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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22635/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 dicembre 1976; avverso la sentenza del 16 novembre 2022, della Corte appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 novembre 2022, la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], infermiera professionale in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Milano.

2. Avverso questa sentenza, propone ricorso la Battaglia, articolando due autonomi motivi di censura.

Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce l'eccessività della pena base, indicata in anni uno e mesi uno di reclusione, e la mancanza di adeguata motivazione a supporto della relativa quantificazione.

Il secondo, anche esso formulato sotto i medesimi profili, censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, escluse sulla mera enunciazione dei precedenti penali dei quali sarebbe gravata l'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

La Corte d'appello ha negato alla Battaglia le attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali emersi a suo carico, confermando la determinazione dell'originario trattamento sanzionatorio (pena base anni uno e mesi uno di reclusione, in relazione al più grave reato di lesioni, aumentata di giorni quindici di reclusione a titolo di continuazione e ridotta a mesi nove di reclusione in ragione della scelta del rito).

Ebbene, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (come in concreto è avvenuto, a fronte di una forbice edittale che va da sei mesi a tre anni di reclusione), il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso concreto.

Parallelamente, questa Corte ha già ripetutamente affermato come, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).

E le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale (limitatasi a richiamare i precedenti penali) sono logiche, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati ed in quanto tali, alla luce di quanto considerato, insindacabili in sede di legittimità.

2. Ciò considerato, occorre rilevare come, a seguito delle sopravvenute modifiche legislative, si prospettano profili di criticità con riferimento alla sopravvenuta condizione di procedibilità del reato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2 N Invero, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, anche il primo reato oggetto delle predette contestazioni è divenuto procedibile a querela e rientra nella competenza del giudice di pace.

Quanto al primo profilo, è sufficiente rilevare come la sopravvenienza della procedibilità a querela, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul cd.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); A conclusioni simmetriche, invece, deve giungersi con riferimento al residuo aspetto.

L'art. 52 comma 2° lett. b) del d.lgs. 274/2000 chiarisce che per i reati di competenza del giudice di pace "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi".

Sicché, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato di lesioni personali dolose - e sempre tenendo a mente il principio della retroattività della legge penale favorevole di cui all'art. 2 cod. pen. - l'eventuale pena detentiva irrogata per un reato che oggi sarebbe di competenza del giudice di pace non è più conforme al tipo legale, che, allo stato, contempla, per quella violazione, solo la sanzione pecuniaria e quella della permanenza domiciliare.

Cosicché per le superiori considerazioni, la pena alla reclusione inflitta alla Battaglia risulta illegale, in quanto irrogata rispetto a reati che oggi rientrerebbero nella competenza del Giudice di pace.

E tanto impone il conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

È appena il caso di precisare che la rilevata l'inammissibilità del ricorso non preclude la rilevabilità d'ufficio della pena illegale.

Sul punto, infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite "Miraglia" (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689), le quali, risolvendo il contrasto interpretativo diffusosi in passato sulla tematica, hanno espresso il principio di diritto secondo cui "spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale".

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 dicembre 1976; avverso la sentenza del 16 novembre 2022, della Corte appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2022, la Corte d'appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], infermiera professionale in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale [OSCURATO:PERSONA] di Milano. 2. Avverso questa sentenza, propone ricorso la Battaglia, articolando due autonomi motivi di censura. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce l'eccessività della pena base, indicata in anni uno e mesi uno di reclusione, e la mancanza di adeguata motivazione a supporto della relativa quantificazione. Il secondo, anche esso formulato sotto i medesimi profili, censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, escluse sulla mera enunciazione dei precedenti penali dei quali sarebbe gravata l'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile. La Corte d'appello ha negato alla Battaglia le attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali emersi a suo carico, confermando la determinazione dell'originario trattamento sanzionatorio (pena base anni uno e mesi uno di reclusione, in relazione al più grave reato di lesioni, aumentata di giorni quindici di reclusione a titolo di continuazione e ridotta a mesi nove di reclusione in ragione della scelta del rito). Ebbene, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali (come in concreto è avvenuto, a fronte di una forbice edittale che va da sei mesi a tre anni di reclusione), il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso concreto. Parallelamente, questa Corte ha già ripetutamente affermato come, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). E le argomentazioni offerte dalla Corte territoriale (limitatasi a richiamare i precedenti penali) sono logiche, non contraddittorie e coerenti con i dati processuali richiamati ed in quanto tali, alla luce di quanto considerato, insindacabili in sede di legittimità. 2. Ciò considerato, occorre rilevare come, a seguito delle sopravvenute modifiche legislative, si prospettano profili di criticità con riferimento alla sopravvenuta condizione di procedibilità del reato e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2 N Invero, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, anche il primo reato oggetto delle predette contestazioni è divenuto procedibile a querela e rientra nella competenza del giudice di pace. Quanto al primo profilo, è sufficiente rilevare come la sopravvenienza della procedibilità a querela, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul cd. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); A conclusioni simmetriche, invece, deve giungersi con riferimento al residuo aspetto. L'art. 52 comma 2° lett. b) del d.lgs. 274/2000 chiarisce che per i reati di competenza del giudice di pace "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi". Sicché, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato di lesioni personali dolose - e sempre tenendo a mente il principio della retroattività della legge penale favorevole di cui all'art. 2 cod. pen. - l'eventuale pena detentiva irrogata per un reato che oggi sarebbe di competenza del giudice di pace non è più conforme al tipo legale, che, allo stato, contempla, per quella violazione, solo la sanzione pecuniaria e quella della permanenza domiciliare. Cosicché per le superiori considerazioni, la pena alla reclusione inflitta alla Battaglia risulta illegale, in quanto irrogata rispetto a reati che oggi rientrerebbero nella competenza del Giudice di pace. E tanto impone il conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. È appena il caso di precisare che la rilevata l'inammissibilità del ricorso non preclude la rilevabilità d'ufficio della pena illegale. Sul punto, infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite "Miraglia" (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689), le quali, risolvendo il contrasto interpretativo diffusosi in passato sulla tematica, hanno espresso il principio di diritto secondo cui "spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale". 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano
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