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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 40000/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/04/2024 del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, confermava il decreto in data 15 gennaio 2024 con il quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile, facente parte del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Caivano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a indagini per il reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso l'indagata, a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione della legge processuale (artt.125, 292, 321 e 324 cod. proc. pen.) sotto tre distinti profili.

2.1. Motivazione apparente in ordine alla carenza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., censurata in sede di riesame.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'elemento spurio dell'informativa redatta dalla polizia giudiziaria, trasfusa integralmente nel decreto impugnato, in assenza di una specifica motivazione del G.i.p., equivalga a un'autonoma valutazione.

Inoltre, i giudici della cautela hanno operato una illegittima reductio ad unum di tutte le vicende riguardanti la disponibilità degli alloggi popolari del [OSCURATO:PERSONA] di Caivano.

2.2. Omessa motivazione in ordine alla proporzionalità dello strumento ablativo adottato.

Dal mero confronto tra il provvedimento impugnato e i principi affermati sul tema dalla giurisprudenza europea e nazionale risulta chiara l'assoluta carenza in ordine al vaglio del cosiddetto test di proporzionalità, tenuto conto anche degli effetti conseguenti alla esecuzione del decreto di sequestro, che priverà la ricorrente e il suo nucleo familiare di un alloggio nel quale vivere.

2.3. Ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione al reato ex artt. 633 e 639-bis cod. pen., sulla mera postulazione dell'esistenza dello stesso da parte del Pubblico ministero.

Il G.i.p. e il Tribunale hanno disatteso la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, per disporre un sequestro preventivo, occorre valutare la serietà degli indizi.

Sotto il profilo soggettivo, poi, i giudici hanno trascurato di considerare la volontà dell'indagata di regolarizzare la propria permanenza nell'immobile, emergente dagli atti di indagine e dagli ulteriori elementi dalla stessa offerti.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.(6)? [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati.

2. Secondo il diritto vivente, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01, nonché Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; di recente vds.

Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 - 01).

Con i primi due motivi la ricorrente ha evocato una violazione di legge (art.125 cod. proc. pen.) sostenendo la mera apparenza dell'ordinanza impugnata in ordine a due profili specificamente trattati con la richiesta di riesame: il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. e il requisito della proporzionalità.

La censura è priva di fondamento in quanto di fatto, in entrambi i casi, la difesa lamenta l'erroneità di una motivazione tutt'altro che assente o apparente.

2.1. Il Tribunale ha evidenziato (pagg. 3-4) gli elementi in base ai quali dal decreto di sequestro si evince che il G.i.p. ha rielaborato criticamente gli elementi indicati nella richiesta del Pubblico ministero, per quanto ivi incorporati.

L'ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la mancanza della autonoma valutazione delle esigenze cautelari - che comporta l'annullamento del provvedimento genetico da parte del tribunale del riesame, in forza di quanto disposto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., applicabile in tema di misure cautelari reali in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01) - va intesa quale motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, dep. 2018, Rv. 272596 - 01; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800 - 01).Va ribadito, inoltre, che il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emergano la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339 - 01).

2.2. Anche in ordine al requisito della proporzionalità nell'ordinanza impugnata si rinviene una specifica motivazione (pag. 8) a sostegno della indispensabilità della misura adottata, l'unica ritenuta in grado di impedire l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato, interrompendo la illecita disponibilità dell'immobile in capo all'indagata, non potendo essere demandata all'autorità giudiziaria - ha correttamente osservato il Tribunale - la risoluzione della questione politica e sociale riguardante la disponibilità degli alloggi del [OSCURATO:PERSONA] di Caivano.

L'ordinanza impugnata, poi, ha specificamente affrontato la posizione di [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto sostenuto dalla difesa.

3. È manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso.

In ordine alla valutazione del requisito del fumus del reato, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 - 01).

Anche in relazione alla dedotta insussistenza del dolo, va ribadito che, in sede di impugnazione dei provvedimenti riguardanti le misure cautelari reali, stante il ricordato limite del sindacato da parte del giudice del riesame sulla sussistenza del fumus del reato contestato, il difetto dell'elemento soggettivo del reato è rilevabile solo se esso emerga ictu ()culi (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 - 01; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01), circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

Il Tribunale, infatti, ha richiamato e correttamente applicato i principi affermati dalla di giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il versamento all'ente pubblico proprietario dell'immobile dell'indennità di occupazione, la presentazione di una regolare istanza di assegnazione o il rilascio all'imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile dimora.

Infatti, poiché l'art. 633 cod. pen. tutela la destinazione pubblicistica del bene, ciò che rileva è il mancato rispetto delle regole nell'individuazione del soggetto assegnatario che deve avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, ma pubbliche e regolate, tanto che nemmeno l'acquiescenza dell'ente proprietario elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell'ente sottrarsi al dovere di assegnazione sulla base dei criteri legali (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 - 01; Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, Mancini, Rv. 277820 - 01; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Cristallo, Rv. 250050 - 01; Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242 - 01).

Il Tribunale, peraltro, ha dato anche atto (pag. 7) che il procedimento amministrativo riguardante l'indagata non ha avuto un esito positivo circa la regolarizzazione della sua situazione.

4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 17/04/2024 del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, confermava il decreto in data 15 gennaio 2024 con il quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile, facente parte del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Caivano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a indagini per il reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso l'indagata, a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione della legge processuale (artt.125, 292, 321 e 324 cod. proc. pen.) sotto tre distinti profili. 2.1. Motivazione apparente in ordine alla carenza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., censurata in sede di riesame. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'elemento spurio dell'informativa redatta dalla polizia giudiziaria, trasfusa integralmente nel decreto impugnato, in assenza di una specifica motivazione del G.i.p., equivalga a un'autonoma valutazione. Inoltre, i giudici della cautela hanno operato una illegittima reductio ad unum di tutte le vicende riguardanti la disponibilità degli alloggi popolari del [OSCURATO:PERSONA] di Caivano. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla proporzionalità dello strumento ablativo adottato. Dal mero confronto tra il provvedimento impugnato e i principi affermati sul tema dalla giurisprudenza europea e nazionale risulta chiara l'assoluta carenza in ordine al vaglio del cosiddetto test di proporzionalità, tenuto conto anche degli effetti conseguenti alla esecuzione del decreto di sequestro, che priverà la ricorrente e il suo nucleo familiare di un alloggio nel quale vivere. 2.3. Ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione al reato ex artt. 633 e 639-bis cod. pen., sulla mera postulazione dell'esistenza dello stesso da parte del Pubblico ministero. Il G.i.p. e il Tribunale hanno disatteso la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, per disporre un sequestro preventivo, occorre valutare la serietà degli indizi. Sotto il profilo soggettivo, poi, i giudici hanno trascurato di considerare la volontà dell'indagata di regolarizzare la propria permanenza nell'immobile, emergente dagli atti di indagine e dagli ulteriori elementi dalla stessa offerti. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.(6)? [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. Secondo il diritto vivente, «il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali» (così Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, non mass. sul punto; successivamente, in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01, nonché Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; di recente vds. Sez. 3, n. 14977 del 25/02/2022, Tilenni, Rv. 283035 - 01). Con i primi due motivi la ricorrente ha evocato una violazione di legge (art.125 cod. proc. pen.) sostenendo la mera apparenza dell'ordinanza impugnata in ordine a due profili specificamente trattati con la richiesta di riesame: il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. e il requisito della proporzionalità. La censura è priva di fondamento in quanto di fatto, in entrambi i casi, la difesa lamenta l'erroneità di una motivazione tutt'altro che assente o apparente. 2.1. Il Tribunale ha evidenziato (pagg. 3-4) gli elementi in base ai quali dal decreto di sequestro si evince che il G.i.p. ha rielaborato criticamente gli elementi indicati nella richiesta del Pubblico ministero, per quanto ivi incorporati. L'ordinanza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la mancanza della autonoma valutazione delle esigenze cautelari - che comporta l'annullamento del provvedimento genetico da parte del tribunale del riesame, in forza di quanto disposto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., applicabile in tema di misure cautelari reali in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01) - va intesa quale motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, dep. 2018, Rv. 272596 - 01; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800 - 01).Va ribadito, inoltre, che il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica della "incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emergano la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 - 02; Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339 - 01). 2.2. Anche in ordine al requisito della proporzionalità nell'ordinanza impugnata si rinviene una specifica motivazione (pag. 8) a sostegno della indispensabilità della misura adottata, l'unica ritenuta in grado di impedire l'aggravamento e la protrazione delle conseguenze del reato, interrompendo la illecita disponibilità dell'immobile in capo all'indagata, non potendo essere demandata all'autorità giudiziaria - ha correttamente osservato il Tribunale - la risoluzione della questione politica e sociale riguardante la disponibilità degli alloggi del [OSCURATO:PERSONA] di Caivano. L'ordinanza impugnata, poi, ha specificamente affrontato la posizione di [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto sostenuto dalla difesa. 3. È manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso. In ordine alla valutazione del requisito del fumus del reato, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, il giudice del riesame deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 - 01). Anche in relazione alla dedotta insussistenza del dolo, va ribadito che, in sede di impugnazione dei provvedimenti riguardanti le misure cautelari reali, stante il ricordato limite del sindacato da parte del giudice del riesame sulla sussistenza del fumus del reato contestato, il difetto dell'elemento soggettivo del reato è rilevabile solo se esso emerga ictu ()culi (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 - 01; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 - 01), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. Il Tribunale, infatti, ha richiamato e correttamente applicato i principi affermati dalla di giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il versamento all'ente pubblico proprietario dell'immobile dell'indennità di occupazione, la presentazione di una regolare istanza di assegnazione o il rilascio all'imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile dimora. Infatti, poiché l'art. 633 cod. pen. tutela la destinazione pubblicistica del bene, ciò che rileva è il mancato rispetto delle regole nell'individuazione del soggetto assegnatario che deve avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, ma pubbliche e regolate, tanto che nemmeno l'acquiescenza dell'ente proprietario elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell'ente sottrarsi al dovere di assegnazione sulla base dei criteri legali (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 - 01; Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, Mancini, Rv. 277820 - 01; Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Cristallo, Rv. 250050 - 01; Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242 - 01). Il Tribunale, peraltro, ha dato anche atto (pag. 7) che il procedimento amministrativo riguardante l'indagata non ha avuto un esito positivo circa la regolarizzazione della sua situazione. 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a
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