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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34117/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la censura relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputato non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione fornita dalla Corte di appello.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q, M, Dichiara inarnmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che la censura relativa alla ritenuta responsabilità dell'imputato non appare scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso il motivo è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione fornita dalla Corte di appello. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M, Dichiara inarnmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/
Sentenza Cassazione n. 34117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris