CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 30958/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 26-[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Giuseppe, Francesco, Aniello e [OSCURATO:PERSONA], finalizzata all'annullamento e/o alla sospensione dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza resa dal Giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA] il 17 maggio 2006, irrevocabile I'll maggio 2008, avente ad oggetto violazioni della normativa edilizia. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale campano, Giuseppe, Francesco, Aniello e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, è stata eccepita l'inosservanza della legge penale, non avendo il giudice dell'esecuzione tenuto conto della pendenza di un giudizio amministrativo presso il TAR di Salerno (ricorso R.G. 1706/2018), giudizio pertinente rispetto ai fatti di causa. Con il secondo motivo di ricorso, è stato dedotto il vizio di motivazione rispetto alla enunciazione dei fatti prodromici della vicenda, rispetto ai quali sono contenuti vari errori materiali, che denotano un travisamento dei fatti oggetto della decisione impugnata. 3. In data 20 febbraio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, munito di procura speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. 4. Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, i ricorsi proposti nell'interesse di Giuseppe, Francesco, Aniello e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, scaturendo da ciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma, liquidata in via equitativa, di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. C