CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria già depositata; udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenzaimpugnata la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascritti ai capi a), b) e c), dell’imputazione, afferenti , rispettivamente , i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta impropria per causazione del dissesto attraverso operazioni dolose, commessi in proprio e quale socio accomandatario della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare,secondo la prospettazione accusatoria, in relazione al capo a ), il ricorrente avrebbe sottratto o distrutto la quasi totalità dei beni e delle altre scritture contabili della società nonché falsificato il bilancio, indicando la persistenza di un credito della società Alvi, sebbene risultasse che la stessa avesse versato alla fallita l'importo dovuto,pari ad oltre 871.000 Eur o , tra il 1 ° settembre 2005 ed il 31 dicembre 2007. In virtù del capo b)dell’editto accusatorio, poi, il [OSCURATO:PERSONA], al lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, av rebbe distratto : il già richiamato importo di oltre 871.000 Europiù IVA versato dalla Alvi qu ale corrispettivo del contratto di affitto del complesso aziendale della societàfallita, importo del cui impiego non veniva fornita alcuna giustificazione; la quota parte pari al 50% dell'usufrutto e della nuda proprietà di due immobili situati in P ortici , ceduti con atto simulato , rispettivamente, quanto al diritto di usufrutto, alla moglie separata [OSCURATO:PERSONA] e, rispetto alla nuda proprietà, ai figli [OSCURATO:PERSONA] S acco e [OSCURATO:PERSONA],con atto notarile del 19 maggio 2006 ; alcuni veicoli appartenenti alla fallita non rinvenuti nell'attivo della società. Infine, in f orza del cap o c ) della stessa prospettazione accusatori a, l'imputato avrebbe omesso sistematicamente il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, sin dall’anno 2004, per un ammontare complessivo pari ad oltre 1.100.000 Euro, proseguendo l'attività nonostante tali debiti, così vanificandoqualsiasi garanzia patrimoniale per i creditori. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione con il suo difensore di fiducia affidandosi a cinque motivi di impugnazione , di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, l’imputato lamenta , in relazione al capo a) dell’imputazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ) , cod. proc. pen. , erronea applicazione dell'art.216 l. fall. e vizio di motivazione. Al riguardo, evidenzia l’irriducibile contraddizione , da un lato, tra l’affermazione per la quale la condotta fraudolenta si sarebbe sostanziata nella soppressione o distruzione delle scritture contabili e, dall'altro , quella secondo cui detta condotta sarebbe stata costituita anche dalla manipolazione del bilancio. Sotto altro aspetto sottolinea che, come aveva dedotto in appello, la condotta di sottrazione o distruzione delle scritture contabili deve essere finalizzata a rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti aziendali e, peraltro, detto elemento soggettivo del reato non sarebbe stato accertato dai giudici di merito. 2.2. Mediante il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.216, comma 1, l . fall ., e vizio della motivazione , anche rispetto al contrasto con il giudicato espresso sul medesimo punto dalla Corte d'Appello civile di Napoli quanto all’ipotizzata distrazione patrimoniale mediante l'atto di cessione della nuda proprietà di due beni immobili, nonché erronea applicazione della stessa norma e carente di motivazione rispetto agli altri atti distrattivi. Più in particolare,con riferimento alla distrazione di cui al capo B . b ) de lla prospettazione accusatori a, sottolinea che la sentenza impugnata ha argomentato che la fittizietà dell’operazione deriva dal fatto che la separazione tra i coniugi era avvenuta proprio nel momento in cui , nell'anno 2005 , era divenuto evidente lo stato di decozione dell'azienda e che esso ricorrente, pur avendo ceduto la proprietà delle unità immobiliari in questione,aveva conservato la residenza presso le stesse, al punto che anche la notifica del decreto di citazione a giudizio è avvenuta presso il relativo indirizzo. Lamenta il ricorrente che la predetta ricostruzione è antitetica rispetto a quella operata dalla sezione civile della Corte d'appello rispetto alla finalizzazione dell'atto di trasferimento delle quote di usufrutto e di nudaproprietà sui beni alla sottrazione alla garanzia dei creditori. Sottolinea, segnatamente, che i giudici civili,nel rigettare l'azione di simulazione, hanno posto in rilievo : la sfasatura cronologica tra la data di insorgenza dei crediti azionati e gli atti di trasferimento in contestazione e, quindi, la circostanza che l’ atto notarile era antecedente rispetto alla decreto ingiuntivo richiesto dal creditore che agiva in simulazione;la mancata dimostrazione del sottostante accordo simulatorio tra l'ex moglie e il marito;la consapevolezza del relativo debito in capo alla moglie . Infine , nessun rilievo potrebbe essere attribuito alla notifica del decreto di citazione a giudizio in quel domicilio poiché,come era stato documentato , fino al 20 f ebbraio 2008 egli aveva avuto la propria residenza in Ercolano per poi risultare irreperibile fino all’anno2010. In secondo luogo, quanto alla distrazione di cui al capo B .a) dell’imputazione, ossia quella dell'importo di circa Euro 871.000,00 versato dalla Alvi quale corrispettivo dell ’affitto di un ramo di azienda che sarebbe stata utilizzata quale fideiussione bancaria per avviare un'altra società costituita parallelamente da esso imputato avente ad oggetto la medesima attività, evidenzia che la sentenza impugnata non si è confrontata con le censure spiegate in sede di appello che escludevano la natura fraudolenta della predetta dispersione economica. Era stato in particolare posto in rilievo che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella quale sarebbero state , secondo la prospettazione accusatoria,“travasate” le risorse economiche e le merci destinate alla società fallita era stata costituita almeno nove anni prima, non vi era alcuna prova del dirottamento alla stessa impresa di risorse economiche e merci della fallita , e peraltro, non era no stat i acquisit i dalla curatela del fallimento dell' Alvi i titoli cambiari ai quali esso imputato aveva fatto riferimento limitandosi la pronuncia impugnata, in proposito, a ritenere configurata la distrazione patrimoniale. In sostanza, non sarebbe stata così dimostrata, in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, la sua consapevolezza circa la possibilità che le operazion poste in essere avrebbero potuto determinare il dissesto della società. Quanto al reato di distrazione dei tre veicoli aziendali lamenta, infine, il ricorrente che la sentenza impugnata si è limita ta a valorizzare il dato del mancato rinvenimento degli stessi, senzasoffermarsi sulle modalità con le quali sarebbe stata realizzata la relativa condotta. 2.3. Mediante il terzo motivo l'imputato denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 223 l.fall. poiché è stato ritenuto provato il delitto di bancarotta impropria mediante operazioni dolosenonostante l’assenza dell'elemento soggettivo del reato. Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso la prospettazione per la quale la vicenda sarebbe derivata da una incapacità gestionale e, quindi, sarebbe stata omessa qualsivoglia valutazione sull’elemento soggettivo del reato. 2.4.Mediante il quarto motivo il S acco deduce erronea applicazione della legge penale rispetto all'art.21 9 , comma 1, l. fall., in relazione alla circostanza aggravante del danno di rilevante entità nonché erronea applicazione della legge penale rispetto all'art.219, comma 2, l.fall., quanto alla circostanza aggravante del concorso di più fatti di bancarotta. Sotto il primo aspetto assume che non vi sarebbe la prova del rilevante danno subito dai creditori e, quanto al secondo deduce che, una volta depurato dal delitto di cui al capo a) la falsificazione del bilancio e dal capo b) il fatto distrattivo contestato, verrebbe meno la circostanza aggravante di più fatti di bancarotta. 2.5. Con il quinto motivo l'imputato denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione agli art.219 l. fall. e 63 , comma quarto cod. pen., per mancata applicazione del meccanismo di perequazione previsto dalla seconda disposizione evocata. Assume, inoltre, che gli aumenti di pena correlati alle circostanze aggravanti sono stati operati nella massima estensione senza un’adeguata motivazione. 3. Con i motivi aggiunti la difesa dell’imputato ha evidenziato l’inconfigurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, specie con riguardo all’oggetto della condotta di manipolazione, costituita dal bilancio, e no dalle scritture contabili. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo pone astrattamente una question e che avrebb e , se tempestivamente dedotta, potuto condurre ad un parziale accoglimento dello stesso, ossia all’impossibilità di considerare il bilancio oggetto della bancarotta fraudolenta documentale. Tale doglianza è tuttavia inedita, in quanto spiegata solo nei motivi aggiunti, e non formulata in appello, avendoil [OSCURATO:PERSONA], pure condannato sin dal giudizio di primo grado per i fatti ascritti a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, spiegato difese differenti, che sono state congruamente disattese dalla Corte territoriale,il cui perimetro cognitivo era limitato dalle censure formulate con l’atto di impugnazione. 2. Il secondo motivonon è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2.1. Con riferimento all’importo di euro 871.479,00 oltre IVA corrisposto dallasocietà A lvi , il ricorrente trascura di considerare l’incontroverso principio in forza del quale,se è dimostrato che una somma è entrata nelle casse sociali e non è rinvenutadal curatore, una volta dichiarato il fallimento, è onere del fallito dimostrare che è stata utilizzata per il perseguimento di finalità sociali ( ex plurimis, Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425 ; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004, dep. 2005,Rv. 231411). Di tale principio le decisioni di merito hanno fatto corretta applicazione, essendo rimasta priva di prova la deduzione dell’imputato di aver girato a terzi creditori, tra i quali fornitori e dipendenti, le cambiali ricevute in pagamentodalla società Alvi. 2.2. Quanto alla distrazione della quota del 50% della nuda proprietà e dell’usufrutto sui due beni immobili descritti nel capo di imputazione, occorre evidenziare che alcuna rilevanza, a fronte dell’obiettivo venir meno senza corrispettivo per il compimento di tale atto di una significativa garanzia per il ceto creditorio, spiegano le risultanze dell’azione civile di simulazioneintrapresa da un unico creditore. Infatti, come ha rappresentato lo stesso imputato nel motivo proposto, le ragioni sottese al rigetto di quell’azione sono costitui te dal fatto che il credito dell’attore in simulazione non era anteriore al compimento dell ’ atto, d alla mancata dimostrazione della consapevolezza dell’esistenza del credito in capo alle altre parti dell’attoe dell’esistenza dell’accordo simulatorio . Sennonché questi aspetti sono privi di rilevanza rispetto alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, per il quale deve aversiriguardo alla sola consapevolezza da parte dell’imputato (e non di altri) che l’atto potrebbe danneggiare le garanzie del ceto creditorio complessivo (e non già l’unico creditore che ha agito, come nel caso della domanda ex art. 1414 cod. civ.), ciò che è autoevidente per la cessione a titolo gratuito della quota al 50% del proprio diritto di proprietà su duebeni immobili. 2.3. Rispetto, infine, alla distrazione delle autovetture , il [OSCURATO:PERSONA] neppure si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata nella parte in cui evidenzia che l’unico presupposto per l’integrazione del reato è che le stesse, pur risultanti dalle scritture contabili, non sono state rinvenute al momento del fallimento. 3. Il terzo motivo si presenta manifestamente infondato. 3.1. Occorre considerare che, sul piano oggettivo, leoperazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall., attengono ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez.5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv.279071; Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684 ). In particolare, leoperazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo , n. 2, l. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). Invero, nel concetto di operazioni dolose non rientrano solo operazioni materiali che si concretano in un facere, ma anche gli inadempimenti reiterati e sistematici in violazione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta risultano sussumibili nel concetto di "operazioni dolose", quando integrano un'attività di sistematica elusione dei doveri dell'organo gestorio, comportante il fallimento della società, anche se non concretantesi in una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinante, comunque, un depauperamento del patrimonio, non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv.277125, in motivazione). Ed è noto che tra le sistematiche omissioni che possono assurgere ad elemento costitutivo del delitto in esame rientrano anche quelle afferenti il mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Rv. 276996). 3.2. Sul piano soggettivo, come è stato parimenti più volte sottolineato nella giurisprudenza di legittimità, il delitto per cui è processo si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, nella quale l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. Dal che deriva che, ai fini della configurabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto che svolge un ruolo gestorio nella società a fronte degli interessi dell’impresa (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315). Dunque, l'elemento soggettivo richiesto non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, poiché è sufficiente la coscienza e volontà del comportamento integrante l'operazione, con la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446). E, infatti, il sistematico inadempimento dei debiti erariali e/o contributivi se, da un lato, arreca sicuri vantaggi all'impresa sotto forma di risparmio dei relativi costi, da un altro , aumenta ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, così rendendo "prevedibile il conseguente dissesto della società" (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046). 3.3. La decisione impugnata, da leggersi unitariamente , nel suo apparato argomentativo,con quella di primo grado, nel ritenere integrata la responsabilità penale del ricorrente per il delitto di causazione del fallimento mediante operazioni dolose, si è posta correttamente nel solco dei richiamati principi interpretativi. Infatti, come è stato congruamente evidenziato in sede di merito, la fallita ha omesso il pagamento delle imposte e dei contributiprevidenziali sin dall’anno 2004, pervenendo ad un debito complessivo rilevantissimo,superiore al milione di euro. Pertanto, la sentenza impugnata sotto tali aspetti appare immune da censure, dovendosi peraltro ritenere integrato sul piano dell’elemento soggettivo il dolo generico delle operazioni dolose, consistite nel reiterato inadempimento degli obblighi tributari, e la prevedibilità del dissesto, conseguente all'accumulazione di un'esposizione debitoria come quella indicata. In un caso come quello in esame, le ingenti passività accumulate, in un lungo arco temporale, rendono infatti meramente accademica qualsiasi disputa sul criterio di prevedibilità - in astratto o in concreto - del fallimento , poiché la situazione economico-finanziaria determinata dal sistematico inadempimento tributario rendeva senz'altro prevedibile in concreto il dissesto della società, sulla base di un giudizio di prevedibilità e non evitabilità altrimenti dell'evento. 4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Sotto un primo aspetto, il rigetto delle censure relative ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, rende pienamente legittima l’avvenuta applicazione della circostanza aggravante comune della c.d. continuazione fallimentare. In secondo luogo, la ritenuta circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è stata congruamente argomentata evidenziando l’entità delle somme distratte ed il passivo accertato per oltre due milioni di euro. 5. Il quinto motivo è inammissibile. Sotto un primo aspetto, si palesa inconferente il richiamo della difesa alla disciplina di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen., non essendo state applicate due circostanze aggravanti ad effetto speciale, essendo la c.d. continuazione fallimentare una circostanza aggravante comune. Infine, con riguardo all’estensione dell’aumento nella misura massima della entità delle circostanze aggravant i , la Corte territoriale ha congruamente argomentato avendo con riguardo alla gravità del fatto e alle modalità della condotta. 5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ri