CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1989
Cassazione n. 44289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/05/1989 avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili, non rientrando tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; rilevato che la pena applicata è quella richiesta dalle parti, sicchè non può contestarsi la correttezza del computo della stessa, né può dedursi il paventato vizio di motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente