CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 maggio 1964
Cassazione n. 17036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 08/05/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 06/04/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 19/03/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 01/01/1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il 27/07/1950 avverso il decreto del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi lette le memorie e le conclusioni scritte depositate dalle parti con cui si chiede l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, in data 6/7 - 26/9/2016 che aveva disposto - a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la misura di sicurezza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni 4 e a carico delle altre ricorrenti - ritenute intestatarie fittizie - la confisca di beni mobili ed immobili in quanto concretamente riferibili al preposto. 2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fMARFIA Giovanna articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione dell'art. 4 comma 1 D Lgs 159/2011. La difesa afferma mancare alcun profilo di pericolosità sociale del preposto perché "la mera rappresentazione di inconferenti ed indimostrati elementi predittivi non è per nulla rappresentativa dei presupposti richiesti per l'applicazione della misure di prevenzione personale sotto il profilo dell'attuale pericolosità" anche in considerazione del contenuto della intercettazione 22 novembre 2011 "riportata ed esaminata a pag. 33 della sentenza, ove si legge del [OSCURATO:PERSONA] come "[...] il soggetto che, pur sollecitato, non avrebbe potuto portare aiuto al soggetto chiamato "u porcu" (identificato nell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]), persona che doveva essere esclusa dal campo dei concorrenti nel settore dell'attività di scavo e di movimento terra." La difesa ritiene che da ciò, da una parte, debba desumersi che il preposto "contrariamente a quanto riportato nel decreto impugnato, non ha più un ruolo di centrale importanza all'interno del sodalizio mafioso" e, dall'altra, debba desumersi "la fondatezza dell'eccezione difensiva, per come rilevato dalla stessa Corte di Assise di Appello, circa la "[...] mancata spiegazione da parte del G.u.p. del preciso ruolo avuto dallo scienziato.., nell'appalto relativo al cosiddetto "centro polifunzionale" del Comune di Alto fonte ,5..1" (cfr. pag. 36 sent.)". 2.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione degli artt. 16 - 20 -24 D Lgs 159/2011. Secondo la ricorrente, la pericolosità sociale del preposto non poteva estendersi al momento dell'acquisto del bene e nessuna rilevanza potrebbe avere al proposito la misura di prevenzione applicata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con decreto 21 novembre 1998 versato in atti. Tale decreto aveva disposto, a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la confisca di quote societarie della società GIDIM ma non la confisca del bene oggetto del presente procedimento. Ne conseguirebbe la violazione del c.d. giudicato di prevenzione e - comunque - la violazione dell'art. 24 D. Lgs,159/2011 anche in relazione alla mancanza di pericolosità sociale del proposto all'epoca del febbraio 1991. La stessa estensione della ritenuta pericolosità a periodo così remoto concretizzerebbe la violazione dell'art. 24 in relazione all'art. 111 comma 1 Cost. e art. 4 Port. 7 CEDU. Infatti, i periodi concretamente valutati risulterebbero risalire a metà degli anni 2000 e sarebbero relativi al procedimento RGNR 10525/09 (cfr. pag. 7 decreto Tribunale) e al procedimento RGNR 17810/10 (pag. 9 decr. Tribunale) mentre l'intera vicenda immobiliare risalirebbe a periodi fra il 1992 e il 1994. Difetterebbe quindi una valutazione che coinvolga l'intero percorso esistenziale del proposto, o espliciti la possibilità di individuare un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale medesima. Difetterebbe inoltre la prova di una effettiva disponibilità del bene in capo al preposto, l'indicazione di qualsivoglia criterio di ragionevolezza temporale. Comunque, vi sarebbe una inammissibile applicazione retroattiva della disciplina delle misure di prevenzione successiva al 2008 posto che, all'epoca dei fatti, vigeva il principio di applicazione congiunta delle misure personali e patrimoniali. 2.2.2. Violazione dell'art. 24 D.Igs. 159/2011 in relazione al presupposto oggettivo della c.d. sproporzione. Difetterebbe secondo la ricorrente il presupposto della sproporzione e sul punto la Corte territoriale nemmeno si sarebbe confrontata con le doglianze articolate in appello e con l'effettivo contenuto delle consulenze tecniche di parte, avendo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prodotto documentazione contabile attestante la percezione di introiti leciti negli anni pregressi l'acquisto degli immobili. I periti nominati in appello avrebbero inoltre ingiustificatamente disatteso le stime dei consulenti di parte e dei periti incaricati in occasione del procedimento che ha dato origine al decreto del 1996 determinando il valore dell'immobile in C 85.517.52 e non in C 45.138,59 (frutto della conversione della somma di lire 87.400.504 indicata in ricorso). 2.2.3. Con atto depositato il 18 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi ulteriormente ribadendo i profili già evidenziati in termini di violazione del giudicato di prevenzione e difetto di accertamento della pericolosità del proposto al momento dell'acquisto e stigmatizzando in particolare l'impossibilità di applicare oggi la confisca all'epoca non disposta perché il regime in precedenza vigente limitava l'applicazione disgiunta di misure personali e patrimoniali ad ipotesi eccezionali quali l'assenza o la residenza o dimora all'estero (art. 2 ter comma 7 L. 575/1965 allora vigente); ovvero qualora il procedimento di applicazione fosse iniziato prima dello spirare della misura personale stessa (Corte Cost. 28.12.1993 n. 465; Cass. Pen. 28 gennaio 1994, Reito). 2.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Violazione degli artt. 16 - 20 -24 D,Lgs,159/2011. Secondo la difesa, il provvedimento impugnato avrebbe acriticamente recepito l'apparato motivazionale del provvedimento di primo grado ignorando le doglianze articolate con i motivi di appello. Sul punto, la difesa evidenzia: • le conclusioni del CTP che - in parte in condivisione con i periti - "ha rilevato come tutti gli investimenti fossero derivati dal c. d. reddito disponibile e reinvestito nel tempo"; • che non risulterebbero essere state mai valutate una serie di circostanze e segnatamente il fatto che " il libretto a risparmio fosse stato costituito in data 18 ottobre 1988 dalla coppia [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], genitori della prevenuta, per un ammontare iniziale di lire venti milioni (cfr. pag. 22 CTP Dott. lozzi) nella disponibilità dell'intero nucleo familiare; da tali somme venne sottoscritto, in data 21.04.2005, tramite il C/C Unicredit n. 300404509, intestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]) euro 10.000 di titoli presso Fineco breve Termine (...) con un versamento di euro 33.000,00 proveniente dall'estinzione del conto del Banco di Sicilia n. 417008015 (pag. 23 CTP dott. lozzi)". • nessun riferimento sarebbe presente nel provvedimento impugnato alla doglíanza inerente al libretto di deposito nominativo n. 102537809 acceso presso Ag. Unicredit n. 22131 di Altofonte finanziato dagli accrediti di lecito contratto di locazione alla soc. [OSCURATO:PERSONA]; • non si sarebbe tenuto conto della tracciabilità dei pagamenti della [OSCURATO:PERSONA] confiscata; • i beni e le somme oggetto di confisca sarebbero state acquisite in periodo in cui la pericolosità sociale del preposto non risulterebbe accertata. Difetterebbe infine la prova di una effettiva disponibilità del bene in capo al preposto e la indicazione di qualsivoglia criterio di ragionevolezza temporale 2.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.4.1. Violazione degli artt. 16 - 20 -24 D,Lgs 159/2011. Il provvedimento impugnato avrebbe acriticamente recepito l'apparato motivazionale del provvedimento di primo grado ignorando le doglianze articolate con i motivi di appello. Sul punto, la difesa richiama le conclusioni del CTP che - in parte in condivisione con i periti - "ha rilevato come tutti gli investimenti fossero derivati dal c.d. reddito disponibile e reinvestito nel tempo". Quanto al bene immobile confiscato, la motivazione non offrirebbe alcuna spiegazione circa l'eventuale prezzo fittizio inserito nell'atto di compravendita, alcuna prova della provenienza delle somme illecite utilizzate, alcuna considerazione della tracciabilità della somma di 80.000 C (di cui 60.000 previa accensione di mutuo) utilizzata e della presenza di garanzia fideiussorie della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe stata poi dimostrata la provenienza illecita del danaro oggetto del deposito n. 28576020, acceso in data 19.01.2008, la cui provvista sarebbe precedente alla misura cautelare del 2013 e comunque in periodo in relazione al quale non vi sarebbe prova della pericolosità sociale del preposto. Ciò escluderebbe alcuna sproporzione. Non sarebbe inoltre dimostrata l'effettiva disponibilità delle somme in capo al preposto (articolazione comune alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cointestataria della somma). 2.4.2. Con atto depositato il 18 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi ulteriormente illustrando i profili già evidenziati. 2.5 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Giovanna. 2.5.1. Violazione degli artt. 16 - 20 -24 D-Lgs,159/2011. Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato avrebbe acriticamente recepito l'apparato motivazionale del provvedimento di primo grado ignorando le doglianze articolate con i motivi di appello. Sul punto, evidenzia in particolare: • quanto ai beni immobili oggetto di confisca, che i giudici territoriali non fornirebbero alcuna spiegazione circa l'eventuale presenza di un prezzo fittizio inserito nell'atto di compravendita né espliciterebbe alcun elemento da cui desumerne la provenienza illecita delle somme utilizzate. Il ricorrente trascrive al proposito le considerazioni già svolte in appello. Non vi sarebbe prova di ricchezze provenienti da attività illecite o di un reimpiego di queste posto che i giudici territoriali non avrebbero adeguatamente valutato che la discrasia tra prezzo e ritenuto valore di mercato (pari a circa la metà) sarebbe imputabile alla autonomia negoziale delle parti e che il corrispettivo sarebbe stato coperto - per la metà - da ratei di TFR e di stipendi liquidati e non pagati a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] negli anni precedenti (del cui pagamento tardivo non sussiste prova documentale ma che venivano "descritti" nell'atto notarile) e per l'altra metà a prelievi dai conti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e che comunque - dopo l'acquisto - su parte dei beni erano stati svolte opere che ne aumentavano il valore ; • non sarebbe stata poi dimostrata la provenienza illecita del danaro oggetto del deposito n. 28576020, acceso in data 19.01.2008, la cui provvista sarebbe comunque precedente alla misura cautelare del 2013 e comunque in periodo in relazione al quale non vi sarebbe prova della pericolosità sociale del preposto il che impedirebbe alcuna rilevanza di alcuna sproporzione e comunque non sarebbe dimostrata l'effettiva disponibilità delle somme in capo al preposto. 2.5.2. Con atto depositato il 18 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] Giovanna ha depositato motivi nuovi ulteriormente ribadendo i profili già evidenziati 3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Al fine di inquadrare la ricostruzione giudiziale avente ad oggetto i profili di pericolosità del proposto e quelli relativi alle fittizie intestazioni, devono enuclearsi sommariamente gli elementi comuni da cui prende le mosse la motivazione del provvedimento impugnato. Va premesso al proposito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo anche richiamato dall'art. 27 del c.d. codice antimafia (D.Igs. 159/2011) che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U.n.33451 del 29/5/2014, Rv 260246). Orbene, nel caso in esame, con valutazioni ampie ed argomentate che paiono esenti dalle lamentate censure, la Corte di appello di Palermo, nella motivazione del provvedimento impugnato, ha ampiamente spiegato le ragioni della applicazione della misura patrimoniale basandola su un accertamento concreto della pericolosità del proposto fondata su plurime circostanze di fatto ricavate dai precedenti penali e da specifici atti processuali con cui le ricorrenti nemmeno specificamente si confrontano. 2.1. I giudici della prevenzione hanno valutato la sussistenza di due giudicati, rispettivamente oggetto della sentenza 8851/97 e 30706/21 di questa Corte. 2.1.1. La sentenza 8851/97 determinava il passaggio in giudicato di una condanna per concorso esterno in una associazione delinquere di stampo mafioso. In particolare, il proposto è stato ritenuto prestanome di esponenti mafiosi di rilievo (BRUSCA, BAGARELLA, [OSCURATO:PERSONA]) per investimenti nel settore dell'edilizia ed in particolare di una lottizzazione attraverso la [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1.2. La stessa sentenza specifica che contiguità, cointeressenze e fattiva ingerenza di esponenti mafiosi di rilievo (BRUSCA, GIOE', BAGARELLA, [OSCURATO:PERSONA]) all'interno della società risaliva a periodo ben precedente alla trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata e quindi a periodo precedente ai primi mesi del 1992. 2.1.3. La sentenza 30706/21 ha determinato invece il passaggio in giudicato di una condanna per partecipazione ad associazione mafiosa in cui il ricorrente rivestiva ruolo di vertice come anche desunto da una pluralità di intercettazioni. 2.1.3.1. In particolare, riconoscendo l'operatività della recidiva e la sussistenza di un vincolo di continuazione fra i fatti oggetto delle due condanne, questa Corte ha, da una parte, riconosciuto la presenza di un unico disegno criminoso che partiva dalla trasformazione della struttura sociale della [OSCURATO:PERSONA] nel 1991 ed arrivava ai fatti oggetto della condanna del 2020 e, dall'altra, ha ritenuto sussistente una ingravescente pericolosità del preposto nel corso di tale ultraventennale periodo. 2.2. Oltre tali elementi oggetto di accertamento definitivo, i giudici territoriali hanno valorizzato la presenza di intercettazioni telefoniche. In primo luogo, una serie di conversazioni intercettate tra il 2006 e il 2007 da cui emergeva che "lo stesso [[OSCURATO:PERSONA]], per continuare ad operare nel settore dell'imprenditoria edile, si era fraudolentemente avvalso di alcuni operatori locali in odore di mafia prestatisi a fungere da suoi prestanome" (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato). In secondo luogo - e più in dettaglio - il contenuto delle conversazioni richiamate a pagina 20 dell'ordinanza di custodia cautelare del 2013 "pag. 20 (...) lì dove viene rimarcato (...) come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], richiamando alcune reminiscenze del periodo di restrizione carceraria, avesse esplicitamente dichiarato di avere occultato il proprio denaro su vari conti correnti bancari, intestati ai propri parenti, nello specifico alla sorella, alla moglie e al fratello(pag. 15 del provvedimento impugnato). 2.3. La valutazione della sussistenza di una costante sproporzione (ad eccezione di due annate le cui attività non potevano in alcun modo ripianare le perdite precedenti e successive e quindi non potevano modificare il generale giudizio di squilibrio tra entrate e uscite) deriva, nella motivazione dei provvedimenti dei giudici della prevenzione, da una perizia integrata anche in secondo grado sulla base delle contestazioni della difesa che fornisce una ricostruzione ampiamente motivata dei rapporti economici facenti capo non solo al proposto ma anche ai suoi prossimi congiunti e tiene conto anche della impossibilità di riscontrare alcun passaggio di denaro dai prossimi congiunti della moglie alla famiglia del preposto. Della logicità di tale consulenza il provvedimento impugnato dà ampiamente conto secondo canoni logici e corrispondenti a consolidate massime di esperienza. 3. Fatte queste premesse, è possibile valutare i singoli motivi di ricorso articolati dai ricorrenti. 3.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'unico motivo di ricorso presentato dal proposto risulta articolarsi in una serie di considerazioni tese a rivalutare il contenuto del giudicato del 2020 e confliggono con una serie di considerazioni presenti in tale sentenza. In particolare, quanto all'affermazione per cui il proposto avrebbe perso ogni influenza all'interno della associazione mafiosa di riferimento, deve rilevarsi che tale prospettazione costituisce essenzialmente una rilettura su base meramente parziale di atti istruttori del procedimento conclusosi con la sentenza di questa Corte del 2020. Inoltre, il richiamo operato in sede di ricorso alla intercettazione del 2011 trova una sua specifica risposta nella sentenza 30706/21 di questa Corte che esplicita il ruolo apicale del ricorrente sulla base di intercettazioni successive. L'articolazione del motivo di ricorso contrasto, col giudicato della appena richiamata sentenza di questa Corte anche in relazione alla valutazione della pericolosità sociale, perlomeno per il periodo a partire dal 1991 e fino alla sentenza di primo grado del procedimento accertato con sentenza ormai definitiva. Infatti, come già anticipato, proprio la sentenza di questa Corte ha esplicitato come, alla base della progressione criminosa che, da un concorso esterno negli anni 1991/1992, è sfociata in una partecipazione in posizione apicale circa trent'anni dopo, vi fosse un unico disegno criminoso e come la stessa progressione risulti espressione di una ingravescente pericolosità che ha fondato affermazione e rilevanza della recidiva. Quanto al periodo successivo alla pronuncia in primo grado dell'ultima condanna, la valutazione in ordine alla permanenza delle pericolosità sociale come sopra richiamata risulta valutata sulla base di criteri rispondenti non solo a logica e a massime di esperienza ma anche a consolidata giurisprudenza di questa Corte laddove si valorizza la mancanza di qualsivoglia traccia di dissociazione. 3.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta privo dì fondamento. Le contestazioni in ordine alla mancanza di una ricostruzione storica della pericolosità del proposto risultano sconfessate dalle considerazioni svolte in precedenza e quindi dal contenuto dei giudicati di condanna che riguardano fatti dal 1991 in poi ed esplicitano, come già più volte detto, unitarietà del disegno criminoso e ingravescente pericolosità a partire dal 1991. 3.2.2. Le doglianze con cui si lamenta una violazione del giudicato di prevenzione non tengono conto che, precedentemente al decreto 21 novembre 1998, vi era stato un giudicato di condanna in cui erano stati valutati profili di pericolosità che sono stati ribaditi, attualizzati e posti in continuità storica per effetto del giudicato di condanna del 2021; successivamente al decreto 21 novembre 1998, risultano essere emersi elementi nuovi qualificanti tutti i profili investiti da tale decreto e costituiti da intercettazioni telefoniche con cui veniva esplicitamente evocato il ruolo di fittizio intestatario anche di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Deve al proposito ribadirsi che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar). 3.2.2.1. Va tra l'altro rilevato che l'istituto della revocazione della confisca previsto dall'art. 28 D Lgs 159/2011 è esperibile "solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura" (cfr. art. 28 comma 2). Di conseguenza, la necessità di tale rimedio per rimuovere gli effetti di una pronuncia in tema di confisca di prevenzione è ipotizzabile unicamente nei confronti dei provvedimenti che abbiano disposto la confisca e non dei provvedimenti di rigetto. Risulta quindi del tutto priva di fondamento la prospettazione della immodificabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di misura per come conformata nel motivo articolato dalla difesa. 3.2.3. Quanto dalla prova di una effettiva disponibilità del bene in capo al proposto, le stesse intercettazioni appena richiamate risultano qualificanti e logicamente valutate alla stregua della portata letterale delle conversazioni stesse che, peraltro, non risultano nemmeno oggetto di contestazione in sede di ricorso. 3.2.4. Quanto alla presenza di una sproporzione reddituale, deve rilevarsi la presenza di una motivazione puntuale specifica coerente con le ulteriori valutazioni svolte dai periti e, per altro verso, la sostanziale apoditticità delle contestazioni mosse in sede di ricorso. 3.2.5. Quanto infine alla prospettata ultrattività del regime riguardante la necessaria applicazione congiunta di misure personali e patrimoniali sollevata da altra ricorrente, deve segnalarsi che, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, nel caso di specie il procedimento è fondato anche su elementi emersi successivamente all'abrogazione del precedente regime e che - comunque - il proposto risulta essere mediatamente colpito, per effetto del provvedimento impugnato, anche da misura personale con ciò soddisfacendo anche i requisiti del pregresso ed abrogato regime delle misure di prevenzione. 3.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondato anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.1. In particolare, quanto alla estensione nel tempo della pericolosità sociale del proposto, possono richiamarsi le considerazioni già svolte in precedenza. 3.3.2. Quanto alla presenza di sovvenzioni provenienti dalla famiglia di origine della [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi come i periti abbiano correttamente valutato la mancanza di elementi da cui desumere alcun riscontro in ordine al passaggio di denaro richiamato e l'acquisizione dello stesso nella sfera patrimoniale della famiglia del proposto. 3.3.3. Quanto alla rilevanza del libretto di deposito nominativo numero 102537809, deve rilevarsi come, nell'articolazione del motivo, non viene specificato in che modo possa ritenersi il contratto di locazione estraneo alle considerazioni generali sulla formazione del patrimonio del proposto, in che modo l'entità del deposito possa incidere sulla valutazione di sproporzione più in generale articolata, quale sia il contratto di locazione richiamato nel motivo e a quale immobile faccia riferimento. Ne consegue una sostanziale genericità dell'articolazione del motivo di ricorso che nemmeno appare considerare la motivazione del provvedimento impugnato. 3.3.4. Quanto alla pretesa tracciabilità della provvista utilizzata per l'acquisto dell'automobile Lancia Y confiscata, deve rilevarsi come non risulti articolato in sede di ricorso alcun argomento che permetta di contrastare l'ampia valutazione di incapienza del patrimonio personale della [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Ricorsi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giovanna con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giovanna partono da considerazioni comuni e risultano privi di fondamento. 3.4.1. L'affermazione di una mancata valutazione in ordine alla pericolosità sociale del proposto precedente al 2013 e alla violazione del principio di ragionevolezza temporale risulta del tutto apodittica in quanto nemmeno prende in considerazione l'indicazione di una pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] risalente almeno al 1991 (pag. 15 del provvedimento impugnato), l'indicata presenza di giudicati, la presenza di una motivazione i cui termini essenziali sono stati valutati in precedenza. 3.4.2. La prospettazione di una giustificazione alternativa dello scollamento tra prezzo riportato nei contratti di vendita e valore effettivo dei beni risulta essere meramente ipotetica, evocare al più una evasione fiscale non opponibile ai sensi dell'art. 24 D, Lgs 159/2011 e rimanere comunque priva di riscontro nell'ambito del fascicolo processuale. 3.4.3. Le doglianze relative alla mancanza di prova della provenienza illecita di somme rilevanti ai fini degli acquisti non tiene conto della ricostruzione in termini di ampia sperequazione delle disponibilità del proposto né della inesistente autonomia economico-patrimoniale della ricorrente e della stessa [OSCURATO:PERSONA] che aveva prestato le garanzie fideiussorie. 3.4.4. La lamentata sussistenza di una motivazione apparente risulta pertanto conseguenza di una valutazione parcellizzata e atomistica dell'intero apparato motivazionale del provvedimento impugnato e ripropone considerazioni da ritenersi comunque assorbite e superate dalle considerazioni esplicitamente svolte. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somm