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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31900/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, alla via del Tempio di Giove n. 21 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2815, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 7.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificava il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. 680, avente ad oggetto maggiore IMU in relazione all'anno 2012, per un importo di Euro 4.529,45.

2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma contestando, per quanto ancora di interesse, che in relazione ad un immobile aveva conseguito sentenza favorevole dalla CTP, passata in giudicato, e pertanto aveva pagato l'IMU sulla base della rendita giudizialmente accertata in maniera definitiva.

In relazione al rimanente gruppo di quattro immobili, in catasto al FI. 339, n. 5774, sub 1-2-3-4 (sent.

CTR, p. 2), chiariva che l'IMU era stata calcolata dall'Ente impositore rettificando in Euro 1.968,54 il valore da lui indicato in Docfa come pari ad Euro 968,00, ma la rettifica comunque non poteva essergli opposta, perché mai notificata.

La CTP di Roma riteneva fondate le ragioni del contribuente, ed annullava l'atto impositivo.

3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

La CTR confermava l'annullamento dell'avviso dì accertamento in relazione al primo immobile, mentre in relazione al secondo gruppo di quattro immobili riformava la decisione dalla CTP, ritenendo che mediante la notificazione dell'avviso di accertamento il Comune avesse provveduto anche a comunicare efficacemente la disposta rettifica della rendita catastale, la quale non era stata specificamente contestata dal contribuente, e che doveva pertanto ritenersi a lui opponibile ìn relazione ad anni precedenti.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR del Lazio, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Il contribuente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, e comunque la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 342 cod. proc. civ., in conseguenza del mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR pronunciato su una questione non prospettata dalle parti.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000, nonché la violazione degli artt. 24 e 53 Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la previa notifica della rettificazione della rendita catastale non sia una condizione di efficacia della stessa.

3. Con il primo strumento di impugnazione il contribuente censura la nullità della sentenza, e comunque la violazione di legge, in cui sarebbe incorsa la CTR per aver fondato la propria decisione su una questione che non le era stata sottoposta dalle parti.

Afferma il ricorrente che "la sentenza della CTR deve essere dichiarata illegittima nella parte in cui, senza che nessuna delle parti in causa prospettasse la questione, è giunta ad affermare che ... la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita ..." (ric., p. 10).

3.1. Il giudice del gravame ha rilevato che l'obbligo di comunicazione della nuova rendita, rideterminata dall'Ufficio nel 2009, era stato assolto mediante la notifica dell'atto impositivo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); di conseguenza, l'Amministrazione aveva legittimamente utilizzato detta rendita con riferimento alle annualità antecedenti il declassamento delle unità immobiliari (avvenuto nel 2016).

3.2. Il ricorrente rileva che la questione dell'avvenuta notificazione della nuova rendita non aveva costituito oggetto di contestazione da parte dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], la quale, viceversa, si era limitata a censurare la decisione della CTP nella misura in cui aveva escluso l'applicazione della rendita rideterminata dall'Ufficio a causa dello stato di collabenza degli immobili.

L'argomentare del ricorrente non appare completamente comprensibile, specie in considerazione di quanto da luì criticato mediante il secondo strumento di impugnazione.

In ogni caso, fermo restando che l'atto di appello proposto dall'Amministrazione finanziaria è stato riprodotto solo parzialmente dal contribuente, la questione della notificazione della rettifica della rendita era stata introdotta nel giudizio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

La CTR ha infatti evidenziato che il contribuente aveva riproposto, in grado d'appello, le contestazioni relative all'efficacia della rendita attribuita d'ufficio, "in quanto mai notificata" (sent.

CTR, p. 3).

Il motivo di ricorso risulta quindi infondato, e deve perciò essere respinto.

4. Mediante il secondo mezzo di impugnazione, il ricorrente contesta che non può attribuirsi validità ed efficacia ad un atto di rettìfica di rendita catastale che non sia stato previamente notificato al contribuente.

In proposito la CTR ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto, proprio mediante la notificazione dell'atto impositivo in contestazione, anche la notificazione della variazione della rendita, che non ha però contestato, e tanto avrebbe comportato il consolidarsi degli effetti della rettifica.

4.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della

I. n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dall'I. gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso", Cass. sez.

V, 9.6.2017, n. 14402 (conf.

Cass.

S.U., 9.2.2011, 3160).

L'orientamento in commento, pertanto, afferma che, a partire dal 1° gennaio 2000, la notifica del provvedimento di attribuzione della rendita costituisce un presupposto di efficacia della stessa (art. 74, comma 1, legge n. 342 del 2000).

Ad opinare diversamente, ritenendo che la variazione della rendita catastale possa essere efficacemente notificata dall'Ente impositore mediante il medesimo atto impositivo con il quale si richiede il pagamento di maggiori tributi, si priverebbe di rilievo normativo la disposizione di cui all'art. 74, comma 1, legge n. 342 del 2000, la quale prevede la notificazione della rettifica della rendita catastale prima dell'emissione di un atto impositivo che nella stessa ricerchi il proprio fondamento.

4.3. La CTR, pertanto, erra nell'affermare che la notifica dell'atto impositivo equivale a comunicazione del provvedimento di attribuzione della nuova rendita catastale.

Del resto, liddove la legge ha inteso disporre che gli "atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita", lo ha previsto espressamente, con riferimento agli "atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali" (art. 74, comma 3, legge n. 342 del 2000).

A tanto può aggiungersi, con riferimento al caso di specie, che questa Corte regolatrice ha anche già avuto occasione di chiarire che "in tema di ICI, qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, il principio della superfluità della notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione del tributo non trova applicazione ove il Comune, nell'emettere l'avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, l'atto di attribuzione della quale deve, pertanto, essere preventivamente notificato allo stesso", Cass. sez.

V, 20.3.2019, n. 7801.Nel caso di specie, la rendita proposta dal contribuente mediante procedura DOCFA, sebbene approvata in via provvisoria dall'Ufficio, era stata successivamente rideterminata dall'Agenzia del Territorio (sentenza CTR, pp. 3- 4).

Detta nuova rendita non risulta notificata al contribuente.

5. Il primo motivo di ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere rigettato, ma deve essere accolto il secondo per le ragioni innanzi esposte, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettato il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, alla via del Tempio di Giove n. 21 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2815, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 7.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] notificava il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. 680, avente ad oggetto maggiore IMU in relazione all'anno 2012, per un importo di Euro 4.529,45. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma contestando, per quanto ancora di interesse, che in relazione ad un immobile aveva conseguito sentenza favorevole dalla CTP, passata in giudicato, e pertanto aveva pagato l'IMU sulla base della rendita giudizialmente accertata in maniera definitiva. In relazione al rimanente gruppo di quattro immobili, in catasto al FI. 339, n. 5774, sub 1-2-3-4 (sent. CTR, p. 2), chiariva che l'IMU era stata calcolata dall'Ente impositore rettificando in Euro 1.968,54 il valore da lui indicato in Docfa come pari ad Euro 968,00, ma la rettifica comunque non poteva essergli opposta, perché mai notificata. La CTP di Roma riteneva fondate le ragioni del contribuente, ed annullava l'atto impositivo. 3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. La CTR confermava l'annullamento dell'avviso dì accertamento in relazione al primo immobile, mentre in relazione al secondo gruppo di quattro immobili riformava la decisione dalla CTP, ritenendo che mediante la notificazione dell'avviso di accertamento il Comune avesse provveduto anche a comunicare efficacemente la disposta rettifica della rendita catastale, la quale non era stata specificamente contestata dal contribuente, e che doveva pertanto ritenersi a lui opponibile ìn relazione ad anni precedenti. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR del Lazio, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il contribuente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, e comunque la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 342 cod. proc. civ., in conseguenza del mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR pronunciato su una questione non prospettata dalle parti. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell'art. 74 della legge n. 342 del 2000, nonché la violazione degli artt. 24 e 53 Cost., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la previa notifica della rettificazione della rendita catastale non sia una condizione di efficacia della stessa. 3. Con il primo strumento di impugnazione il contribuente censura la nullità della sentenza, e comunque la violazione di legge, in cui sarebbe incorsa la CTR per aver fondato la propria decisione su una questione che non le era stata sottoposta dalle parti. Afferma il ricorrente che "la sentenza della CTR deve essere dichiarata illegittima nella parte in cui, senza che nessuna delle parti in causa prospettasse la questione, è giunta ad affermare che ... la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita ..." (ric., p. 10). 3.1. Il giudice del gravame ha rilevato che l'obbligo di comunicazione della nuova rendita, rideterminata dall'Ufficio nel 2009, era stato assolto mediante la notifica dell'atto impositivo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); di conseguenza, l'Amministrazione aveva legittimamente utilizzato detta rendita con riferimento alle annualità antecedenti il declassamento delle unità immobiliari (avvenuto nel 2016). 3.2. Il ricorrente rileva che la questione dell'avvenuta notificazione della nuova rendita non aveva costituito oggetto di contestazione da parte dell'appellante [OSCURATO:PERSONA], la quale, viceversa, si era limitata a censurare la decisione della CTP nella misura in cui aveva escluso l'applicazione della rendita rideterminata dall'Ufficio a causa dello stato di collabenza degli immobili. L'argomentare del ricorrente non appare completamente comprensibile, specie in considerazione di quanto da luì criticato mediante il secondo strumento di impugnazione. In ogni caso, fermo restando che l'atto di appello proposto dall'Amministrazione finanziaria è stato riprodotto solo parzialmente dal contribuente, la questione della notificazione della rettifica della rendita era stata introdotta nel giudizio dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La CTR ha infatti evidenziato che il contribuente aveva riproposto, in grado d'appello, le contestazioni relative all'efficacia della rendita attribuita d'ufficio, "in quanto mai notificata" (sent. CTR, p. 3). Il motivo di ricorso risulta quindi infondato, e deve perciò essere respinto. 4. Mediante il secondo mezzo di impugnazione, il ricorrente contesta che non può attribuirsi validità ed efficacia ad un atto di rettìfica di rendita catastale che non sia stato previamente notificato al contribuente. In proposito la CTR ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto, proprio mediante la notificazione dell'atto impositivo in contestazione, anche la notificazione della variazione della rendita, che non ha però contestato, e tanto avrebbe comportato il consolidarsi degli effetti della rettifica. 4.1. Invero, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della I. n. 342 del 2000, nel prevedere che, a decorrere dall'I. gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso", Cass. sez. V, 9.6.2017, n. 14402 (conf. Cass. S.U., 9.2.2011, 3160). L'orientamento in commento, pertanto, afferma che, a partire dal 1° gennaio 2000, la notifica del provvedimento di attribuzione della rendita costituisce un presupposto di efficacia della stessa (art. 74, comma 1, legge n. 342 del 2000). Ad opinare diversamente, ritenendo che la variazione della rendita catastale possa essere efficacemente notificata dall'Ente impositore mediante il medesimo atto impositivo con il quale si richiede il pagamento di maggiori tributi, si priverebbe di rilievo normativo la disposizione di cui all'art. 74, comma 1, legge n. 342 del 2000, la quale prevede la notificazione della rettifica della rendita catastale prima dell'emissione di un atto impositivo che nella stessa ricerchi il proprio fondamento. 4.3. La CTR, pertanto, erra nell'affermare che la notifica dell'atto impositivo equivale a comunicazione del provvedimento di attribuzione della nuova rendita catastale. Del resto, liddove la legge ha inteso disporre che gli "atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita", lo ha previsto espressamente, con riferimento agli "atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali" (art. 74, comma 3, legge n. 342 del 2000). A tanto può aggiungersi, con riferimento al caso di specie, che questa Corte regolatrice ha anche già avuto occasione di chiarire che "in tema di ICI, qualora il contribuente si sia avvalso per l'accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, il principio della superfluità della notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione del tributo non trova applicazione ove il Comune, nell'emettere l'avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, l'atto di attribuzione della quale deve, pertanto, essere preventivamente notificato allo stesso", Cass. sez. V, 20.3.2019, n. 7801.Nel caso di specie, la rendita proposta dal contribuente mediante procedura DOCFA, sebbene approvata in via provvisoria dall'Ufficio, era stata successivamente rideterminata dall'Agenzia del Territorio (sentenza CTR, pp. 3- 4). Detta nuova rendita non risulta notificata al contribuente. 5. Il primo motivo di ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], pertanto, deve essere rigettato, ma deve essere accolto il secondo per le ragioni innanzi esposte, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettato il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudi
Sentenza Cassazione n. 31900/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris