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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 2000

Cassazione n. 24437/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/01/2000 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione sia all'accertamento del reato di detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio sia per la resistenza opposta dall'imputato per sottrarsi al controllo di polizia, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche i residui motivi in punto di nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. per la procedibilità d'ufficio e in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per aspecificità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto dei correlativi motivi di appello (vedi pp.5-6 della sentenza impugnata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore I Presid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/01/2000 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione in relazione sia all'accertamento del reato di detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio sia per la resistenza opposta dall'imputato per sottrarsi al controllo di polizia, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina (vedi pp.4-5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche i residui motivi in punto di nesso teleologico ex art. 61 n. 2 cod. pen. per la procedibilità d'ufficio e in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per aspecificità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto dei correlativi motivi di appello (vedi pp.5-6 della sentenza impugnata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore I Presid
Sentenza Cassazione n. 24437/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris