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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 15497/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19357/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ORISTANO, [OSCURATO:PERSONA], 48, rappresentati e difesi dall'avvocatoLUCA CASULA –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA], 36, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 395/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: azione di regolamento confini R.G.N. 19357/2018 Ud. 27/04/2022CC R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Oristano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e -premesso di essere proprietario insieme ai fratelli Peppino e Sisinnio di un terreno agricolo in località Corriglias nel comune di Cabras, individuato al f. 29 p. 111, nonché comproprietario di una quota di terreno pari a un terzo pro indiviso di una striscia di terreno da destinare a strada privata individuata nel NCT del Comune di Cabras, f. 29 p. 112, confinante con i terreni composseduti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuati al NCT del Comune di Cabras, al foglio 29, p. lle 13 e 14-lamentò che i convenuti avevano alterato il confine mediante l’apposizione di piantagioni e la recin zione del terreno del lo stesso attore.

Costituitisi i convenutiper contestare la domanda, il Tribunale di Oristano, all’esito dell’istruttoria, accertò la linea di confine tra i terreni, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio della porzione di terreno da essi occupata nonché alla rifusione delle spese di lite.

2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Cagliari, con la decisione qui impugnata, respinse il gravame, eccezion fatta per la rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, osservando, in relazione ai motivi di gravame, che: • infondate dovevano ritenersi le deduzioni degli appellanti in ordine al proprio difetto di legittimazione e titolarità passiva, avendo il Tribunale di Oristano indicato gli elementi istruttori da cui era desumibile che proprio i terreni di cui gli appellanti affermavano titolarità e possesso erano quelli confinanti con il terreno di [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 3 di 11 • non fondato era il gravame relativo alla formulazione da parte dell’attore di una domanda nuova in sede di comparsa conclusionale, in quanto detta domanda -avente ad oggetto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei terreni- non aveva carattere di novità rispetto all’originaria domanda di regolamento di confini; • le contestazioni degli appellan ti in ordine alla qualità di proprietario di [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere disattese, avendo l’originario attore dimostrato il proprio atto di acquisto - donazione da parte della madre- e non trovando, peraltro, applicazione il più rigoroso regime probatorio previsto per l’azione di rivendica; • infondate erano le deduzioni in ordine all’inammissibilità dell’azione di regolamento di confini per assenza di incertezza dei confini stessi-essendo dedotto che i fondi erano in realtà separati da una striscia di terreno destinata a strada vicinale- in quanto l’istruttoria svolta in primo grado aveva evidenziato un’ampia alterazione dello stato dei luoghi e non aveva permesso di individuare l’esistenza stessa di una strada con funzione divisoria; • non condivisibili erano le lagnanze degli appellanti in ordine all’errata qualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure, avendo quest’ultimo esposto le ragioni per cui la domanda andava ricondotta all’art. 950 c.c. e non all’azione di rivendica; • infondate erano da ritenersi le contestazioni degli appellanti in ordine alla valutazione dei risultati dell’istruttoria, avendo la decisione di primo grado adeguatamente indicato gli elementi R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 4 di 11 sulla scorta quali era possibile procedere alla ricostruzione dei confini; • con divisibile era la statuizione di rigetto dell’eccezione di usucapione proposta dai convenuti, non essendo attendibili le prove acquisite sul punto dal giudice di prime cure; • meritavano invece accoglimento i rilievi concernenti la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, alla luce del valore della controversia indicato dall’attore.

3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando successivamente memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in tremotivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione “delle norme di cui agli artt.111 e 24 Costituzione e 132 c.p.c.”.

Lamenta il ricorso che la Corte d’Appello di Cagliari abbia disatteso uno dei motivi di appello -e per l’esattezza quello con il quale venivano contestate le valutazioni del giudice di primo grado in ordine alle risultanze del materiale probatorio-con mot ivazione per relationem , e come tale meramente apparente, dal momento che la decisione della Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre testualmente la motivazione della decisione di prime cure, senza dar conto della valutazione delle critiche mosse con l’atto di appello.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 950 c.c. e 1158 c.c. -2697 c.c. nonché degli artt. 24 Cost. e 116 c.p.c. ” .

R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 5 di 11 Deduce il ricorso che la Corte territoriale, nel valutare il materiale probatorio, disattendendo l'eccezione riconvenzionale di usucapione, sarebbe pervenuta ad un’erronea ricostruzione dei fatti, omettendo altresì di valorizzare, ai fini dell’accertamento dell’usucapione, l’attività di coltivazione svolta dai ricorrenti.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “violazione dell'art. 111 Cost, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115”.

Lamenta il ricorso che la Corte d’Appello di Cagliari abbia violato il disposto di cui all’art. 91 c.p.c., condannando i ricorrenti stessi all’integrale rifusione delle spese di lite, nonostante l’accoglimento del motivo di appello concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.

Deduce, altresì, la non corrispondenza ai parametri del D.M. 55/2014 della liquidazione delle spese sia con riferimento al giudizio di primo grado -seppur ridottadalla Corte in accoglimento del gravame - sia con riferimento al giudizio di appello.

Illegittima sarebbe -altresì- l’attestazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, non ricorrendo il presupposto di soccombenza integrale cui è condizionata l’applicazione della previsione.

2. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem presuppone che la motivazione stessa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 6 di 11 sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022 -Rv. 663805 - 01).

Se, infatti, al giudice di appello non è imposta l'originalità né dei contenuti nédelle modalità espositive - sicché lo stesso ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri-è tuttavia vero che la condivisione della motivazione deve comunque essere raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testodella decisione ( Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018 - Rv. 651516 – 01 ; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017 - Rv. 644726 – 01 ; Sez. 6 - 5 Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018 - Rv. 647325 - 01 ) , mentre risulta viziata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senzache emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018 - Rv. 651516 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016 -Rv. 640759 - 01) .

Va quindi ribadito il principio per cui la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem , in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 7 di 11 infondatezza dei motivi del gravame (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 -Rv. 654951 – 01 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 - Rv. 660394 – 01 ; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017 -Rv. 645333 - 01 ) .

Nel caso in esame, tuttavia, non può ritenersi che la motivazione della Corte d’Appello di Cagliari si sia limitata ad un mero richiamo acritico per relationem alle valutazioni del giudice di prime cure.

Se è vero, infatti, che la Corte -peraltro con riferimento ad uno solo degli otto motivi di appello-ha riportato un ampio stralcio della motivazione del giudice di prime cure, è tuttavia altrettanto vero che, nell’operare detto richiamo, la Corte non ha espresso un’acritica ed immotivata adesione, ma ha proceduto ad un autonomo vaglio della decisione di primo grado, operando altresì una distinta individuazione e valutazione dei motivi di gravame, singolarmente e dettagliatamente esaminati nel corpo della motivazione.La motivazione della Corte territoriale, quindi, conserva appieno il carattere dell’autosufficienza, tale da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, e non può quindi ritenersi affetta dal vizio denunciato.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Va preliminarmente rimarcata l’irrilevanza delle contestazioni sollevate dal controricorrente in ordine all’effettiva formulazione, da parte dei ricorrenti, di una domanda o di una eccezione di usucapione.

A fronte della specifica analisi di tale profilo da parte della Corte territoriale (al paragrafo 7 della motivazione) - peraltro con ampi richiami alle valutazioni espresse dal giudice di prime cure- sarebbe stato onere del controricorrente dedurre un eventuale vizio della decisione medesima mediante la proposizione di ricorso incidentale condizionato, invece assente.

R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 8 di 11 L’inammissibilità del motivo di ricorso deriva, invece, dal fatto che le deduzioni con esso veicolate si traducono in un sindacato dell a valutazione delle prove operat a dalla Co rte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 -Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01).

4. Parzialmente fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, limitatamente ai profili che ci si appresta a precisare.

Il motivo, in realtà, viene a dedurre quattro distinti aspetti, e cioè: 1) la mancata applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonostante la Corte territoriale abbia accolto il motivo di appello concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado; 2) la determinazione di tale ultima liquidazione che, per quanto ridotta dalla Corte, sarebbe - secondo i ricorrenti- tuttora sproporzionata; 3) la liquidazione delle spese del giudizio di appello; 4) la presenza, nel dispositivo della decisione dell’attestazione ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 9 di 11 Dei molteplici profili dedotti va disatteso, in primo luogo , quello concernente la mancata applicazione dell’art. 92 c.p.c., alla luce del costante orientamento di questa Corte per cui in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005 - Rv. 582306 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006 - Rv. 590664 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 -Rv. 653610 - 01) .

Per quanto concerne i profili concernenti la liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio, occorre in primo luogo chiarire come non possa ritenersi operante alcun vincolo di giudicato in ordine alla determinazione del valore della controversia, assunto apoditticamente dalla Corte territoriale nella misura di € 1.100,00, sulla m era scorta della dichiarazione di valore.

Il giudicato interno, infatti,non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.Sez. 2 - Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019 (Rv. 653408 - R.G. 19357/2018- Pagina nr. 10 di 11 01)Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018 (Rv. 650927 - 01) Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017 (Rv. 644289 - 01) .

Operata tale premessa,il gravame concernente la liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio appare fondato.

Da un lato la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato la scelta di assumere l’importo di € 1.100,00 quale valore della controversia e, dall’altro lato, ha operato per i due gradi di giudizio una liquidazione che non appare conforme ai criteri di legge neppure con riferimento ai parametri applicabili al valore di lite dalla Corte medesimaindividuato, pur dovendosi ribadire che tale individuazione , da un lato, non può ritenersi coperta dal giudicato (in quanto essa costituisce il mero dato fattuale sulla cui scorta doveva operarsi l’applicazione di una norma -il criterio di liquidazione- oggetto invece di regolare contestazionecon il ricorso).

Dall’altro lato, la motivazione della Corte appare , in ogni caso , svincolata da una concreta -ed adeguatamente motivata-ponderazione del valore della controversia.

Quanto alle deduzioni in ordine all’attestazione ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, le stesse sono invece inammissibili in quanto, qualora tale attestazione venga effettuata sull’inesatto postulato della sussistenza del requisito di legge, viene ad integrarsi un errore materiale del provvedimento, il quale può essere conseguentemente emendato con il relativo procedimento di correzione.

5. Sulle base delle considerazioni sopra esposte il terzo motivo di ricorso deve essereaccolto nei limiti di quanto specificato e la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

R.G. 19357/2018- Pagina nr. 11 di 11 P. Q. M. La Corte accoglie,nei limiti di cui in motivazione, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19357/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ORISTANO, [OSCURATO:PERSONA], 48, rappresentati e difesi dall'avvocatoLUCA CASULA –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in CAGLIARI, [OSCURATO:PERSONA], 36, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 395/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: azione di regolamento confini R.G.N. 19357/2018 Ud. 27/04/2022CC R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Oristano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e -premesso di essere proprietario insieme ai fratelli Peppino e Sisinnio di un terreno agricolo in località Corriglias nel comune di Cabras, individuato al f. 29 p. 111, nonché comproprietario di una quota di terreno pari a un terzo pro indiviso di una striscia di terreno da destinare a strada privata individuata nel NCT del Comune di Cabras, f. 29 p. 112, confinante con i terreni composseduti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuati al NCT del Comune di Cabras, al foglio 29, p. lle 13 e 14-lamentò che i convenuti avevano alterato il confine mediante l’apposizione di piantagioni e la recin zione del terreno del lo stesso attore. Costituitisi i convenutiper contestare la domanda, il Tribunale di Oristano, all’esito dell’istruttoria, accertò la linea di confine tra i terreni, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio della porzione di terreno da essi occupata nonché alla rifusione delle spese di lite. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Cagliari, con la decisione qui impugnata, respinse il gravame, eccezion fatta per la rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, osservando, in relazione ai motivi di gravame, che: • infondate dovevano ritenersi le deduzioni degli appellanti in ordine al proprio difetto di legittimazione e titolarità passiva, avendo il Tribunale di Oristano indicato gli elementi istruttori da cui era desumibile che proprio i terreni di cui gli appellanti affermavano titolarità e possesso erano quelli confinanti con il terreno di [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 3 di 11 • non fondato era il gravame relativo alla formulazione da parte dell’attore di una domanda nuova in sede di comparsa conclusionale, in quanto detta domanda -avente ad oggetto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei terreni- non aveva carattere di novità rispetto all’originaria domanda di regolamento di confini; • le contestazioni degli appellan ti in ordine alla qualità di proprietario di [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere disattese, avendo l’originario attore dimostrato il proprio atto di acquisto - donazione da parte della madre- e non trovando, peraltro, applicazione il più rigoroso regime probatorio previsto per l’azione di rivendica; • infondate erano le deduzioni in ordine all’inammissibilità dell’azione di regolamento di confini per assenza di incertezza dei confini stessi-essendo dedotto che i fondi erano in realtà separati da una striscia di terreno destinata a strada vicinale- in quanto l’istruttoria svolta in primo grado aveva evidenziato un’ampia alterazione dello stato dei luoghi e non aveva permesso di individuare l’esistenza stessa di una strada con funzione divisoria; • non condivisibili erano le lagnanze degli appellanti in ordine all’errata qualificazione della domanda da parte del giudice di prime cure, avendo quest’ultimo esposto le ragioni per cui la domanda andava ricondotta all’art. 950 c.c. e non all’azione di rivendica; • infondate erano da ritenersi le contestazioni degli appellanti in ordine alla valutazione dei risultati dell’istruttoria, avendo la decisione di primo grado adeguatamente indicato gli elementi R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 4 di 11 sulla scorta quali era possibile procedere alla ricostruzione dei confini; • con divisibile era la statuizione di rigetto dell’eccezione di usucapione proposta dai convenuti, non essendo attendibili le prove acquisite sul punto dal giudice di prime cure; • meritavano invece accoglimento i rilievi concernenti la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, alla luce del valore della controversia indicato dall’attore. 3. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando successivamente memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tremotivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione “delle norme di cui agli artt.111 e 24 Costituzione e 132 c.p.c.”. Lamenta il ricorso che la Corte d’Appello di Cagliari abbia disatteso uno dei motivi di appello -e per l’esattezza quello con il quale venivano contestate le valutazioni del giudice di primo grado in ordine alle risultanze del materiale probatorio-con mot ivazione per relationem , e come tale meramente apparente, dal momento che la decisione della Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre testualmente la motivazione della decisione di prime cure, senza dar conto della valutazione delle critiche mosse con l’atto di appello. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione degli artt. 950 c.c. e 1158 c.c. -2697 c.c. nonché degli artt. 24 Cost. e 116 c.p.c. ” . R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 5 di 11 Deduce il ricorso che la Corte territoriale, nel valutare il materiale probatorio, disattendendo l'eccezione riconvenzionale di usucapione, sarebbe pervenuta ad un’erronea ricostruzione dei fatti, omettendo altresì di valorizzare, ai fini dell’accertamento dell’usucapione, l’attività di coltivazione svolta dai ricorrenti. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “violazione dell'art. 111 Cost, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115”. Lamenta il ricorso che la Corte d’Appello di Cagliari abbia violato il disposto di cui all’art. 91 c.p.c., condannando i ricorrenti stessi all’integrale rifusione delle spese di lite, nonostante l’accoglimento del motivo di appello concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Deduce, altresì, la non corrispondenza ai parametri del D.M. 55/2014 della liquidazione delle spese sia con riferimento al giudizio di primo grado -seppur ridottadalla Corte in accoglimento del gravame - sia con riferimento al giudizio di appello. Illegittima sarebbe -altresì- l’attestazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, non ricorrendo il presupposto di soccombenza integrale cui è condizionata l’applicazione della previsione. 2. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem presuppone che la motivazione stessa resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 6 di 11 sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022 -Rv. 663805 - 01). Se, infatti, al giudice di appello non è imposta l'originalità né dei contenuti nédelle modalità espositive - sicché lo stesso ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri-è tuttavia vero che la condivisione della motivazione deve comunque essere raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testodella decisione ( Cass. Sez. L -Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018 - Rv. 651516 – 01 ; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017 - Rv. 644726 – 01 ; Sez. 6 - 5 Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018 - Rv. 647325 - 01 ) , mentre risulta viziata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senzache emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018 - Rv. 651516 – 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016 -Rv. 640759 - 01) . Va quindi ribadito il principio per cui la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem , in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 7 di 11 infondatezza dei motivi del gravame (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 -Rv. 654951 – 01 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021 - Rv. 660394 – 01 ; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017 -Rv. 645333 - 01 ) . Nel caso in esame, tuttavia, non può ritenersi che la motivazione della Corte d’Appello di Cagliari si sia limitata ad un mero richiamo acritico per relationem alle valutazioni del giudice di prime cure. Se è vero, infatti, che la Corte -peraltro con riferimento ad uno solo degli otto motivi di appello-ha riportato un ampio stralcio della motivazione del giudice di prime cure, è tuttavia altrettanto vero che, nell’operare detto richiamo, la Corte non ha espresso un’acritica ed immotivata adesione, ma ha proceduto ad un autonomo vaglio della decisione di primo grado, operando altresì una distinta individuazione e valutazione dei motivi di gravame, singolarmente e dettagliatamente esaminati nel corpo della motivazione.La motivazione della Corte territoriale, quindi, conserva appieno il carattere dell’autosufficienza, tale da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, e non può quindi ritenersi affetta dal vizio denunciato. 3. Il secondo motivo è inammissibile. Va preliminarmente rimarcata l’irrilevanza delle contestazioni sollevate dal controricorrente in ordine all’effettiva formulazione, da parte dei ricorrenti, di una domanda o di una eccezione di usucapione. A fronte della specifica analisi di tale profilo da parte della Corte territoriale (al paragrafo 7 della motivazione) - peraltro con ampi richiami alle valutazioni espresse dal giudice di prime cure- sarebbe stato onere del controricorrente dedurre un eventuale vizio della decisione medesima mediante la proposizione di ricorso incidentale condizionato, invece assente. R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 8 di 11 L’inammissibilità del motivo di ricorso deriva, invece, dal fatto che le deduzioni con esso veicolate si traducono in un sindacato dell a valutazione delle prove operat a dalla Co rte d’Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando -conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 -Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01). 4. Parzialmente fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, limitatamente ai profili che ci si appresta a precisare. Il motivo, in realtà, viene a dedurre quattro distinti aspetti, e cioè: 1) la mancata applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonostante la Corte territoriale abbia accolto il motivo di appello concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado; 2) la determinazione di tale ultima liquidazione che, per quanto ridotta dalla Corte, sarebbe - secondo i ricorrenti- tuttora sproporzionata; 3) la liquidazione delle spese del giudizio di appello; 4) la presenza, nel dispositivo della decisione dell’attestazione ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". R.G. 19357/2018 - Pagina nr. 9 di 11 Dei molteplici profili dedotti va disatteso, in primo luogo , quello concernente la mancata applicazione dell’art. 92 c.p.c., alla luce del costante orientamento di questa Corte per cui in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005 - Rv. 582306 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006 - Rv. 590664 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019 -Rv. 653610 - 01) . Per quanto concerne i profili concernenti la liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio, occorre in primo luogo chiarire come non possa ritenersi operante alcun vincolo di giudicato in ordine alla determinazione del valore della controversia, assunto apoditticamente dalla Corte territoriale nella misura di € 1.100,00, sulla m era scorta della dichiarazione di valore. Il giudicato interno, infatti,non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame.Sez. 2 - Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019 (Rv. 653408 - R.G. 19357/2018- Pagina nr. 10 di 11 01)Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24783 del 08/10/2018 (Rv. 650927 - 01) Sez. 6 -3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017 (Rv. 644289 - 01) . Operata tale premessa,il gravame concernente la liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio appare fondato. Da un lato la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato la scelta di assumere l’importo di € 1.100,00 quale valore della controversia e, dall’altro lato, ha operato per i due gradi di giudizio una liquidazione che non appare conforme ai criteri di legge neppure con riferimento ai parametri applicabili al valore di lite dalla Corte medesimaindividuato, pur dovendosi ribadire che tale individuazione , da un lato, non può ritenersi coperta dal giudicato (in quanto essa costituisce il mero dato fattuale sulla cui scorta doveva operarsi l’applicazione di una norma -il criterio di liquidazione- oggetto invece di regolare contestazionecon il ricorso). Dall’altro lato, la motivazione della Corte appare , in ogni caso , svincolata da una concreta -ed adeguatamente motivata-ponderazione del valore della controversia. Quanto alle deduzioni in ordine all’attestazione ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, le stesse sono invece inammissibili in quanto, qualora tale attestazione venga effettuata sull’inesatto postulato della sussistenza del requisito di legge, viene ad integrarsi un errore materiale del provvedimento, il quale può essere conseguentemente emendato con il relativo procedimento di correzione. 5. Sulle base delle considerazioni sopra esposte il terzo motivo di ricorso deve essereaccolto nei limiti di quanto specificato e la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. R.G. 19357/2018- Pagina nr. 11 di 11 P. Q. M. La Corte accoglie,nei limiti di cui in motivazione, il
Sentenza Cassazione n. 15497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris