollevato prima in modo formale e corretto l’eccezione di decadenza», essendo stata la prima rituale eccezione di decadenza sollevata e notificata da [OSCURATO:SOCIETA] solo dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché era già scattata la nuova proroga legale.

2.2. Orbene, l'art. 820 c.p.c. prevede che «se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina», tuttavia il 4° comma della norma stabilisce una proroga di 180 giorni del termine di deposito del lodo definitivo operante, salva diversa disposizione delle parti: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.

Il termine può essere prorogato una sola volta per ciascuna delle ipotesi.

Da notare che, ai sensi del terzo comma dell’art.820 c.p.c., il termine può essere prorogato, su dichiarazioni scritte di tutte le parti o su decisione del presidente del tribunale, a fronte di richiesta motivata di una delle parti, sentite le altre, ma «solo prima della sua scadenza».

Nel caso di specie è pacifico che: -il Collegio arbitrale si costituiva il 7/11/2018 e, in difetto di diversa determinazione delle parti, il termine per la pronuncia del lodo era di 240 gg e quindi scadeva il 5/7/2019; - con ordinanza del 15/5/2019, è stato disposto l'espletamento della c.t.u., con conseguente proroga ex lege, di cui alla lettera b) del quarto comma dell’articolo 820 c.p.c., e quindi il termine per la pronuncia del lodo era prorogato sino al2/1/2020; - senza che nessuna delle parti avesse sollevato alcuna questione sul perdurare delle operazioni arbitrali, tra il 9/3/2020 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è intervenuta la sospensione Covid-19; - all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato dato atto dell’impossibilità del CTU di rispondere a tutti i quesiti sottopostigli, ma il [OSCURATO:PERSONA] non ha disposto alcuna proroga; -la prima eccezione di decadenza della [OSCURATO:SOCIETA] del 3/7/2020 è stata dichiarata inammissibile (e sul punto, anche in relazione alla effettiva necessità della procura speciale per la richiesta formulata e notificata agli arbitri e alle parti, ex art.821 c.p.c., dal difensore postRiforma del 2006 si è formato il giudicato); -in data 23/7/2020, il Collegio arbitrale ha dato ingresso alla prova testimoniale, fissando l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’assunzione della prova, dando quindi ingresso nel procedimento arbitrale alla, ulteriore, proroga dei propri poteri ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 820 c.p.c. (proroga automatica ed ex lege) di 180 gg., cosicché il termine per la pronuncia del lodo (dalla scadenza della precedente proroga ex lege ), non operando in relazione ai procedimenti arbitrale la sospensione dei termini processuali (Cass. 12689/2007), slittava al 2/9/2020 (anche a non volere tener conto della sospensione ex art.83 d.l. 18/2020); - l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] interveniva la seconda richiesta di decadenza di [OSCURATO:SOCIETA], ritenuta ammissibile ma infondata, e il lodo veniva depositato il 28/8/2020.

All'indicata ricostruzione in fatto, correttamente scrutinata dalla Corte di appello con richiamo delle puntuali previsioni di cui all'art.820 c.p.c., comma 4, lett. a) e c), si accompagna il principio «per il quale anche ove il termine convenzionalmente fissato dalle parti per la pronuncia del lodo risulti superato, ai fini della nullità del titolo arbitrale per decorso del termine di cui all'art. 820 c.p.c., il successivo art. 821 c.p.c., richiede comunque alla parte, che di quella nullità voglia avvalersi, di notificare a tutti gli arbitri, personalmente, la sua volontà di far valere detta decadenza» (Cass. 12548/2019, ove si è dato rilievo alla necessità di operare un «bilanciamento dell'interesse del notificante a far valere il decorso del termine e quello diretto ad assicurare l'efficienza dell'operato degli arbitri e l'efficacia della loro decisione»).

Peraltro, lo stesso quarto comma dell’art.820 c.p.c. non prevede che le ipotesi di proroga ex lege debbano intervenire « prima del decorso del termine» per la pronuncia del lodo, come invece richiesto dal terzo comma della stessa disposizione per l’ipotesi sub b).

Orbene, tenuto conto che, secondo la norma richiamata, la proroga del termine di deposito del lodo opera di diritto, salva diversa disposizione delle parti e considerato che è pacifica l'assenza di alcuna diversa manifestazione di volontà delle parti sulla questione, in particolare da parte di [OSCURATO:SOCIETA] prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], deve ritenersi che il termine di deposito del lodo fosse stato correttamente prorogato sino al settembre 2020 e dunque non fosse spirato quando la [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato l’eccezione di decadenza l’11/8 e che quindi la pronuncia del lodo arbitrale il 28/8/2020 fosse tempestiva.

In sostanza, vero che il termine per eccepire la decadenza è concesso sino a prima della deliberazione del lodo, ma è necessario che non siano nel frattempo scattate le proroghe ex lege di cui al quarto comma dell’art.820 c.p.c., proroghe che operano di diritto, in funzione del pieno espletamento del diritto di difesa (a differenza della decadenza per decorso del termine che è rimessa alle parti, dovendo formare oggetto di eccezione) e che determinano lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.

E questa Corte ha già chiarito che « In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere» (Cass. 27364/2020).

Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto: «In materia di impugnazione di lodo arbitrale rituale e di vizio di nullità per decadenza degli arbitri per scadenza del termine di deposito del lodo, il termine per eccepire la decadenza è concesso, ai sensi dell’art. 821 c.p.c. sino a prima della deliberazione del lodo, ma è necessario che non siano nel frattempo scattate le proroghe ex lege di cui al quarto comma dell’art.820 c.p.c., proroghe che operano di diritto, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, e che determinano lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo».

3. La seconda censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

La Corte d’appello ha esaminato il motivo di censura, con il quale [OSCURATO:SOCIETA] invocava la nullità del lodo per violazione dell’articolo 829, primo comma, n. 10, ovvero la nullità cagionata nel caso in cui «il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri», lamentando di aver domandato il riconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo contrattuale o extracontrattuale per i vizi riscontrati nelle opere di cemento armato, e lo ha ritenuto infondato.

La Corte d’appello ha, invero, ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], affermando nel Lodo impugnato che quanto ai «gravi difetti costruttivi interessanti la realizzazione delle opere strutturali in conglomerato cementizio armato, nonostante il CTU abbia riscontrato gravi difetti dello spessore dei copri ferri nelle strutture portanti dei garages, è risultato dagli atti che l’appalto delle suddette opere era stato affidato alla società [OSCURATO:SOCIETA]..

Quindi tale domanda poteva essere proposta solo contro [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non risulta però essere parte del presente procedimento arbitrale» (cfr. pag. 16 [OSCURATO:PERSONA]), si era in realtà pronunciato sulla domanda come formulata da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione agli articoli 1669 e 2043 c.c., escludendo che fosse emersa una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], indicando come al più potesse forse sussistere una responsabilità eventualmente derivante dal contratto di subappalto, responsabilità che però, avrebbe potuto dedurre solo [OSCURATO:SOCIETA]. a piena conoscenza dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], in difetto di una prova sull’effettiva realizzazione di tale intervento da parte della odierna resistente.

Pertanto, il vizio denunciato, come violazione di norma di diritto e vizio di motivazione, non ricorre.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16572/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa da ll’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 663/2024depositata il 06/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Genova con sentenza n. 663/2024, pubblicata il 6/5/2024, ha respinto l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale, in data 28/8/2020, in relazione ad un contratto di appalto intercorso tra le parti (la [OSCURATO:SOCIETA] committente e la [OSCURATO:PERSONA] appaltatrice) per la realizzazione di «un complesso intervento edilizio», con il quale, all’esito di CTU e di escussione di testi, rigettata l’eccezione di [OSCURATO:SOCIETA] di decadenza ex articolo 821, primo comma, c.p.c. per decorrenza dei termini, in parziale accoglimento della domanda proposta in via principale dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], si era accertata l’esistenza di un credito a favore di quest’ultima e ritenuta in parte fondata la richiesta di cui al punto «a» della difesa [OSCURATO:SOCIETA] relativa ai vizi nella posa dell’intonaco termoisolante, esclusa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla domanda «b» di [OSCURATO:SOCIETA], giacché le opere strutturali in conglomerato cementizio erano state appaltate ad un terzo, cioè a [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta non provata la domanda «c», formulata da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ai danni da ingiustificato recesso e rigettata la domanda «d» avente ad oggetto il risarcimento per il ritardo nell’ ultimazione delle opere, giacché le dilazioni nei tempi non erano imputabili a [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della restante somma di 71.056,67 euro, comprensiva di IVA, in favore della ditta [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidato a due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art. 360, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 821 c.p.c. e 829 c.p.c., comma 1, nr 5 c.p.c. nonché dell’art. 820 c.p.c. – omessa dichiarazione di nullità del lodo, per decorso del termine, avendo la Corte d’appello erroneamente ritenuto che la proroga del termine per l’emissione del lodo arbitrale possa intervenire anche successivamente al decorso del termine stesso. Nella specie, il collegio arbitrale si era costituito il 7/11/2018 e da tale data aveva iniziato a decorrere il termine di 240 gg. come previsto dall’art.820, comma secondo, c.p.c., cosicché in assenza di proroghe il lodo avrebbe dovuto essere depositato il 5/7/2019. Nella specie era stata concessa al consulente una proroga di 180 gg per il deposito della relazione e quindi il termine per l’emissione del lodo era slittato al 1/1/2020 e non risultavano ulteriori proroghe. La notifica ex art.821 c.p.c. è stata effettuata da [OSCURATO:SOCIETA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima dell’emissione del lodo. La Corte d’appello ha invece, erroneamente, ritenuto che, decorsi i 240 gg, se la parte interessata non eccepisce tempestivamente la decadenza degli arbitri, lo stesso, in presenza di uno degli eventi descritti dall’art.820, quarto comma, c.p.c. e della proroga ex lege ivi prevista, riprendea decorrere. Con il secondo motivo, si denuncia, ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli gli artt.817 bis c.p.c. e 2043 c.c. per non aver rilevato l’omessa decisione nel merito ex art. 829 c.p.c., n. 10 e dell’art. 115 c.p.c., in ordine all’eccezione compensativa per controcredito, anche se non oggetto di convenzione di arbitrato. Nella specie, in via riconvenzionale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva invocato i gravi vizi strutturali delle opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA], su committenza di [OSCURATO:SOCIETA], estranea all’arbitrato, invocando una responsabilità extracontrattuale di [OSCURATO:PERSONA] ex art.2043 c.c. Con il lodo si era respinta l’eccezione solo per assenza di un rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto di respingere il motivo di impugnazione del lodo per difetto di prova sulla effettiva realizzazione delle suddette opere strutturali da parte di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa mai oggetto di contestazione nel giudizio arbitrale. 2. La prima censura è infondata. 2.1. Dalla sentenza risulta che: - il Collegio arbitrale si costituiva in data 7/11/2018 e da quella data iniziava a decorrere il termine di 240 giorni così come previsto dall’art. 820 comma secondo c.p.c. e veniva, quindi, fissata udienza per la comparizione delle parti al 16/01/2019 con termine fino a 20 giorni prima per la costituzione del convenuto; - le parti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedevano i termini di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c. e il [OSCURATO:PERSONA] rinviava all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] invitava le parti a ridurre i capitoli di prova e i testimoni indicati nella seconda memoria, assegnando un termine di cinque giorni e, dato atto delle istanze istruttorie, ammetteva l’indagine tecnica d’ufficio, proponendo che la stessa venisse assunta dal Presidente del [OSCURATO:PERSONA] a cui venivano concessi novanta giorni per la redazione della CTU, fissando l’inizio delle operazioni peritali al 31/5/2019 con conseguente proroga del termine di 180 giorni così come previsto dall’ art. 820 comma quarto c.p.c.; -il termine, su richiesta del CTU nominato, veniva poi prorogato al 13/9/2019, a fronte dell’esigenza di attendere il deposito da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di alcuni documenti indispensabile per il perito; - il termine per la conclusione del lodo arbitrale era prorogato fino al 1/1/2020, data in cui nessuna delle parti eccepiva alcunché circa la decorrenza del termine; - il [OSCURATO:PERSONA] poi, all’ udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concedeva un successivo termine per la consegna delle chiavi da parte di [OSCURATO:SOCIETA] al CTU per poter visionare gli immobili perché il committente non ne aveva più permesso l’ingresso; - il lodo arbitrale riprendeva solo in data 2/7/2020, dopo la sospensione delle operazioni arbitrali dovute anche alla pausa Covid-19, e ilCollegio Arbitrale in tale data, appurata l’impossibilità del CTU di rispondere a tutti i quesiti sottopostigli, poiché la committente [OSCURATO:SOCIETA] non aveva consegnato le chiavi per il sopralluogo, chiedeva al perito di concludere e consegnare l’elaborato peritale con quanto emerso al fine di poter definire il lodo; -il CTU depositava il proprio elaborato peritale in data 18/7/2020; - il legale di [OSCURATO:SOCIETA] in data 3/7/2020 notificava alle parti e al [OSCURATO:PERSONA] un atto con il quale eccepiva la decadenza del [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 821, primo comma, c.p.c. per decorrenza dei termini; - il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], preso atto delle ragioni del ritardo imputabili alla committente e rilevato che l’istanza di [OSCURATO:SOCIETA] difettava della procura speciale, rigettava l’eccezione di decadenza (per difetto di procura speciale) e disponeva l’assunzione della prova testimoniale, limitando il numero di testimoni a tre, e fissando l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - il legale di [OSCURATO:SOCIETA], in data 11/8/2020, notificava alle parti e al [OSCURATO:PERSONA] un nuovo atto, corredato da procura speciale, con il quale eccepiva nuovamente la decadenza del [OSCURATO:PERSONA], ex articolo 821 c.p.c. per decorrenza dei termini; -il [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], escussi i testi di [OSCURATO:PERSONA] e rilevata la mancata comparizione di [OSCURATO:SOCIETA], riteneva quest’ultima decaduta dalle proprie istanze istruttorie e la controversia sufficientemente istruita, motivo per cui tratteneva la causa a decisione; -il [OSCURATO:PERSONA] con Lodo emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava le eccezioni di decadenza notificate da [OSCURATO:SOCIETA] in data 3/07/2020 e in data 11/08/2020 ed esaminava il merito della controversia. La Corte d’appello, ritenuta applicabile la disciplina dettata post Riforma 2006, essendo stato il contratto contenente la relativa clausola sottoscritto il 18/10/2012, ha affermato che il termine di 240 giorni non è perentorio, in quanto le parti possono stabilire un termine diverso entro il quale gli Arbitri devono pronunciarsi, così come previsto dall’articolo 820, comma primo, c.p.c., ma il termine ultimo è, invece, di 240 giorni se le parti non prevedono una diversa scadenza, come indicato dal secondo comma dell’art. 820 c.p.c.. L’articolo 820 c.p.c. prevede poi dei casi in cui il termine può essere prorogato. Invero, mentre decorrono i 240 giorni, le parti o anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA] possono ritenere che sia necessaria una proroga. Se le parti in maniera congiunta vogliono una proroga possono depositare al [OSCURATO:PERSONA] una istanza ai sensi dell’art. 820, comma terzo, lettera a), c.p.c.. Quando, invece, la proroga è ritenuta necessaria da una delle parti singolarmente o dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], può essere presentata un’istanza al Presidente del Tribunale che può decidere se protrarre o meno i tempi dell’arbitrato come indicato alla lettera b) del terzo comma dell’art. 820 c.p.c.. Ma tali richieste andrebbero sempre formulate, ad avviso della Corte d’appello, prima della scadenza del termine. L’art.820, quarto comma, c.p.c., individua poi i casi di proroga del termine di 180 gg. ex lege, «non legata alla volontà delle parti o alla natura della questione trattata, ma fondata nella necessità di avere più tempo per espletare una qualche attività necessitata». Il quarto comma nulla dice, a differenza del terzo, sulla possibilità che la proroga ex lege sia efficace anche nell’ipotesi di termine scaduto in difetto di eccezione di decadenza sollevata, medio tempore, da una delle parti. Ad avviso della Corte d’appello, poiché l’art. 821 c.p.c. dispone che l’avvenuto decorso del termine può essere fatto valere solo ad istanza di parte e solo prima della deliberazione del lodo, con un procedimento formale, giacché tale eccezione deve essere notificata a tutte le parti e agli arbitri, nelle ipotesi tassative di cui al quarto comma dell’art. 820 c.p.c. la proroga del termine può operare anche successivamente al decorso dei 240 giorni e, decorsi i 240 giorni, la parte che ha interesse a far decadere il [OSCURATO:PERSONA] deve eccepire tempestivamente lo spirare del termine, termine che, in presenza di uno degli eventi indicati dal quarto comma dell’art. 820 c.p.c. riprende il proprio decorso. Può quindi avvenire sia che un [OSCURATO:PERSONA] spieghi i suoi effetti anche «a termini più che scaduti» (nel caso in cui non sia interesse delle parti eccepire tale effetto estintivo), sia che i termini del [OSCURATO:PERSONA] si proroghino ex lege (nei tassativi casi di cui al quarto comma dell’articolo 820 c.p.c.) «ove nessuna parte eccepisca prima dello scattare della proroga il loro spirare». Tale interpretazione sistematica, da un lato, risulta confacente alla volontà del legislatore di rispettare sia la celerità del procedimento, sia il principio di economia processuale, dall’altro, bilancia tutti gli opposti interessi delle parti. Quindi, ad avviso della Corte d’appello, la facoltà di cui all’art.821 c.p.c. di eccepire la decadenza dell’arbitro per decorso del termine «deve chiaramente essere esercitata prima che si verifichi l’ipotesi di proroga ex lege di cui al quarto comma dell’art. 820 c.p.c., giacché il mancato tempestivo esercizio fa prevalere l’interesse alla pronuncia (principio di economia processuale) in confronto a quello del rispetto del termine (principio di celerità del procedimento)». Nella specie, la Corte territoriale ritiene non decorso il termine complessivo di durata dell’incarico, come prorogato ex lege. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato le operazioni il 7/11/2018 e i 240 giorni erano decorsi il 5/7/2019, senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto alcun provvedimento di proroga in quel momento, ma senza nessuna delle parti avesse eccepito in allora la tardività delle operazioni arbitrali. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi disposto CTU e prorogato i termini per il deposito dell’elaborato, con un provvedimento assunto nel procedimento, nel contraddittorio delle parti, che ha fatto scattare il disposto di cui alla lettera b) del quarto comma dell’articolo 820 c.p.c., non oggetto di formale eccezione di decadenza nei termini di cui all’art. 821 c.p.c.. Le operazioni arbitrali avrebbero, quindi potuto essere svolte sino al 1/1/2020 ( 240 + 180 giorni dopo il 7/11/2018). Nessuna delle parti ha sollevato alcuna questione sul perdurare delle operazioni arbitrali e tra il 9/3/2020 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è intervenuta la sospensione Covid-19. Le operazioni arbitrali avrebbero, quindi, dovuto essere concluse al più tardi entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si è, quindi, tenuta l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale è stato dato atto dell’impossibilità del CTU di rispondere a tutti i quesiti sottopostigli, ma il [OSCURATO:PERSONA] non ha disposto alcuna proroga. L’istanza di decadenza della [OSCURATO:SOCIETA] del 3/7/2020 è stata dichiarata inammissibile, per difetto dei necessari poteri dell’istante, in mancanza di procura speciale, ritenuta dal Collegio arbitrale necessaria, né la Corte d’appello ha ritenuto possibile una verifica giudiziaria sul punto, non essendo stata data prova della relativa notifica. In data 23/7/2020, il Collegio arbitrale aveva dato ingresso alla prova testimoniale fissando l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’assunzione della prova, dando implicitamente ingresso nel procedimento arbitrale alla, ulteriore, proroga dei propri poteri ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 820 c.p.c. (proroga automatica ed ex lege). Il termine per il deposito del [OSCURATO:PERSONA] si è, quindi, prorogato quanto meno sino al «1/9/2020»: il [OSCURATO:PERSONA] iniziato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha avuto 240 giorni di durata ordinaria, una prima proroga di 180 giorni per la CTU, una sospensione prevista ex lege causa Covid di 64 giorni e una seconda proroga di 180 giorni per l’attività istruttoria per testi, la durata complessiva dal 7/11/2018 è stata quindi di 664 giorni (240+180+64+180) e sarebbe spirata al 1/9/2020, ma il lodo è stato depositato il 28/8/2020, prima della scadenza del suddetto termine massimo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La delibera assunta il 23/7/2020 dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai termini per il deposito del [OSCURATO:PERSONA], era pienamente efficace, «in quanto emessa quando questi era ancora nell’esercizio dei propri poteri per non aver alcuna parte sollevato prima in modo formale e corretto l’eccezione di decadenza», essendo stata la prima rituale eccezione di decadenza sollevata e notificata da [OSCURATO:SOCIETA] solo dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché era già scattata la nuova proroga legale. 2.2. Orbene, l'art. 820 c.p.c. prevede che «se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina», tuttavia il 4° comma della norma stabilisce una proroga di 180 giorni del termine di deposito del lodo definitivo operante, salva diversa disposizione delle parti: a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio; c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine può essere prorogato una sola volta per ciascuna delle ipotesi. Da notare che, ai sensi del terzo comma dell’art.820 c.p.c., il termine può essere prorogato, su dichiarazioni scritte di tutte le parti o su decisione del presidente del tribunale, a fronte di richiesta motivata di una delle parti, sentite le altre, ma «solo prima della sua scadenza». Nel caso di specie è pacifico che: -il Collegio arbitrale si costituiva il 7/11/2018 e, in difetto di diversa determinazione delle parti, il termine per la pronuncia del lodo era di 240 gg e quindi scadeva il 5/7/2019; - con ordinanza del 15/5/2019, è stato disposto l'espletamento della c.t.u., con conseguente proroga ex lege, di cui alla lettera b) del quarto comma dell’articolo 820 c.p.c., e quindi il termine per la pronuncia del lodo era prorogato sino al2/1/2020; - senza che nessuna delle parti avesse sollevato alcuna questione sul perdurare delle operazioni arbitrali, tra il 9/3/2020 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è intervenuta la sospensione Covid-19; - all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato dato atto dell’impossibilità del CTU di rispondere a tutti i quesiti sottopostigli, ma il [OSCURATO:PERSONA] non ha disposto alcuna proroga; -la prima eccezione di decadenza della [OSCURATO:SOCIETA] del 3/7/2020 è stata dichiarata inammissibile (e sul punto, anche in relazione alla effettiva necessità della procura speciale per la richiesta formulata e notificata agli arbitri e alle parti, ex art.821 c.p.c., dal difensore postRiforma del 2006 si è formato il giudicato); -in data 23/7/2020, il Collegio arbitrale ha dato ingresso alla prova testimoniale, fissando l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’assunzione della prova, dando quindi ingresso nel procedimento arbitrale alla, ulteriore, proroga dei propri poteri ai sensi della lettera a) del quarto comma dell’art. 820 c.p.c. (proroga automatica ed ex lege) di 180 gg., cosicché il termine per la pronuncia del lodo (dalla scadenza della precedente proroga ex lege ), non operando in relazione ai procedimenti arbitrale la sospensione dei termini processuali (Cass. 12689/2007), slittava al 2/9/2020 (anche a non volere tener conto della sospensione ex art.83 d.l. 18/2020); - l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] interveniva la seconda richiesta di decadenza di [OSCURATO:SOCIETA], ritenuta ammissibile ma infondata, e il lodo veniva depositato il 28/8/2020. All'indicata ricostruzione in fatto, correttamente scrutinata dalla Corte di appello con richiamo delle puntuali previsioni di cui all'art.820 c.p.c., comma 4, lett. a) e c), si accompagna il principio «per il quale anche ove il termine convenzionalmente fissato dalle parti per la pronuncia del lodo risulti superato, ai fini della nullità del titolo arbitrale per decorso del termine di cui all'art. 820 c.p.c., il successivo art. 821 c.p.c., richiede comunque alla parte, che di quella nullità voglia avvalersi, di notificare a tutti gli arbitri, personalmente, la sua volontà di far valere detta decadenza» (Cass. 12548/2019, ove si è dato rilievo alla necessità di operare un «bilanciamento dell'interesse del notificante a far valere il decorso del termine e quello diretto ad assicurare l'efficienza dell'operato degli arbitri e l'efficacia della loro decisione»). Peraltro, lo stesso quarto comma dell’art.820 c.p.c. non prevede che le ipotesi di proroga ex lege debbano intervenire « prima del decorso del termine» per la pronuncia del lodo, come invece richiesto dal terzo comma della stessa disposizione per l’ipotesi sub b). Orbene, tenuto conto che, secondo la norma richiamata, la proroga del termine di deposito del lodo opera di diritto, salva diversa disposizione delle parti e considerato che è pacifica l'assenza di alcuna diversa manifestazione di volontà delle parti sulla questione, in particolare da parte di [OSCURATO:SOCIETA] prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], deve ritenersi che il termine di deposito del lodo fosse stato correttamente prorogato sino al settembre 2020 e dunque non fosse spirato quando la [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato l’eccezione di decadenza l’11/8 e che quindi la pronuncia del lodo arbitrale il 28/8/2020 fosse tempestiva. In sostanza, vero che il termine per eccepire la decadenza è concesso sino a prima della deliberazione del lodo, ma è necessario che non siano nel frattempo scattate le proroghe ex lege di cui al quarto comma dell’art.820 c.p.c., proroghe che operano di diritto, in funzione del pieno espletamento del diritto di difesa (a differenza della decadenza per decorso del termine che è rimessa alle parti, dovendo formare oggetto di eccezione) e che determinano lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo. E questa Corte ha già chiarito che « In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere» (Cass. 27364/2020). Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto: «In materia di impugnazione di lodo arbitrale rituale e di vizio di nullità per decadenza degli arbitri per scadenza del termine di deposito del lodo, il termine per eccepire la decadenza è concesso, ai sensi dell’art. 821 c.p.c. sino a prima della deliberazione del lodo, ma è necessario che non siano nel frattempo scattate le proroghe ex lege di cui al quarto comma dell’art.820 c.p.c., proroghe che operano di diritto, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, e che determinano lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo». 3. La seconda censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte d’appello ha esaminato il motivo di censura, con il quale [OSCURATO:SOCIETA] invocava la nullità del lodo per violazione dell’articolo 829, primo comma, n. 10, ovvero la nullità cagionata nel caso in cui «il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri», lamentando di aver domandato il riconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo contrattuale o extracontrattuale per i vizi riscontrati nelle opere di cemento armato, e lo ha ritenuto infondato. La Corte d’appello ha, invero, ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], affermando nel Lodo impugnato che quanto ai «gravi difetti costruttivi interessanti la realizzazione delle opere strutturali in conglomerato cementizio armato, nonostante il CTU abbia riscontrato gravi difetti dello spessore dei copri ferri nelle strutture portanti dei garages, è risultato dagli atti che l’appalto delle suddette opere era stato affidato alla società [OSCURATO:SOCIETA].. Quindi tale domanda poteva essere proposta solo contro [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non risulta però essere parte del presente procedimento arbitrale» (cfr. pag. 16 [OSCURATO:PERSONA]), si era in realtà pronunciato sulla domanda come formulata da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione agli articoli 1669 e 2043 c.c., escludendo che fosse emersa una responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], indicando come al più potesse forse sussistere una responsabilità eventualmente derivante dal contratto di subappalto, responsabilità che però, avrebbe potuto dedurre solo [OSCURATO:SOCIETA]. a piena conoscenza dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], in difetto di una prova sull’effettiva realizzazione di tale intervento da parte della odierna resistente. Pertanto, il vizio denunciato, come violazione di norma di diritto e vizio di motivazione, non ricorre. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese g
Sentenza Cassazione n. 11482/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris