CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.582-585 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'omessa motivazione sul motivo di appello afferente al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62- bis cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché, a fronte di una personalità negativa ampiamente tratteggiata dal giudice di secondo grado, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato la concessione del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09/