CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 novembre 2025, la Corte di appello di Ancona, inparziale riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Ancona del 4 febbraio2025, ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cuiall’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, ritenendola prevalente sulla contestatarecidiva, e ha rideterminato la pena in mesi undici di reclusione ed euro 2.800 dimulta, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 597,comma 3, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen., in relazione alla violazionedel divieto di reformatio in peius nella determinazione dell’aumento di pena per lacontinuazione.Espone che il giudice di primo grado aveva determinato l’aumento per lacontinuazione in misura pari a mesi uno di reclusione ed euro 300 di multa, mentrela Corte di appello, pur riducendo la pena complessiva finale, ha rideterminatol’aumento per il reato satellite in misura significativamente superiore (mesi cinquee giorni quindici di reclusione ed euro 1.300 di multa).Assume che tale operazione integri violazione del divieto di reformatio inpeius, atteso che, in presenza di impugnazione del solo imputato e in assenza dimodifica della struttura del reato continuato o dell’individuazione del reato piùgrave, il giudice di appello non potrebbe aggravare i singoli segmenti deltrattamento sanzionatorio, ancorché la pena complessiva finale risulti inferiore aquella irrogata in primo grado.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena finale in mesi otto direclusione ed euro 2.133,00 di multa.4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insisteper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La sentenza impugnata, pur avendo ridotto la pena complessivamenteirrogata al ricorrente, ha rideterminato in senso deteriore (rispetto alla decisionedi primo grado) l’aumento applicato ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod.pen., senza che fosse mutata la struttura del reato continuato. Tale operazioneviola il divieto di reformatio in peius stabilito dall’art. 597, comma 3, cod. proc.pen.2. Secondo il consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite, nel giudiziodi appello promosso dal solo imputato il divieto di reformatio in peius non riguardaesclusivamente l’entità complessiva della pena, ma si estende a tutti gli elementiautonomi che concorrono alla sua determinazione, sicché il giudice di secondogrado, anche quando pervenga all’irrogazione di una sanzione finale inferiore, nonpuò aggravare uno dei singoli segmenti del trattamento sanzionatorio rimastiancorati ai medesimi presupposti fattuali e giuridici (Sez. U, n. 40910 del27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066 - 01).3. Con specifico riferimento al reato continuato, la giurisprudenza di legittimitàha precisato che, qualora restino immutati il reato più grave, i reati satellite e ilriconoscimento del vincolo della continuazione, il giudice dell’impugnazioneproposta dal solo imputato non può determinare l’aumento previsto dall’art. 81,secondo comma, cod. pen. in misura superiore a quella stabilita dal primo giudice,ancorché la pena complessiva risulti inferiore. L’aumento per la continuazionecostituisce, infatti, un segmento autonomo del procedimento di commisurazionedella pena, come tale soggetto alla garanzia posta dall’art. 597, comma 3, cod.proc. pen. (Sez. 2, n. 34287 del 14/06/2024; Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022,Somma, Rv. 283113-01; Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv.281831-01; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-04).Nella medesima prospettiva è stato affermato che, anche nel giudizio di rinvioconseguente all’annullamento della condanna per il solo reato più grave, la penastabilita per il reato residuo non può, per specie e quantità, risultare più gravosadi quella precedentemente individuata quale aumento per la continuazione, nonessendo sufficiente a escludere la violazione del divieto la circostanza che la penafinale sia complessivamente inferiore (Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente,Rv. 284601-01).Il dato decisivo è, pertanto, rappresentato dalla permanenza della medesimastruttura del reato continuato. Solo una modificazione dei presupposti sui quali erafondata la precedente determinazione della pena può rendere necessaria unanuova modulazione dei relativi segmenti; ove, invece, restino invariatil’individuazione della violazione più grave, i reati satellite e il vincolo dicontinuazione, ciascuna componente del trattamento sanzionatorio costituisce iltermine di raffronto ai fini dell’osservanza dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.4. Nel caso in esame, l’impugnazione era stata proposta dal solo imputato ela Corte territoriale non ha modificato né l’individuazione del reato più grave e diquello satellite, né il riconoscimento del vincolo della continuazione.La riforma della sentenza di primo grado ha riguardato il riconoscimento dellacircostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e la sua valutazione, unitamente alle circostanze attenuanti generiche, intermini di prevalenza sulla recidiva.Il primo giudice, muovendo dalla pena base di due anni di reclusione ed euro6.000 di multa e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti allarecidiva, aveva applicato per la continuazione un aumento di un mese di reclusioneed euro 300 di multa, pervenendo, dopo la riduzione per il rito abbreviato, allapena finale di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione ed euro 4.200 dimulta.La Corte di appello, dopo avere determinato la pena base in due anni direclusione ed euro 6.000 di multa, l’ha ridotta, per effetto dell’attenuante di cuiall’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, a un anno di reclusione ed euro 3.000di multa e, quindi, per le circostanze attenuanti generiche, a undici mesi direclusione ed euro 2.900 di multa. Ha poi applicato per la continuazione unaumento di cinque mesi e quindici giorni di reclusione ed euro 1.300 di multa,fissando la pena, prima della riduzione per il rito, in un anno, quattro mesi equindici giorni di reclusione ed euro 4.200 di multa e, all’esito di tale riduzione, inundici mesi di reclusione ed euro 2.800 di multa.Risulta, dunque, aggravato proprio il segmento della pena relativo allacontinuazione, elevato da un mese di reclusione ed euro 300 di multa a cinquemesi e quindici giorni di reclusione ed euro 1.300 di multa, nonostante lapersistente identità dei presupposti fattuali e giuridici sui quali esso era fondato.5. Non coglie nel segno, in senso contrario, il rilievo che la pena complessivadeterminata in appello sia inferiore a quella inflitta in primo grado. Il raffrontoimposto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non può essere circoscritto alrisultato finale del procedimento di commisurazione, ma deve estendersi alle suecomponenti autonome, quando – come nella specie – esse siano riferite allamedesima struttura del reato continuato.La Corte territoriale, pertanto, non poteva applicare per il reato satellite unaumento superiore a quello stabilito dal giudice di primo grado.6. La violazione accertata comporta l’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla determinazione dell’aumento per la continuazione.La rideterminazione del trattamento sanzionatorio non può essere effettuatadirettamente da questa Corte. Essa non si esaurisce, infatti, nell’eliminazione diun mero errore di calcolo, ma richiede un nuovo esercizio del potere discrezionaledi commisurazione della pena, riservato al giudice di merito, da compiersi nelrispetto del divieto stabilito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e del principiosecondo cui, rimasta immutata la struttura del reato continuato, l’aumentoapplicato ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. non può esseredeterminato in misura superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado.7. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamenteall’aumento per la continuazione, con rinvio alla Corte di appello di Perugia pernuovo giudizio in punto di determinazione della pena.La declaratoria di responsabilità, non investita dall’annullamento, deve esseredichiarata irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per lacontinuazione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Perugia.Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.Così è deciso, 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]