CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19497/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DALL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, con cui, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 1.12.2017: - è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo d)III, contestato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aglio; - [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto - perché il fatto non sussiste - dal reato di bancarotta impropria da reato societario (capo c); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aglio sono stati assolti da quello di bancarotta impropria da reato societario di cui al capo d)IV. - è stata confermata, invece, la responsabilità di tutti e tre i predetti imputati per i residui reati di bancarotta fraudolenta, rideterminando le pene nei loro confronti, in virtù delle parziali riforme, in anni quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aglio ed in tre anni di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo, altresì, a tre anni la durata delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. I reati sono stati contestati nell'ambito delle vicende del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita il 11.5.2010, della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato il reale dominus ed amministratore di fatto e [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore unico e socio al 90%; mentre [OSCURATO:PERSONA]Oglio era stata coinvolta quale amministratrice unica della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società utilizzata per la distrazione dei beni della fallita e della quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era anche amministratore di fatto e socio al 70%. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati, ciascuno tramite distinto atto di impugnazione presentato dal proprio difensore di fiducia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di censura. 3.1. Con il primo, denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 106 cod. proc. pen., evidenziando come, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assente il difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], al suo posto sia stato nominato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., l'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nonostante la situazione di incompatibilità derivante dalle dichiarazioni rese da entrambi reciprocamente. 3.2. La seconda censura eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, avuto riguardo all'affermazione del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente. Non vi sarebbe adeguata motivazione che consenta di sostenere la qualifica dell'imputato come reale amministratore della fallita e mancherebbe, altresì, qualsiasi riferimento alla prova del nesso causale tra la condotta e la dichiarazione di fallimento, e cioè alla causazione del dissesto mediante operazioni dolose e mediante falsificazione del bilancio, nonchè alla prova del dolo; analogo deficit di prova affliggerebbe la condotta di bancarotta fraudolenta documentale. 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Aglio, proposti da ciascuno con una propria impugnazione, formulano tre motivi distinti, quasi in tutto sovrapponibili, sicchè è utile una loro trattazione congiunta. 4.1. Con il primo argomento difensivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge in relazione all'art. 169 cod. proc. pen.: l'imputato, residente all'estero, aveva eletto domicilio presso la residenza del nonno, [OSCURATO:PERSONA]Aglio, in Calderara di Reno, via [OSCURATO:PERSONA] 7; all'udienza del 4 novembre 2016 il Tribunale ha dichiarato l'irregolarità dell'elezione di domicilio e lo ha invitato, ex art. 169 cod. proc. pen., ad eleggere nuovo domicilio in Italia; non avendo effettuato alcuna elezione di domicilio, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale procedeva disponendo l'esecuzione delle notifiche presso il difensore; tuttavia, il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte d'appello veniva notificato presso la residenza del nonno, [OSCURATO:PERSONA]Aglio, e l'eccezione proposta all'udienza del 10 settembre 2020 è stata rigettata, osservando come il decreto fosse stato consegnato a mani dell'imputato. Il ricorrente eccepisce nullità della notifica, non essendovi prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del decreto di citazione a giudizio in appello; il difensore rappresenta, altresì, che, nonostante colui il quale ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello sia stato indicato per essere [OSCURATO:PERSONA], non vi è prova che fosse effettivamente l'imputato, poiché la firma non "sembra" la sua. [OSCURATO:PERSONA]Aglio eccepisce nullità del decreto di citazione a giudizio che, nonostante sia stato apparentemente notificato a persona corrispondente al suo nominativo, non dà certezza sull'effettiva destinazione della notifica poiché la sua firma pure sembrerebbe non corrispondente a quella effettiva. Pertanto, entrambi i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 171, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., per incertezza assoluta sul destinatario, in quanto le firme apposte sarebbero diverse da quelle degli imputati. 4.2. Il secondo motivo di ricorso proposto da entrambi gli imputati attiene al trattamento sanzionatorio, di cui si deduce violazione di legge e vizio di omessa motivazione quanto all'eccessiva commisurazione al disvalore dei fatti di reato, sia per l'immotivato, allontanamento dal minimo edittale, sia per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante ex art. 219 I. fall., piuttosto che, come deciso, di sola equivalenza. Si deduce, altresì, la duplicazione dello stesso parametro logico-giuridico della gravità del danno cagionato al fallimento, utilizzato sia ai fini dell'aggravamento in sé considerato per ritenere sussistente la circostanza ex art. 219 cit., sia per fondare lo scostamento dal limite edittale.ava In particolare, poi, [OSCURATO:PERSONA]Aglio si lamenta anche del mancato assorbimento del capo d)II - bancarotta fraudolenta documentale - nel capo d)IV, bancarotta fraudolenta societaria da falso in bilancio. 4.3. Il terzo motivo di ricorso, infine, denuncia, per entrambi gli imputati in ciascuno dei loro ricorsi, violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica per avere la Corte d'Appello confuso e sovrapposto due diverse condotte distrattive (acquisto di beni dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e anticipo della corresponsione di canoni di locazione), non consentendo così di comprendere la prova di ciascuna di esse, laddove, invece, il capo a) descrive in termini autonomi entrambe le condotte. 5. Il PG [OSCURATO:PERSONA], con ampia requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità di tutti i ricorsi. 6. Hanno depositato memoria difensiva gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Santoro nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi di ricorso e, rispondendo alla requisitoria del PG, rappresentando, quanto al primo motivo di ricorso concernente la notifica asseritamente avvenuta a mani proprie dell'imputato, che questi non ha potuto proporre querela di falso sia perché assente all'udienza utile in appello, sia perché oggi non più utile essendosi già in una diversa fase processuale. Si insiste sulla divergenza tra il domicilio ove avrebbe dovuto essere notificato l'atto di citazione (quello ex art. 169 cod. proc. pen., presso il difensore indicato) e quello in cui è avvenuta la notifica considerata "a mani proprie", che, in ogni caso, non è modalità che possa giustificare ogni macroscopica divergenza dal modello legale di citazione. 6.1. Ha proposto memoria difensiva anche [OSCURATO:PERSONA]Oglio, tramite i medesimi difensori, riportandosi ai motivi di ricorso e segnalando l'attuale decorso del termine di prescrizione dei reati a lei ascritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.2. Il primo motivo proposto dal ricorrente si rivela manifestamente infondato, oltre che generico, nel confronto diretto con gli atti processuali, ai quali il Collegio ha avuto accesso in ragione della natura del vizio (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304). Appare opportuno anzitutto rammentare che l'assunzione da parte di uno stesso difensore della difesa di più imputati con diversa posizione giuridica è causa di nullità solo se risulti un effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del singolo assistito (Sez. 1, n. 29479 del 23/10/2012, dep. 2013, Vanjielaj, Rv. 256448).Si tratta, in ogni caso, di una nullità di natura intermedia, non deducibile, quindi, per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché la situazione di incompatibilità difensiva non è parificabile all'assenza del difensore, cui consegue, invece, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., una nullità assoluta e insanabile (Sez. 3, n. 10102 del 26/11/2015, dep. 2016, Kokalcheva, Rv. 266711). Ebbene, nel caso di specie, anzitutto il motivo non è stato proposto tra quelli d'appello, ma soltanto sottoposto al Collegio per la prima volta con il ricorso, sicché a nullità oramai eventualmente sanata. Risulta, poi, osservazione decisiva per la manifesta infondatezza della ragione di censura eccepita osservare che il ricorrente omette di considerare che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per quanto risulta dal verbale, non sia stata svolta alcuna attività processuale, ma si sia soltanto dato luogo ad un rinvio per difetto di notifica. La nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., quale difensore del ricorrente al limitato scopo di costituire le parti per procedere al rinvio, non ha in alcun modo prodotto effetti sulla prospettata situazione di incompatibilità processuale tra la posizione di questi e quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non evidenzia alcuna specifica ragione per dolersi di tale nomina nell'udienza di rinvio, ma fa cenno, in modo solo enunciativo e, appunto, generico, ad un pregiudizio eventuale che sarebbe derivato dalla possibile proposizione di riti alternativi o di eccezioni preliminari, senza indicare quali riti od eccezioni avrebbe voluto richiedere o addurre e non abbia potuto; sicchè appare palese la genericità del motivo, oltre che la sua manifesta infondatezza, non essendosi verificato, di fatto, in quel momento processuale alcun pregiudizio difensivo alla sua posizione giuridica derivante dalla nomina in sostituzione temporanea del proprio patrocinatore di fiducia con quello del coimputato. Si ribadisce, poi, il condiviso principio secondo cui il difensore nominato nel corso del giudizio in sostituzione di altro incompatibile, ai sensi dell'art. 106 cod. proc. pen., ha l'onere di dedurre l'effettivo e concreto pregiudizio difensivo che si sia eventualmente verificato ai danni del soggetto assistito dal difensore incompatibile, richiedendo, se del caso, i mezzi di prova atti a sanarlo, ciò perché la rilevata incompatibilità non determina alcun effetto di nullità automatica (Sez. 5, n. 33132 del 19/4/2018, Quaranta, Rv. 273891): nulla di tutto ciò è stato fatto, proprio perché era evidente l'assenza di qualsiasi pregiudizio derivante dalla sostituzione processuale ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. per una mera udienza di rinvio. D'altra parte, la consapevolezza del Tribunale circa la diversa posizione dei due imputati, da tenersi distinta per ragioni di garanzia processuale, ha indotto a nominare per il ricorrente, nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e stante l'assenza del difensore di fiducia, un difensore d'ufficio non coincidente con il difensore di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente in ragione del fatto che in detta udienza si sarebbe svolta attività istruttoria dibattimentale vera e propria.1.3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia perché genericamente ed apoditticamente formulato, sia perché argomenta ragioni di censura in fatto, sottratte al giudice di legittimità qualora la sentenza impugnata non sveli zone motivazionali di manifesta illogicità riguardo alla ragione dedotta. Invero, costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ebbene, con il ricorso viene contestata la ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto della società fallita, adottata con doppia pronuncia conforme, ma si deducono mere asserzioni contrarie alla prospettazione dei giudici di merito, in chiave più favorevole alla posizione dell'imputato, che si rivelano, per quanto già esposto, inammissibili. Secondo quanto ricostruito dalle complesse imputazioni e dalle articolate pronunce di primo e secondo grado, ed in estrema sintesi, il ricorrente, nella sua qualità di dominus delle società [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. - quest'ultima società fallita successivamente alla prima (in data 22.3.2011) -, e gli altri due coimputati sono stati condannati perché autori della condotta distrattiva e fraudolenta ai danni della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. (come anche di quella ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., poi fallita anch'essa), concorrenti nello svuotamento delle risorse sociali di essa, finalizzato al tentativo di "salvare" la situazione di dissesto in cui si trovava anche la [OSCURATO:SOCIETA], società, come detto, anch'essa riferibile alla famiglia Chierici. In particolare, le condotte distrattive ai danni di [OSCURATO:SOCIETA] sono state attuate attraverso due operazioni: l'acquisto ingiustificato, nel novembre 2008, dell'intero compendio aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] per l'importo di 141.000 euro, nonostante i beni acquistati fossero già nella disponibilità della fallita in ragione del contratto di affitto di azienda stipulato poco prima; l'anticipato pagamento ad [OSCURATO:SOCIETA] dei canoni di affitto di azienda per tutte le mensilità dal gennaio 2009 al gennaio 2012 per un ammontare complessivo di 230.000 euro. Nella specie, la Corte d'Appello ha evidenziato i numerosi indicatori fattuali dai quali è stata desunta la prova del ruolo gestorio "di fatto" svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della struttura sociale: le dichiarazioni dei coimputati, figlio e moglie del ricorrente; le dichiarazioni di alcuni dipendenti (il teste Leonardi, ad esempio) e professionisti i quali hanno avuto contatti lavorativi con la fallita (il teste Iannibelli, che ha stilato il contratto di affitto di azienda parte della contestazione, ed il teste Manfredini, consulente finanziario che ha riferito di come il ricorrente si sia recato personalmente in banca per concludere l'operazione di passaggio dei fidi da una società all'altra); le dichiarazioni dell'imputato al curatore e, ovviamente, i risultati degli accertamenti del curatore stesso. Da tali elementi di prova è stato correttamente desunto, da parte dei giudici di merito(cfr. in particolare pag. 9 della sentenza impugnata, anche in nota), il ruolo di amministratore di fatto della fallita rivestito dall'imputato, dominus e gestore anche della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società utilizzata per le manovre distrattive (e poi fallita anch'essa successivamente, nel 2011), al cui vertice era stata posta formalmente la moglie [OSCURATO:PERSONA]Aglio, mentre il figlio [OSCURATO:PERSONA] aveva rivestito la carica di amministratore formale unico e socio dominante della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. Sono stati gli stessi familiari del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rivelare che entrambe le attività aziendali erano state gestite in via esclusiva da costui e che, ad esempio, i prelievi di denaro contante dai conti di [OSCURATO:SOCIETA], utilizzati per finanziare anche una nuova società in Romania, erano stati effettuati da lui stesso. Orbene, come noto, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; tale posizione gestoria costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101): da quanto si è sintetizzato, la sentenza impugnata ha fornito ampia prova delle ragioni sulla base delle quali ha affermato il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente. E la prova dell'esistenza di un amministratore "di fatto", reale dominus delle sorti aziendali non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (così Sez. 5, n. 12912 del 6/2/2020, Pauselli, Rv. 279040): così è accaduto nel caso di specie per il ricorrente e i due coimputati. Le altre ragioni di censura addotte, nell'ambito del medesimo motivo di ricorso, da [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto generiche, nonché manifestamente infondate nella parte in cui sostengono la necessità della prova del nesso causale e del dolo del fallimento, invocando la sentenza Sez. 5, n. 47502 del 24/9/2012, Corvetta, Rv. 253493, rimasta isolata ed espressione di un orientamento decisamente superato, anche per l'intervento delle Sezioni Unite.Ed infatti, il principio di diritto enunciato dalla citata sentenza Corvetta e richiamato dal ricorrente - secondo cui, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo - è stato successivamente smentito dalle condivise affermazioni di innumerevoli pronunce di segno contrario, confluite nella sentenza delle Sezioni Unite n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804), In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato, in linea con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza, mentre, con riferimento al dolo, hanno chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. Sez. U, Passarelli, Rv. 266805). Sotto i richiamati profili, pertanto, le osservazioni del ricorrente sono del tutto inammissibili. 2. I ricorsi "gemelli" di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]Oglio, costituiti da due atti distinti ma quasi in tutto sovrapponibili quanto alle censure proposte, sono anch'essi inammissibili, per plurime, convergenti ragioni. 2.1. Il primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo, nel nucleo essenziale analogo, proposto da [OSCURATO:PERSONA]Oglio eccepiscono vizio di notifica del decreto di citazione in appello agli imputati che, per quanto notificato a mani proprie, sarebbe invalido e nullo poiché, in estrema sintesi, non vi sarebbe prova certa che i riceventi fossero davvero i ricorrenti, nonostante l'apparente indicazione delle firme apposte; per Chierici, si evidenzia anche che la notifica sia stata effettuata presso un indirizzo non corrispondente al domicilio del difensore utilizzato per le notifiche nel giudizio di primo grado. I motivi sono generici e manifestamente infondati.g2e Anzitutto, quanto all'asserita apocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle ricevute delle notificazioni, deve essere evidenziato - secondo quanto messo in luce anche nella requisitoria del Procuratore Generale - come non risulta essere stata proposta alcuna querela di falso, pur necessaria trattandosi di atto fidefacente (cfr., su tale natura della notifica effettuata a mani proprie del destinatario, da ultimo, Sez. 5, n. 13257 del 10/1/2020, Lovato, Rv. 278949). Mentre è priva di fondamento e rilievo l'osservazione formulata dalla difesa, nella memoria depositata in vista dell'udienza dinanzi al Collegio, secondo cui la fase processuale non consentirebbe più l'utile proposizione di tale querela di falso. Né, ovviamente, alla verifica della autenticità delle firme di ricezione delle notifiche degli atti potrebbe giammai procedere la Cassazione, in sede di giudizio di legittimità, come sembra inammissibilmente proporre la difesa quando evoca i saggi di sottoscrizione autenticati dagli imputati presso un notaio e richiama l'evidente differenza "a colpo d'occhio" con le firme di ricezione delle notifiche giudiziarie contestate. Inoltre, e con ragione di inamissibilità assorbente, le stesse argomentazioni difensive addotte dai ricorrenti risultano, ad un'attenta analisi, formulate in maniera ipotetica (con l'utilizzo di espressioni come "la firma non sembrerebbe essere quella dell'imputato": cfr. pag. 7 del ricorso Chierici; ovvero "dell'imputata": cfr. pag. 2 ricorso Dall'Aglio) e, per questo, evidentemente ed insuperabilmente generica. Infine, quanto all'eccezione proposta dal solo [OSCURATO:PERSONA], in un'ottica più specificamente processuale, quanto al diverso domicilio di notifica, deve segnalarsi che le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi nei quali vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028): nel caso di specie, come si è evidenziato, è provata la conoscenza dell'atto notificato da parte dell'imputato, che ha ricevuto la notifica a mani proprie. 2.2. Il motivo comune sul trattamento sanzionatorio è egualmente inammissibile. La pena inflitta agli imputati è stata determinata in misura prossima comunque al minimo edittale (tre anni complessivi per [OSCURATO:PERSONA] e quattro anni per Dall'Oglio, all'esito della rimodulazione in appello) ed è principio consolidato ritenere che, in tal caso, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo:"pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, poiché, invece, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento sanzionatorio seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Di conseguenza, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha valorizzato, quali indici fattuali di commisurazione della pena, la gravità e la pluralità dei fatti, l'entità del danno, l'intensità del dolo, e, con riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Aglio, il precedente penale specifico ed il comportamento processuale. 2.3. Quanto alla quota del secondo motivo di ricorso dedicata da [OSCURATO:PERSONA]Aglio a censurare l'invocato mancato assorbimento del capo d) II — bancarotta fraudolenta documentale - nel capo d) IV, bancarotta fraudolenta societaria da falso in bilancio, deve segnalarsi, anzitutto, che gli imputati sono stati assolti da quest'ultimo reato, tenuto distinto dal primo. In ogni caso, esaminando la sentenza impugnata sul tema della responsabilità dell'imputata per il delitto di cui al capo d) II, risulta evidente come il motivo d'appello abbia riguardato l'insufficienza della prova del nesso causale tra condotta contestata e dissesto, confondendo, in tal modo, nelle argomentazioni addotte, il reato di bancarotta fraudolenta documentale con quello di bancarotta societaria impropria per false registrazioni. Correttamente, infatti, la Corte ritiene infondata la doglianza, ricordando come, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non vi sia necessità di alcun nesso causale fra tenuta irregolare della contabilità e dissesto, quest'ultimo non rientrando nemmeno nel fuoco del dolo (cfr. Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950). La nuova prospettiva di censura proposta al Collegio, già inammissibile per il solo carattere inedito, ad ogni modo, non coglie l'essenza dei reati messi a confronto, che integrano fattispecie con oggetti distinti, poiché la bancarotta impropria si riferisce al bilancio ed alle comunicazioni sociali, mentre la bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri contabili che documentano la vita e l'operatività commerciale e finanziaria di una società (vedi, in tal senso, Sez. 5, n. 47683 del 4/10/2016, Robusti, Rv. 268503). Tanto ciò è vero che l'ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società di cui all'art. 223, comma secondo n. 1, I. fall., costituisce un'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria che assorbe il reato di cui all'art. 2621 cod. civ. mentre concorre con i delitti di bancarotta propria documentale di cui all'art. 216 I.fall. (Sez. 5,n. 7293 del 28/05/1996, Schillaci, Rv. 205987). 2.4. Il terzo motivo di censura comune ai due ricorsi in esame lamenta la sovrapposizione delle due diverse condotte distrattive di acquisto dei beni della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della fallita e di anticipo alla prima società dei canoni di locazione per l'affitto degli identici beni aziendali da parte della seconda, con ricadute sulla precisione della ricostruzione probatoria di entrambe le fattispecie. Il motivo si rivela manifestamente infondato nel raffronto con la sentenza d'appello che ha chiaramente motivato sulle due distinte condotte distrattive, in modo congruo e privo di iati logici. In particolare, escludendo la sussistenza di un'ipotesi di bancarotta riparata, i giudici d'appello hanno chiarito la natura distrattiva dell'acquisto dei beni della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della fallita, la quale aveva poi provveduto a rivenderli alla società già proprietaria ma senza incassare un importo pari a quello pagato per acquistarli e, contemporaneamente, hanno evidenziato come la contemporanea perdita delle somme di denaro relative al pagamento anticipato dei canoni di affitto alla [OSCURATO:SOCIETA] per i medesimi beni aziendali abbia rappresentato un'ulteriore perdita di risorse, concorrente con la prima azione distrattiva. 3. Tutti i ricorsi sono, quindi, interamente inammissibili e alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichi