CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza n. 329/2019, depositata in data 3/04/2019 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di rimborso dellasomma di 3.000 euro versata per la definizione del PVC della GuardiaNumero registro generale 11731/2019Numero sezionale 4413/2026Numero di raccolta generale 21174/2026Data pubblicazione 22/06/2026di Finanza per gli anni 1997 e 1998, ai sensi dell’art. 15 della legge n.289 del 2002, in quanto la domanda era stata ritenuta improduttiva dieffetti, come ritenuto dalla CTR con sentenza confermata in parte quadalla Suprema Corte (Cass. n. 23557/2014).Commissione tributaria provinciale dell’Aquila che lo rigettava.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo rigettaval’appello. Evidenziava in particolare il disposto della legge n. 289 del2002, il cui art. 15, comma 4, prevede che non sia possibile il rimborsodegli importi versati per la definizione agevolata, che valgono qualiacconti sugli importi dovuti in base ad accertamenti definitivi;evidenziava che nel caso di specie gli avvisi di accertamento per glianni 1997 e 1998 erano stati ritualmente notificati.3. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA], in origine anchequale difensore di se medesimo, ha proposto ricorso affidandosi a unmotivo. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 22 maggio2026 ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., per la quale il ricorrente, previacostituzione di nuovo difensore, ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e l’elusione delgiudicato nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma6, della legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 38 d.P.R. n. 602 del1973 e all’art. 2033 c.c.Il ricorrente deduce: a) che la domanda di condono è stata ritenutadai giudici priva di effetti e quindi il versamento va restituito; b) non viè alcun debito per gli anni 1997 e 1998 poiché le cartelle conseguenzialiagli avvisi sono state ritenute inesistenti cosicchè non può operare ilcomma 6 dell’art. 15 della legge n. 289 del 2002 poiché le somme diNumero registro generale 11731/2019Numero sezionale 4413/2026Numero di raccolta generale 21174/2026Data pubblicazione 22/06/2026cui agli avvisi di accertamento risultano prescritte; c) è errato l’assuntoche il credito si sia cristallizzato a seguito della regolare notifica degliavvisi di accertamento poiché la parte era decaduta dal potereimpositivo per la inesistenza della notifica delle cartelle; d) il creditotributario si è comunque prescritto per essere trascorso più di unventennio dalla notifica degli avvisi di accertamento con laconseguenza che non si farebbe applicazione dell’art. 15, comma 6,che si riferisce ai maggiori importi rispetto a quelli dovuti in baseall’accertamento definitivo; essendo l’istanza di condono statadichiarata improduttiva di effetti dalla CTR, anche il versamento dellaprima rata è divenuto indebito con conseguente diritto al rimborso.2. Il ricorso è in larga parte inammissibile e comunque infondato.2.1. Da quanto emerge dagli atti di parte e dalla sentenzaimpugnata la questione verte sulla istanza di rimborso delle sommeversate per la definizione agevolata di PVC, disciplinata dall’art. 15,comma 1, della legge n. 289 del 2002, definizione prevista a condizioneche alla data di entrata in vigore della legge non fosse già statonotificato al contribuente l’avviso di accertamento.Il contribuente versò la somma di euro 3.000 e, durante e all’esitodi un giudizio proposto contro la cartella susseguente agli avvisi diaccertamento conseguenziali al pvc in questione, ne chiese il rimborso,e ciò poiché in tale giudizio i giudici tributari avevano accertatol’inefficacia del condono, statuizione che, ad avviso del ricorrente,fonderebbe il suo diritto alla ripetizione di quanto versato.La CTR, nella sentenza impugnata, ha confermato il rigetto deiprimi giudici e la non debenza del rimborso, in base alla previsionedell’art. 15, comma 6, della legge n. 289 del 2002.Tale disposizione prevede che «La definizione non si perfeziona seessa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli attiindicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggettiNumero registro generale 11731/2019Numero sezionale 4413/2026Numero di raccolta generale 21174/2026Data pubblicazione 22/06/2026che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimocomma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ognicaso, valgono quali acconti sugli importi che risulterannoeventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi».La CTR ha infatti precisato che gli avvisi di accertamento per glianni 2007 e 2008 erano stati ritualmente notificati e che quindi ilcredito si era cristallizzato.2.2. La tesi del ricorrente è imperniata sulla circostanza che avendoin altro giudizio la CTR accertato la mancata notifica delle cartelleconseguenziali a tali avvisi di accertamento, il credito in essi portato sisarebbe prescritto (anche se il ricorrente fa anche talvolta riferimentoall’istituto, ben diverso, della decadenza), con la conseguenza cheanche quanto versato a titolo di condono, per cui la disposizioneprevede che valga quale acconto, sarebbe divenuto indebito.Ciò premesso, la ragione di inammissibilità è costituita da unevidente difetto di specificità, poiché non viene indicato il contenuto delricorso proposto contro il diniego tacito dell’istanza di rimborso, di cuinon viene riportato, nemmeno per sintesi, alcun elemento (mentre viè una, sebbene succinta, descrizione del contenuto del giudiziopresupposto all’istanza di rimborso). Ciò non consente di valutare seed in quali termini la questione fosse stata proposta nei gradi di merito.Né per vero da quanto dedotto dal ricorrente appare pacifica lasussistenza della pur invocata prescrizione maturatasisuccessivamente alla definitività degli avvisi di accertamento.Il motivo appare comunque anche infondato nella tesi giuridica chepropone, e cioè che la previsione di irripetibilità delle somme versate atitolo di condono in caso di sua inefficacia sia in qualche modo vincolataalle successive vicende riscossive delle somme di cui all’accertamento,divenuto, nel caso di specie pacificamente, definitivo per mancataimpugnazione.Numero registro generale 11731/2019Numero sezionale 4413/2026Numero di raccolta generale 21174/2026Data pubblicazione 22/06/2026Invero, il tenore testuale della previsione dell’art. 15, comma 6,sopra riportata, appare inequivoco laddove dispone che in caso diistanza di condono inefficace, le somme versate non siano ammesse arimborso, e che valgano quali acconti delle somme eventualmentedovute in base agli accertamenti definitivi, dando rilevanzaesclusivamente alla definitività dell’accertamento e non anche allesuccessive vicende riscossive.La tesi, infatti, mescola indebitamente il piano dell’efficacia dellariscossione di un credito accertato definitivamente, con il diritto alrimborso delle somme nelle more versate a titolo di condono, pianievidentemente diversi.3. Il ricorso va quindi respinto. Alla pronuncia segue la condannaal pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in favoredell’Agenzia delle entrate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida ineuro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]