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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41172/2025

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ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di contraddittorietà della motivazione e del vizio di violazione di legge penale per mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, giacché il diniego di concessione della menzionata attenuante in relazione ad un fatto di rapina già qualificato come lieve ai sensi dell’art. 628, cod. pen., come modificato dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 13 maggio 2024, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita nei limiti di legge (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 20-bis, cod. pen., e artt. 53, 56-bis, L. 689/1981, è anch’esso non consentito perché reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi adeguatamente disattese con argomentazioni esenti da vizi di logicità, giacché anzi esprimono un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, il giudice esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato, quindi evidenziandone aspetti soggettivi capaci di orientarne la decisione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove la corte di merito rileva l’inadeguatezza della sostituzione sanzionatoria, stante la vita ante acta del ricorrente e l’attualità delle esigenze cautelari custodiali che ne giustificano la restrizione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 18/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di contraddittorietà della motivazione e del vizio di violazione di legge penale per mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, giacché il diniego di concessione della menzionata attenuante in relazione ad un fatto di rapina già qualificato come lieve ai sensi dell’art. 628, cod. pen., come modificato dalla sentenza della Corte cost. n. 86 del 13 maggio 2024, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita nei limiti di legge (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di carenza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 20-bis, cod. pen., e artt. 53, 56-bis, L. 689/1981, è anch’esso non consentito perché reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi adeguatamente disattese con argomentazioni esenti da vizi di logicità, giacché anzi esprimono un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, il giudice esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato, quindi evidenziandone aspetti soggettivi capaci di orientarne la decisione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, ove la corte di merito rileva l’inadeguatezza della sostituzione sanzionatoria, stante la vita ante acta del ricorrente e l’attualità delle esigenze cautelari custodiali che ne giustificano la restrizione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/11/2
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