CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 09954/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 208/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore; Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - Insegnante lingua straniera con laurea e titolo di abilitazione conseguiti all’estero - Decreto di equipollenza– Inserimento GAE - Presupposti R.G.N. 208/2019 Ud. 20/03/2024CC Sez. S4/L- R.G. 208/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente responsabile pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente responsabile pro tempore tutti domiciliati ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende –controricorrenti – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Venezia n. 249/2018 depositata il 21/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 249/2018 pubblicata il 21 giugno 2018, la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione degli appellati MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] Dl VERONA, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Verona, n. 63/2016. 2. [OSCURATO:PERSONA], insegnante di lingua francese con laurea e titolo di abilitazione conseguiti in Romania ( decreto di riconoscimento del titolo professionale abilitativo concesso 16 aprile 2010), aveva chiesto accertarsi il suo diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verona, dopo che le domande di inserimento da essa presentate –formulate in data 10 luglio 2010 ed in data 7 maggio 2014 –erano state entrambe disattese. Sez. S4/L- R.G. 208/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 3 di 8 Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, rilevando che il decreto di equipollenza aveva efficacia costitutiva ed era stato concesso alla ricorrente in data successiva alla chiusura delle graduatorie ai sensi dell’art. 1, comma 605, L. n. 296/2006. 3. La Corte d’appello ha disatteso il gravame in ragione della tempistica sia del decreto di equipollenza - sopravvenuto successivamente alla chiusura delle graduatorie all'esito della loro trasformazione, ai sensi dell'art 1, comma 605 , L. n. 296/2006, da graduatorie permanenti a graduatorie ad esaurimento – sia delle domande di inserimento nelle graduatorie. Richiamato il quadro normativo di riferimento, la Corte territoriale ha osservato che il possesso dell'abilitazione all'insegnamentonon era sufficiente a conseguire l’inserimento nelle GAE, in quanto dette graduatorie erano ormai “chiuse”, non essendo consentiti nuovi inserimenti se non in casi eccezionali, tra i quali non rientrava quello dell’odierna ricorrente, la quale aveva sia conseguito la certificazione attestante la conoscenza della lingua italianasia attiva to la procedura di riconoscimento sia presentato la domanda di inserimento in data successiva alla chiusura delle graduatorie ex L. n. 296/2006. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Dl VERONA. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 6. Il procuratore della ricorrente ha successivamente depositato rinuncia al mandato. Sez. S4/L- R.G. 208/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 4 di 8 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a seimotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la “v iolazione dell'art. 5 del D.L. n. 59/2008 convertito in Legge comunitaria 101/2008 - Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione Europea. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26.12.2006 nella causa C - 371/04 Procedimento infrazione n. 2002/4888”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce “v iolazione di quanto previsto dalla direttiva 2005/36/CE art. 11 lettera c. Relativa al riconoscimento delle qualifiche Professionali; D.L. 206/2007 art. 10 CE attuazione della direttiva 2005/36/CE”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la “v iolazione della direttiva 36/2005 e del principio della parità di trattamento e più precisamente violazione degli art. 39 CE e 3, n. 1 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 e successivi, il Regolamento 492/2011 capo I, art. 1 e 3 relativi alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità”. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce la “violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento, imparzialità, trasparenza e accesso agli uffici pubblici a parità di trattamento, nonché degli artt.113 e 117 della Costituzione, la violazione dell'art. 5 della Legge Comunitaria 101/2008, dell'art. 13 comma 3 della direttiva 2005/36/CE, dell'art. 10 CE, del D.L. 206/2007, nonché degli obblighi comunitari sanciti dai trattati di cui all'art. 45 TFUE, iquali affermano che il legislatore non ha previsto l'inserimento nelle GAE dei docenti abilitati all'estero ma solamente dei docenti abilitati in Italia, dimenticando che il provvedimento di riconoscimento professionale è il documento in base al quale i titoli conseguiti e la carriera professionale Sez. S4/L- R.G. 208/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 5 di 8 maturata negli altri Stati dell'Unione Europea, acquisiscono lo stesso valore giuridico dei titoli conseguiti in Italia”. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce la “v iolazione dell'ordinamento comunitario. L'art. 14 comma 2-ter DL 216/2011 come convertito dalla legge n. 14/2012”. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce la “v iolazione o f alsa applicazione degli artt. 4, 33, 34, 35 co. 1, Cost. l'impossibilità di accedere a specifici corsi abilitanti già estinti non può determinare una limitazione del diritto allo studio e del diritto di aspirare, sulla base dei requisiti di idoneità, a qualsiasi lavoro”. 2. Tutti i motivi,ad eccezione del quarto, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Le censure in questione, infatti, non investono quella che è l’effettiva ratio della decisione impugnata, la quale si è venuta a fondare, tra l’altro,sul fatto che la domanda di inserimento era stata presentata quando le graduatorie permanenti erano già chiuse, non rientrando la ricorrente in alcuna delle categorie di soggetti cui era consentito dalla legge l’inserimento successivo. 3. Il quarto motivo – che risulta invece almeno in parte indirizzato alla concreta ratio della decisione –risulta invece infondato. Il dispositivo della decisione impugnata, infatti, risulta conforme a diritto, pur dovendosi procedere ad una parziale correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Necessita di correzione, in particolare, l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui il riconoscimento in Italia del titolo professionale abilitante all’esercizio in Italia dell’insegnamento avrebbe efficacia costitutiva, dovendosi invece ribadire nella presente sede il principio per cui detto riconoscimento ha efficacia meramente dichiarativa, mirando ad accertare stati o qualità già esistenti nella Sez. S4/L- R.G. 208/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 6 di 8 sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza, con l'effetto giuridico, non già di creare ex novo, e quindi ex nunc, il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporre alla P.A. procedente di considerarne la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 37430 del 21/12/2022). Operata tale puntualizzazione, il dispositivo della decisione impugnata risulta tuttavia conforme a diritto, in quanto nell’ iter decisionale della Corte territoriale è stata contemporaneamente valorizzata l’ulteriore circostanza –già evidenziata - costituita dal fatto che anche la domanda di inserimento nelle graduatorie era stata presentata quando le graduatorie medesime erano state ormai “chiuse”, con la conseguenza che la preesistenza –in virtù del principio testé richiamato – del titolo abilitativo rispetto alla chiusura delle graduatorie non poteva in ogni giovare all’inserimento della ricorrente in queste ultime, una volta constatato che la domanda di inserimento risultava comunque successiva alla chiusura stessa. Le conclusioni cui in tal modo è pervenuta la Corte territoriale – e si passa così al vaglio vero e proprio del motivo – ben lungi dal realizzare il dedotto effetto di discriminazione, determinano invece il contrario risultato di assicurare un’applicazione del diritto interno tale da evitare trattamenti differenziati tra cittadini italiani e cittadini di altri Stati membri dell’Unione. Valgono, invero, i principi dettati, in primo luogo, da Corte di giustizia UE 28 aprile 2022, causa C-86/21, [OSCURATO:PERSONA] de Salud de Castilla y León(ma si veda anche Corte di giustizia UE 15 giugno 2023, causa C - 32/22 , BM e NP contro Ministero dell'Istruzione, Sez. S4/L- R.G. 208/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 7 di 8 dell'Università e della Ricerca – MIUR ) , avendo in tale occasione precisato la Corte unionale che una disposizione del diritto nazionale, benché indistintamente applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità, dev'essere ritenuta indirettamente discriminatoria laddove, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori cittadini di altri Stati membri che sui lavoratori nazionali e, di conseguenza, rischi di risultare sfavorevole in modo particolare ai primi, a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo perseguito. Nel caso in esame, tuttavia, ben lungi dal condurre ad un effetto discriminatorio, la decisione della Corte territoriale ha determinato un’applicazione del diritto interno pienamente paritaria per cittadini italiani e cittadini dell’Unione. L’operatività del meccanismo legale di preclusione all’inserimento nelle graduatorie, infatti, ha ricevuto nei confronti dell’odierna ricorrente la medesima applicazione che avrebbe ricevuto nei confronti di un cittadino della Repubblica italiana che avesse, parimenti, presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie dopo la “chiusura” di queste ultime, atteso che anche in tale secondo caso la domanda di inserimento non avrebbe potuto essere accolta, sempre a causa della chiusura delle graduatorie. Si deve, anzi, rilevare che sarebbe proprio l’accoglimento della domanda della ricorrente a determinare un effetto discriminatorio “rovesciato”, in quanto verrebbe ad assicurare ad una cittadina dell’Unione un risultato che invece è da ritenersi precluso per i cittadini della Repubblica. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d ei controricorrent i delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Sez. S4/L- R.G. 208/2019 – CC 20/03/2024 - Pagina nr. 8 di 8 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a t