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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42108/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19913/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, rideterminando in anni tre e mesi quattro la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.

Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione alla trattazione e alla decisione di un giudice onorario in una materia non a lui attribuibile - è aspecifico, in quanto la Corte di appello ha risposto all'analogo motivo di appello in termini del tutto corretti, richiamando il condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui «L'integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola l'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, nè è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione normativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari» (Sez. 2, n. 26834 del 23/03/2018, Trovato, Rv. 272941, che segue ad altre pronunzie analoghe); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché correttamente la Corte di appello ha ritenuto il motivo di appello che le invocava generico e — aggiunge il Collegio — tale genericità era anche estrinseca, dal momento che non vi era alcun confronto con le argomentazioni adoperate dal Tribunale per negarle; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19913/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha riformato la sentenza del Tribunale di Catania di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, rideterminando in anni tre e mesi quattro la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per la partecipazione alla trattazione e alla decisione di un giudice onorario in una materia non a lui attribuibile - è aspecifico, in quanto la Corte di appello ha risposto all'analogo motivo di appello in termini del tutto corretti, richiamando il condivisibile orientamento di questa Corte secondo cui «L'integrazione del collegio del Tribunale da parte di un giudice onorario non viola l'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, nè è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione normativa introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari» (Sez. 2, n. 26834 del 23/03/2018, Trovato, Rv. 272941, che segue ad altre pronunzie analoghe); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato giacché correttamente la Corte di appello ha ritenuto il motivo di appello che le invocava generico e — aggiunge il Collegio — tale genericità era anche estrinseca, dal momento che non vi era alcun confronto con le argomentazioni adoperate dal Tribunale per negarle; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre
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