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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29219/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11557-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7796/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11557 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 11557/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già PMIMMOBILIARE s.r.I.), di avviso di accertamento per rendita catastale anno 2017, emesso a seguito di DOCFA, con la quale era stato valorizzato il solo lastrico solare di un impianto fotovoltaico, ne ha respinto l'appello.

La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 1 comma 22 della legge di stabilità 2016 prevedeva per gli immobili censiti nelle categoria D ed E la possibilità tilj di presentare atti di aggiornamento al fine di escludere dalla stima macchinari congegni e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo; che nella fattispecie, la dismissione degli impianti aveva ridato al lastrico solare la sua originaria funzione di chiusura del fabbricato, non suscettibile per le sue caratteristiche, di edificazione, il cui valore era stato pertanto correttamente attribuito.

La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo corretto escludere dalla stima l'impianto fotovoltaico in applicazione della disciplina di cui all'art. 1, commi 21/24 della

I. 208/2015; in relazione alla determinazione della rendita catastale, ha rilevato che l'Agenzia ha effettuato la valutazione sulla base del valore derivante dall'esistenza dell'impianto fotovoltaico, contestando il valore Docfa unicamente perché non si era tenuto conto di tale impianto, così non fornendo elementi per contestare la congruità del valore attribuito al lastrico solare in sé considerato.

La società contribuente è rimasta intimata.

Considerato che:

1. Con l'unico primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; art. 24 e 111 Cost.; art. 1 comma 21

I. 208/2015; artt. 27, 28, 30 dpr 1142/1942; DM 701/1994, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ritenendo sussistere la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

La CTR non ha effettuato alcun riscontro fra la normativa genericamente richiamata e le difese dell'Ufficio, limitandosi ad affermare che l'Agenzia non avrebbe fornito alcun elemento per contestare la congruità del valore attribuito all'immobile in questione, senza considerare, in particolare, in particolare la Circ. n. 6 /2012 e l'atto estimale allegato all'accertamento.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo è infatti carente di autosufficienza, quanto alla indicazione dell'atto estimale allegato all'accertamento, non riportato nemmeno per stralcio, al quale questo Collegio non ha accesso, in relazione al vizio di violazione di legge denunciato; né quale elemento probatorio del quale la CTR avrebbe omesso l'esame può essere indicata una circolare dell'Agenzia delle entrate - peraltro nemmeno riprodotta nelle parti rilevanti- priva di valore normativo, che ha un valore puramente interno ed è vincolante solo per gli Uffici finanziari.

Per il resto il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una motivazione sufficiente a consentire di comprendere l'iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione: in particolare la CTR, dopo avere delineato i termini della questione oggetto di giudizio, ha individuato due aspetti controversi della vicenda in esame: il primo sulle componenti immobiliari oggetto di stima catastale (ex art. 1 commi 21/24

I. 208/2015); l'altro sul valore di stima e le metodologie finalizzate alla determinazione della rendita: sotto il primo aspetto ha escluso dalla stima l'impianto fotovoltaico in applicazione della indicata disciplina; in relazione alla determinazione della rendita catastale ha rilevato che l'Agenzia ha effettuato la valutazione sulla base del valore derivante dall'esistenza dell'impianto fotovoltaico e ha contestato il valore Docfa unicamente perché non si era tenuto conto di tale impianto, così non fornendo elementi per contestare la congruità del valore attribuito al lastrico solare in sé considerato.Il motivo di ricorso ha così travisato la motivazione della sentenza, erroneamente deducendo un vizio di omessa valutazione delle prove offerte dall'Ufficio, mentre la CTR ha escluso che la presenza dell'impianto - non più presente- avesse rilievo, dovendosi valutare il lastrico solare a prescindere da esso, e vertendo la contestazione dell'Agenzia "unicamente perché non si era tenuto conto di tale impianto".

In ogni caso tale ratio decidendi non è stata incisa dal presente ricorso, che conclusivamente va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della società intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11557-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7796/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11557 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Rg 11557/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già PMIMMOBILIARE s.r.I.), di avviso di accertamento per rendita catastale anno 2017, emesso a seguito di DOCFA, con la quale era stato valorizzato il solo lastrico solare di un impianto fotovoltaico, ne ha respinto l'appello. La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 1 comma 22 della legge di stabilità 2016 prevedeva per gli immobili censiti nelle categoria D ed E la possibilità tilj di presentare atti di aggiornamento al fine di escludere dalla stima macchinari congegni e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo; che nella fattispecie, la dismissione degli impianti aveva ridato al lastrico solare la sua originaria funzione di chiusura del fabbricato, non suscettibile per le sue caratteristiche, di edificazione, il cui valore era stato pertanto correttamente attribuito. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo corretto escludere dalla stima l'impianto fotovoltaico in applicazione della disciplina di cui all'art. 1, commi 21/24 della I. 208/2015; in relazione alla determinazione della rendita catastale, ha rilevato che l'Agenzia ha effettuato la valutazione sulla base del valore derivante dall'esistenza dell'impianto fotovoltaico, contestando il valore Docfa unicamente perché non si era tenuto conto di tale impianto, così non fornendo elementi per contestare la congruità del valore attribuito al lastrico solare in sé considerato. La società contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con l'unico primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.; art. 24 e 111 Cost.; art. 1 comma 21 I. 208/2015; artt. 27, 28, 30 dpr 1142/1942; DM 701/1994, ex art. 360 n. 3 c.p.c., ritenendo sussistere la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La CTR non ha effettuato alcun riscontro fra la normativa genericamente richiamata e le difese dell'Ufficio, limitandosi ad affermare che l'Agenzia non avrebbe fornito alcun elemento per contestare la congruità del valore attribuito all'immobile in questione, senza considerare, in particolare, in particolare la Circ. n. 6 /2012 e l'atto estimale allegato all'accertamento. Il motivo è inammissibile. Il motivo è infatti carente di autosufficienza, quanto alla indicazione dell'atto estimale allegato all'accertamento, non riportato nemmeno per stralcio, al quale questo Collegio non ha accesso, in relazione al vizio di violazione di legge denunciato; né quale elemento probatorio del quale la CTR avrebbe omesso l'esame può essere indicata una circolare dell'Agenzia delle entrate - peraltro nemmeno riprodotta nelle parti rilevanti- priva di valore normativo, che ha un valore puramente interno ed è vincolante solo per gli Uffici finanziari. Per il resto il motivo è infondato, contenendo la sentenza impugnata una motivazione sufficiente a consentire di comprendere l'iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione: in particolare la CTR, dopo avere delineato i termini della questione oggetto di giudizio, ha individuato due aspetti controversi della vicenda in esame: il primo sulle componenti immobiliari oggetto di stima catastale (ex art. 1 commi 21/24 I. 208/2015); l'altro sul valore di stima e le metodologie finalizzate alla determinazione della rendita: sotto il primo aspetto ha escluso dalla stima l'impianto fotovoltaico in applicazione della indicata disciplina; in relazione alla determinazione della rendita catastale ha rilevato che l'Agenzia ha effettuato la valutazione sulla base del valore derivante dall'esistenza dell'impianto fotovoltaico e ha contestato il valore Docfa unicamente perché non si era tenuto conto di tale impianto, così non fornendo elementi per contestare la congruità del valore attribuito al lastrico solare in sé considerato.Il motivo di ricorso ha così travisato la motivazione della sentenza, erroneamente deducendo un vizio di omessa valutazione delle prove offerte dall'Ufficio, mentre la CTR ha escluso che la presenza dell'impianto - non più presente- avesse rilievo, dovendosi valutare il lastrico solare a prescindere da esso, e vertendo la contestazione dell'Agenzia "unicamente perché non si era tenuto conto di tale impianto". In ogni caso tale ratio decidendi non è stata incisa dal presente ricorso, che conclusivamente va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della società intimata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma
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