CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13665/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, sede distaccata di Messina, n. 3983/10/2016, pubblicata il 14.11.2016, Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.3.2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Messina aveva notificato alla società ricorrente l’avviso di accertamento n. TYX03I303562, quantificando, per l’annualità di imposta 2008, un maggior onere a carico della società, a titolo di Ires, Irap, e conseguenti sanzioni, pari alla somma di € 75.438,00. 2.In particolare, l’ufficio accertatore aveva ritenuto che la società fosse una società di comodo, tipologia prevista e disciplinata dalla legge 724/1994, che, al fine di contrastare l’utilizzo della forma societaria per l’intestazione di beni che rimangono, in realtà, nella disponibilità dei singoli soci, prevede l’integrazione del reddito societario in caso di reddito dichiarato inferiore al minimo forfetariamente determinato in funzione di alcune componenti patrimoniali. Aveva, pertanto, calcolato il valore dell’unico bene di proprietà della società, un’imbarcazione, quale immobilizzazione, unitamente ad altre immobilizzazioni immateriali, oltre ad aver rilevato la mancata compilazione del quadro RF della dichiarazione dei redditi, ed il necessario pagamento dell’Irap, non rientrando la contribuente fra i soggetti esenti. 3.A seguito di impugnazione dell’avviso di accertamento, dapprima la [OSCURATO:PERSONA] e poi quella Regionale, con la sentenza oggi impugnata, avevano ritenuto corretto l’accertamento reso dalla Agenzia delle Entrate, sulla base di una corretta interpretazione ed applicazione del disposto normativo di cui all’art. 30 della legge 724 del 1994, nonché della corretta applicazione dei coefficienti previstiper il ricalcolo del reddito societario. 4.Il contribuente ha proposto, quindi, ricorso per cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, affidato a tremotivi, mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione spiega controricorso. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti tremotivi di ricorso. 1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 37 bis comma 8 del d.p.r. n. 600 del 1973. Deduce il ricorrente l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento, ritenendo che in ogni caso le contestazioni del contribuente relative al valore contabile dell’immobilizzazione materiale avrebbero dovuto essere dedotte con istanza di interpello disapplicativo, in quanto, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste tale obbligo preventivo da parte delle società. 1.1. Il motivo è in ammissibile . La ragione fondante la conferma della sentenza di primo grado da parte della CGT2risiede nella ritenuta correttezza del procedimento di valutazione posto in essere dall’organo accertatore, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo del valore dell’imbarcazione di proprietà della società: ben avrebbe fatto, infatti, la direzione provinciale delle entrate a calcolare il valore della imbarcazione nella sua totalità, compresa la componente dedotta come tratta da un finanziamento regionale, posto che il riferimento è costituito dal valore dell’immobilizzazione e non dall’esborso sostenuto dal contribuente per l’acquisto del bene. Il giudice del gravame ha aggiunto, quale ulteriore argomentazione, che il ricorrente avrebbe dovuto veicolare ogni diversa deduzione in fatto sul punto a mezzo di istanza di interpello disapplicativo. Deve rilevarsi, quindi, il difetto di interesse della parte ricorrente sul punto, non avendo la medesima ricorrente impugnato il ragionamento svolto nel merito della metodologia di calcolo dal giudice del gravame. 2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c.. Deduce la parte ricorrente l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, non contenendo con chiarezza gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, ed impedendo ogni controllo sul percorso logico- argomentativo seguito per la formazione del convincimento dei giudici. 2.1 Il motivo è infondato. In base alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053). Nel caso di specie, la sentenza di appello dà conto delle ragioni che fondano la ritenuta correttezza del ragionamento svolto dall’organo accertatore, nel ritenere non operativa la società contribuente, e nell’escluderla dalla categoria delle società esenti dal pagamento dell’Irap. 3.Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, numero 4,c.p.c., parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Deduce la parte ricorrente l’erroneità della pronuncia impugnata laddove non ha tenuto conto o comunque non ha adeguatamente valutato i documenti prodotti dalla società ricorrente sia in primo grado che in sede di gravame, tra cui il contratto di locazione concluso dalla contribuente con la società Aironblue, avente ad oggetto proprio la locazione dell’imbarcazione, a fronte del pagamento di un canone annuo, tale da escludere l’inoperatività della società, e l’istanza di interpello, nelle more dalla medesima presentata. 3.1 Il motivo è infondato. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017). Nel caso di specie, il giudice del gravame ha esaustivamente motivato in ordine all’applicazione di taluni coefficienti di calcolo del valore dell’immobilizzazione patrimoniale, in assenza, peraltro, di emergenze probatorie diverse, risultanti dal documento menzionato dalla parte ricorrente (contratto di noleggio dell’imbarcazione), dal quale non si evince alcuna movimentazione finanziaria effettiva riguardante la società. In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.600,00 oltrespese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev