CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 31335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 8910-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2502 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, n rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8228/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2015 R.G.N. 5778/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 22.12.2015 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all'accertamento del proprio diritto alla pensione di anzianità a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'art. 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], ancorché emanato in attuazione dell'art. 24, comma 15, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), avesse introdotto, al fine di fruire del beneficio della conservazione dei precedenti requisiti per l'accesso alla pensione previsto precedente comma 14, un ulteriore requisito, consistente nel fatto che il lavoratore, che avesse risolto il rapporto di lavoro anteriormente al 31.12.2011 in virtù di accordi collettivi o individuali, fosse altresì rimasto senza successiva occupazione in altra attività lavorativa, di talché coloro che, come l'appellato, avevano successivamente reperito altra occupazione, non potevano rientrare tra i beneficiari della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24, comma 14, cit., ancorché si fossero dimessi in data anteriore alla decorrenza della pensione. Avverso tali statuizioni [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo e il secondo motivo di censura, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c.: a suo avviso, infatti, la Corte di merito avrebbe aderito acriticamente alla tesi dell'Istituto in merito all'applicabilità del requisito dell'assenza di una "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa", e non avrebbe dato conto del motivo per cui fosse da ritenersi legittimo il rigetto della domanda di pensionamento con salvaguardia ex lege n. 216/2011, così rassegnando una motivazione meramente apparente e priva della dovuta approfondita disamina logico-giuridica degli elementi posti a base della decisione. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole di violazione e/o falsa applicazione del principio di gerarchia delle fonti, nonché degli artt. 3, 4, 23, 35, 38 e 117 Cost., dell'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), dell'art. 6, comma 2- ter, d.l. n. 216/2011 (conv. con I. n.14/2012), e degli artt. 1 e 2, d.m. 1.6.2012, per avere la Corte territoriale attribuito al requisito dell'assenza di "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa" valore ostativo al perfezionamento del suo diritto alla pensione secondo le previsioni previgenti: a suo avviso, infatti, il suo diritto troverebbe fondamento nell'articolo 24, comma 14, d.l. n. 214/2011, cit., per come modificato dall'art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011, parimenti cit., in base al quale la normativa previgente per l'accesso al trattamento pensionistico si applicherebbe anche ai lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2011, di talché il nuovo requisito dell'assenza di nuova occupazione, siccome introdotto da una disposizione di rango secondario, non avrebbe potuto dettare una disciplina peggiorativa rispetto a quella previsto dalla fonte primaria, pena la violazione dei principi di gerarchia delle fonti e di riserva di legge. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito ritenuto che l'accoglimento della domanda amministrativa sopraggiunto all'introduzione del giudizio di appello doveva interpretarsi come remissione tacita del gravame. Detto che tale ultimo motivo deve reputarsi infondato, dovendo darsi continuità al principio secondo cui l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza ad essa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere la sopravvenuta ammissibilità dell'impugnazione, dovendo presumersi da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (cfr. fra le tante Cass. nn. 18187 del 2007, 13429 del 2010 e, più recentemente, Cass. n. 26860 del 2018), i primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, tutti variamente ruotando intorno all'interpretazione che i giudici territoriali hanno dato del requisito dell'assenza di una "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa", di cui all'art. 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], e sono, nei termini che seguono, fondati. Va premesso che l'art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011 (conv. con I. n. 14/2012), si inserisce nel novero delle c.d. misure di salvaguardia (ma trattasi propriamente di regimi derogatori) di cui già ai commi 14 e 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con I. n. 214/2011), i quali, coevamente all'introduzione delle nuove e più severe misure di accesso al trattamento pensionistico di cui all'art. 24, commi 1 ss., d.l. cit. (emanate allo scopo di "garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo": art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011), hanno previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore di quest'ultimo continuassero ad applicarsi, rispettivamente, a coloro che li avessero maturati entro il 31.12.2011, alle lavoratrici (autonome e subordinate) che, ex art. 1, comma 9, I. n. 243/2004, avessero esercitato o esercitassero entro il 2015 l'opzione per la liquidazione integrale della propria pensione con il (meno favorevole) metodo contributivo e, da ultimo, e "nei limiti del numero di 50.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011", a tutta un'ulteriore platea di soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della riforma, avevano posto fine al rapporto di lavoro nella prospettiva di maturare il diritto alla pensione avvalendosi di istituti come la mobilità, l'integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, la prosecuzione volontaria della retribuzione, l'esonero, l'aspettativa speciale per l'assistenza ai figli disabili gravi o l'incentivo all'esodo (cfr. art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, cit.). Com'è stato puntualmente rilevato in dottrina, la riforma pensionistica attuata nel 2011 si è infatti profondamente distaccata dalle modalità con cui, negli anni precedenti, si era proceduto al progressivo inasprimento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici, avendo sostituito al tradizionale doppio canale di salvaguardia (costituito da un regime transitorio di carattere generale e da uno specifico per i lavoratori in esubero) un unico meccanismo, che non solo è riservato a determinate categorie di lavoratori, ma è da costoro accessibile nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione: nella sua formulazione originaria, il comma 15 dell'art. 24, d.l. n. 201/2011, cit., predeterminava infatti in 50.000 il numero massimo di lavoratori e lavoratrici beneficiari della deroga e, nell'istituire un "monitoraggio" a carico degli enti previdenziali per ciò che concerneva le domande di pensione formulate in relazione ai requisiti previgenti, prevedeva che "qualora dal predetto monitoraggio risult[asse] il raggiungimento del numero di 50.000 domande di pensione", gli enti non avrebbero più dovuto prendere "in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma". Proprio per ciò, l'incidenza originaria della norma - rimasta inalterata nella sua previsione di fondo di circoscrivere il novero dei beneficiari della deroga entro un limite numerico predeterminato (adesso individuato con un decreto ministeriale: cfr. la modifica apportata all'art. 24, comma 15, cit., dall'art. 1, comma 1, I. n. 214/2011) - è stata successivamente rimaneggiata sia da disposizioni che hanno riguardato la sua formulazione originaria sia da altre ad essa esterne, che hanno perseguito il duplice scopo ora di ampliare il novero dei beneficiari della deroga, ora di prolungare il periodo della durata di essa: e ciò allo scopo di rimediare al grave problema sociale ingenerato dalla previsione del contingentamento forzoso dei beneficiari dell'ultrattività della precedente e più favorevole disciplina di accesso al trattamento pensionistico, molti dei quali, pur appartenendo alle categorie individuate dal legislatore come meritevoli di conservarla, venivano ad esserne esclusi in base al criterio meramente finanziario dell'esaurimento delle risorse stanziate. L'art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011 (conv. con I. n. 14/2012), appartiene appunto al novero di codesti rimaneggiamenti e si propone di ampliare i beneficiari della deroga rispetto a quanto originariamente previsto dall'art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011: esso, infatti, include tra i soggetti beneficiari della deroga "anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che [...] la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi" e che "il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011". Ciò posto, risulta definitivamente accertato in fatto che l'odierno ricorrente, alla data del 31.12.2011, rientrava tra i lavoratori beneficiari della deroga di cui all'art. 6, comma 2- ter, d.l. n. 216/2011, essendo rimasto privo di occupazione fin dal 18.12.2009 e possedendo un'anzianità anagrafica e contributiva che, in base alla disciplina previgente all'art. 24, d.l. n. 201/2011, gli avrebbe consentito di accedere alla pensione di anzianità entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, cit. (così la sentenza di prime cure, per come trascritta a pag. 4 del ricorso per cassazione e confermata in parte qua in sede di gravame); la materia del contendere si appunta piuttosto sulla rilevanza e portata della previsione di cui all'art. 2, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], che - ai fini della concessione del beneficio della deroga - ha previsto che il lavoratore, che alla data del 31.12.2011 si trovasse in possesso dei requisiti dianzi elencati, debba essere rimasto "senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa" fino al conseguimento della pensione: secondo i giudici territoriali, infatti, la disposizione cit. avrebbe introdotto "un ulteriore requisito per accedere alla salvaguardia [...] coerente con la ratio legis" (così la sentenza impugnata, pag. 4), con la conseguenza che l'odierno ricorrente, che successivamente al 31.12.2011 aveva reperito nuova occupazione dalla quale si era dimesso in data 29.4.2013, onde fruire della pensione secondo i requisiti anagrafici e contributivi anteriori alla riforma del 2011, non poteva (più) averne diritto. Reputa il Collegio che, pur avendo correttamente ravvisato nella previsione dell'art. 2, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'introduzione di "un ulteriore requisito per accedere alla salvaguardia" istituita dall'art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011, la sentenza impugnata abbia tuttavia errato nell'individuazione delle conseguenze giuridiche che a tale affermazione debbono necessariamente ricollegarsi. Il d.m. 1.6.2012 risulta infatti emanato, giusta delega contenuta nell'art. 24, comma 15, d.l. n. 201/2011 (nel testo riscritto dall'art. 1, I. n. 214/2011, recante la sua conversione), allo scopo di definire "le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14"; e trattandosi di fonte normativa secondaria, esso non poteva autonomamente istituire requisiti non previsti dalla norma primaria, ostandovi il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 4, comma 1°, prel. c.c., e il principio di legalità dell'azione amministrativa, che non consentono che un atto normativo di rango secondario possa introdurre requisiti per l'accesso ad una prestazione previdenziale che non siano in alcun modo contemplati dalla fonte primaria che ad esso rinvii per la sua attuazione (cfr. per un caso analogo Cass. n. 15328 del 2016). È semmai il caso di aggiungere che contrari argomenti non possono ricavarsi dalla circostanza che le disposizioni di cui al d.m. cit. siano state successivamente recepite dall'art. 22, d.l. n. 95/2012 (conv. con I. n. 135/2012), il quale - nell'ampliare il novero dei beneficiari della deroga di cui all'art. 24, comma 14, d.l. n. 201/2011, ha previsto che "ferme restando le disposizioni di salvaguardia" stabilite dall'art. 24, d.l. n. 201/2011 e succ. mod. e integrazioni, "nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio [...], le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto- legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 [...]" ad ulteriori categorie di lavoratori ivi indicati: un'elementare applicazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 prel. c.c. suggerisce al contrario che "le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012", richiamati dalla norma in esame, riguardino piuttosto il contingente degli ulteriori 55.000 lavoratori ammessi alla deroga, ossia coloro che avrebbero conseguito il trattamento pensionistico "nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011" (così l'art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012), e tra i quali ovviamente non rientra il ricorrente, che - come già detto - invoca piuttosto la clausola di salvaguardia per come originariamente disciplinata dall'art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011, sul presupposto che avrebbe potuto conseguire il trattamento pensionistico entro i ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011. Nemmeno può sostenersi, infine, che l'art. 2, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], si sarebbe limitato a esplicitare un requisito agevolmente ricavabile dal testo del d.l. n. 216/2011, come invece sostenuto dall'INPS nel controricorso: benché si debba riconoscere che la ratio della deroga di cui alla norma cit. consiste nel proteggere quei lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro il 31.12.2011 per iniziativa unilaterale del datore di lavoro o per accordi sottoscritti tra le parti e che, a causa dell'età avanzata, sarebbero facilmente rimasti in condizione di disoccupazione senza possibilità di accedere né a strumenti di sostegno del reddito né al trattamento pensionistico, decisivo al riguardo è rilevare che nessun riferimento all'assenza di una "successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa" è dato rinvenire nella previsione di cui all'art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011; e se è vero che il riferimento alla ratio legis può e deve giovare all'interprete per dirimere il dubbio tra più interpretazioni possibili del testo della disposizione normativa, non può valere a contravvenire alla sua portata precettiva qualora essa, pur contro le intenzioni del legislatore, abbia un significato inequivocabile (così già Cass. n. 2454 del 1983).Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso