CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6565/2021R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587 ] , in persona delMinistro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliatain Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – R.G.N. 6565/2021 Ud. 26/04/2022CC Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] R.G. 6565/2021- Pagina nr. 2 di 8 avverso il decreto della Corte d’Appello di Milano, R.G. n. 699/2020 , deciso in data 24 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto deciso in data 24 novembre 2020, la Corte d’Appello di Milano - decidendo sull’opposizione proposta dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso il decreto assunto dal consigliere designato, ed in parziale accoglimento dell’opposizione stessa-condannò il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA a corrispondere in favore della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata della procedura fallimentare della società [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato con sentenza depositata in data 18 gennaio 1996e chiuso con decreto in data 31 ottobre 2019- la somma di € 5.400,00, oltre accessori, gravando il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dell’integralità delle spese di procedura, liquidate in € 3.777,00 oltre accessori. Nell’esaminare i motivi di opposizione del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, la Corte osservò che: − anche in adesione all’orientamento più recente espresso da questa Corte, era da ritenersi che l'eccessiva durata della procedura fallimentare in relazione ai creditori dovesse essere valutata tenendo conto, quale dies a quo, della data del decreto di ammissione del credito al passivo fallimentare , da ciò conseguendo che, nella specie, il dies a quo andava individuato nella data del 19 aprile 1996 -data di verifica dello stato passivo- mentre il dies ad quem andava individuato nel la data del 4 R.G. 6565/2021- Pagina nr. 3 di 8 novembre 2019, giorno di deposito del decreto di chiusura del fallimento; − dalla durata della procedura in tal modo determinata - pari a 23 anni, 6 mesi e 16 giorni, arrotondata a 24 anni- andavano detratti i 6 anni di ragionevole durata, per un ritardo complessivo di 18 anni, dovendosi ritenere che il termina massimo di durata ragionevole della procedura fallimentare sia quello di sei anni desumibile dall’art. 2, L. 89/2001; − alla luce della complessità della procedura doveva riconoscersi un’equa riparazione nella misura di € 300,00 per ciascuno dei 18 anni di durata superiore a quella ragionevole; − alla luce dell’esito dell’intero procediment o, le spese di lite dovevano seguire il regime della soccombenzaed essere, quindi, poste a carico del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 2. Avverso il provvedimento della Corte d’Appello di Milano ha proposto ricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in tremotivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L. 89/2001. Lamenta il ricorso una non adeguata interpretazione dell’art. 2, commi 2 e seguenti, della legge 24 marzo 2001, n. 89, evidenziando come le previsioni in esame impongano al giudice di valutare una serie di elementi –come la complessità del caso, l'oggetto del procedimento. il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento- e come il medesimo art. 2 indichi in sei anni non la durata massima di R.G. 6565/2021- Pagina nr. 4 di 8 una procedura fallimentare, bensì il termine rispettato il quale la durata della procedura non può ritenersi irragionevole. Richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che la determinazione della durata ragionev ole di una procedura fallimentare possa essere aumentata rispetto ai sei anni a seconda delle specificità della procedura, giungendo a ritenere ragionevole una durata di sette anni. 1.2. Con il secondomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. ed il vizio di motivazione apparente, in quanto la Corte d’Appello di Milano, da un lato avrebbe affermato di aderire all'orientamento secondo cui il dies a quo per il calcolo della durata del procedimento deve essere individuato nella data di ammissione del credito al passivo -e non nel giorno del deposito della domanda- dall’altro lato, avrebbe assunto come data di riferimento quella del 19 aprile 1996. In tale data, tuttavia, si sarebbe solo aperta la verifica delle domande di ammissione, laddove lo stato passivo sarebbe stato dichiarato esecutivo in data 20 novembre 1996. Argomenta, quindi, il ricorso che la motivazione della Corte d’Appello deve ritenersi apparente in quanto non consent irebbe il controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, alla luce del contrasto tra l’affermazione di principio e l’applicazione concreta. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte integralmente gravato il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delle spese di lite, sebbene l’opposizione proposta dal medesimo MINISTERO fosse stata parzialmente accolta. 2. Il primo motivo deve essere disatteso. R.G. 6565/2021- Pagina nr. 5 di 8 Come rammentato anche recentemente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13275 del 2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13273 del 2022): “L'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. 89/2011, aggiunti dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 134/2012, dispone che il termine di durata del processo è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado e un anno nel giudizio di legittimità. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni o se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. La norma, come già rilevato dal Giudice delle leggi, nell'affermare che i relativi termini "si considerano rispettati", è univoca e non può che essere intesa nel senso che la durata ivi indicata deve considerarsi in ogni caso ragionevole se contenuta nel termine di legge. Il D.L. n. 83 del 2012 è "segnato dall'intento del legislatore di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine, per affidarla invece ad una previsione legale di carattere generale (cfr., in motivazione, Corte cost. 36/2016; sul punto anche Cass. 2056/2019; nel senso che la durata delle procedure non può eccedere i sei anni, da ultimo: Cass. 32192/2021; Cass. 32409/2021; Cass. 19555/2021). Conseguentemente, nella durata complessiva delle procedure fallimentari devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo concorsuale, dovendosi la durata ulteriore ragionevolmente attribuire a disfunzioni o inadeguatezze del sistema giudiziario (Cass.978/2020; Cass. 7/2019; Cass. 28858/2011, n. 28858).”. R.G. 6565/2021- Pagina nr. 6 di 8 Ne deriva che, trovando applicazione nella fattispecie la previsione novellata per effetto della legge n. 134/2012 di cui all’art. 2, co mma 2-bis, non è censurabile la fissazione in sei anni del termine di durata ragionevole della procedura concorsuale alla quale ha partecipato la originaria parte ricorrente, risultando la conclusione cui è giunto il giudice di merito conformea legge. 3. Il secondo motivo è infondato. Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 -01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nel caso in esame, la Corte ambrosiana ha diffusamente argomentato le ragioni per cui ha ritenuto di valutare l’eccessiva durata del procedimento adottando come dies a quo la data del provvedimento di ammissione allo stato passivo, peraltro conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 7864 del R.G. 6565/2021- Pagina nr. 7 di 8 29/03/2018 -Rv. 648001 – 01 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21200 del 2018). 4. Infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso. Questa Corte ha reiteratamente affermato che nel procedimento d'equa riparazione, disciplinato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte per l'applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale non completa il petitum sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione(Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 26856 del 04/10/2021 - Rv. 662373 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16326 del 30/07/2020 - Rv. 658746 – 01 ; Cass. Sez. 6 -2, Sentenza n. 14976 del 16/07/2015 - Rv. 636087 - 01) 5. Dall’esito del giudizio discende la condanna del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. R.G. 6565/2021- Pagina nr. 8 di 8 La Corte rigetta il ricorso; condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione in favore della resistente delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, ol