CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 36720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28607-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CACELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa claMi avvocati 1.0REDA .\ LIONETTI, DE FE0 FRANCESCO; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1480/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28607 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinnanzi al Tribunale di Trani, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, in ragione degli atti compiuti da quest'ultima, in qualità di amministratore di sostegno del loro padre, [OSCURATO:PERSONA]. Espose che il 24 novembre 2010, assieme alle sue sorelle germane, [OSCURATO:PERSONA] e Valeria, aveva depositato, presso il Tribunale di Trani, ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del loro padre, [OSCURATO:PERSONA], in seguito deceduto. Il Tribunale di Trani nominò [OSCURATO:PERSONA] amministratore di sostegno a tempo indeterminato, autorizzandola ad eseguire tutti gli atti, anche di natura finanziaria in nome e per conto del padre [OSCURATO:PERSONA] e prevendendo un obbligo di rendicontazione semestrale dell'attività realizzata. [OSCURATO:PERSONA] lamentava che la sorella aveva depositato la rendicontazione tre mesi dopo la morte del loro padre e denunciava anomalie e incongruenze in varie voci di spesa, le quali si palesavano eccessive e non supportate da idonea documentazione probatoria. Il Tribunale di Trani con sentenza n. 411/2017 ha rigettato la domanda ritendendo corretta la gestione del patrimonio da parte della convenuta. 2. La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1480 del 18 agosto 2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale evidenziando che, nonostante la tardività del deposito della rendicontazione, emergeva dalle prove assunte nel giudizio di primo grado che tutte le somme utilizzate dall'amministratore di sostegno erano stata effettivamente spese per provvedere alle esigenze del padre. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Considerato che: 4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta "la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 e 4 c.p.c. Travisamento della prova; nullità della sentenza". Nel caso di specie, il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente applicato i principi in tema di valutazione delle prove. Difatti, avrebbe erroneamente ammesso la prova testimoniale in riferimento a voci di spesa che non erano riportate nel rendiconto depositato. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta "la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., motivazione illogica, incomprensibile, inaccettabile, insostenibile e contraddittoria". In particolare, la ricorrente contesta che il Giudice di Appello abbia posto a fondamento della propria decisione le dichiarazioni rese dai testi che si presentavano, in diversi punti, contraddittorie ed inconciliabili. 5. Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto mirano a sindacare il prudente apprezzamento nella valutazione delle prove del Giudice di merito, che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità. Infatti, la ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, il giudice dell'appello ha correttamente valutato il complessivo quadro probatorio, ritenendo, nell'esercizio del suo potere discrezionale di valutazione della prova di cui all'art. 116 c.p.c., che sussistesse prova (documentale, oltre che emergente da una serie di testimonianze) del fatto che tutte le spese effettuate dall'amministratore di sostegno erano state utilizzate esclusivamente per la cura del padre. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). Ciò che rileva in questa sede è chèrla 4(44 ."%motivazuitgonteron a'esiaaAjA 7 vizia ta d" a 4.244 :Tei g f't c,0 ulho,114ù0.t. o u ki ff ..mae- fuitt~tAm, % 4.4.4 , : i r» rau.4 Le ~444- %.5'*4•44,11. f(4.44. .16.0 (14 SI •.4 .0.A4.4.10.2.ef c. 41e444-. di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quaier, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delk ricorrente WqW, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso ••_.nrídnior, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 3