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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 35882/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLuca [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per i ngiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 167.314,29.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 dicembre 2015, in quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di cui agli artt. 629, 628 cod. pen. e art. 7 legge 203/91.

In data 10 luglio 2017 lo stesso Gip aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Secondo l’ ipotesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA], assunto, a seguito di intimidazione proveniente dalla cosca di ‘ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] , dalla ditta aggiudicataria dell’appalto per la ristrutturazione del Museo di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consegnato una somma di denaro, per il tramite di un soggetto divenuto in seguito collaboratore di giustizia, alla cosca, quale “mazzetta”.

Con sentenza del 13 dicembre 2017,in sede di giudizio abbreviato, il Gup presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato su indicato per non avere commesso il fatto.

La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 5 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 6 settembre 2021, aveva confermato la pronuncia assolutoria.

1.2. La Corte della riparazione ha riconosciuto l’indennizzo, rilevando che non erano ravvisabili nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] profili di dolo o la colpa grave. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], formulandodue motivi .

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della condizione ostativa.Il ricorrente osserva che nella sentenza assolutoria si era dato atto: cheAssumma era stato assunto alla Co.

Bar. per imposizione del duo [OSCURATO:PERSONA]/Zappia, quale iniziale forma di intimidazione/estorsione; che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto da Trezza la quarta tranchedel denaro e l’aveva consegnata a [OSCURATO:PERSONA], il quale , a sua volta , l’aveva recapitata a [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza – rilev a il Ministero - il Tribunale ha dato atto che erano state provate sia la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca, sia l’attività di ricezione del denaro provento della estorsione e di consegna del denaro a [OSCURATO:PERSONA], ma non anche, al di la di ogni ragionevole dubbio, la realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di unapiù articolata condotta coercitiva tipica del delitto contestato.

L’attivitàdi ricezione di una ingente somma di denaro in contanti (50.000 euro) e il suo trasferimento a terzi, anche se non integra la condotta estorsiva per assenza di riscontro in ordine agli elementi del fatto di reato, è , c omunque , condo t ta incauta in violazione delle norme sui limiti della circolazione del contante idonea, sula base di una valutazione ex ante a determinare l’intervento della utorità giudiziaria.

E così pure la vicinanza a una cosca è condotta, anche di per sé sola considerata, idonea a determinare l’intervento in fase cautelare dell’autorità giudiziaria.

Inoltre la Corte della riparazione non avrebbe considerato ulteriori dati di fatto emersi nel processo di merito, ovvero il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (condannato in ordineal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione di frequentazioni ambigue, pacificamente rilevanti ai fini della sussistenza della condizione ostativa.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell’indennizzo.

La Corte, secondo il Ministero ricorrente, non avrebbe spiegato le ragioni per cui er a stato liquidato u n supplemento di indennizzo, pur essendo pacifico che il criterio aritmetico è in astratto remunerativo dei pregiudizi subiti; non avrebbe in ogni caso spiegato le ragioni per cui la condotta accertata dai giudicidi merito non poteva integrare, almeno, la colpa lieve. 3.Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricors o è fondato, quanto al primo assorbente motivo . 2.La Corte di appello nell’ordinanza impugnata ha dato atto , in premessa, che l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del richiedente la riparazione si er a fondata sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e sulriscontro a dette dichiarazioni, rappresentat o dalla avvenuta assunzione da parte della società, vittima della condotta estorsiva, di [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto vicino alla cosca.

La Corte, indi, ha rilevato che, secondo i giudici di merito , il riscontro valorizzato dal Gip poteva assumere rilievo in relazione alla vicenda associativa, ma non investiva specificamente la condotta estorsiva contestata, sicché rispetto ad essa non poteva avere natura individualizzante.

Sulla scorta di tali premesse, la Corte della riparazione ha concluso che non erano ravvisabili nella condotta del soggetto istante profili di dolo o colpa grave, sinergici rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria.

I dati fattuali indizianti-ha osservato la Corte-erano emersi solo dalle dichiarazioni del collaboratore, mentre la assunzione presso la ditta su pressione della cosca, sebbene non smentita dal giudice del merito, è circostanza che non investe direttamente la condotta contestata, consistita nell’avere agito da intermediario per la consegna di una tranche del pagamento estorsivo in favore di esponenti del sodalizio ‘ndranghetistico. 3.Le censure che il ricorrente muove, sotto diversi profili, a tale percorso argomentativo, sono fondate. 3.1 Occorre ricordare che i l giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante– e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito –non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione,non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela possa desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663).

Ai medesimi fini , il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché i fatti da essi desumibili non siano espressamente esclusiin dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tuttitali elementi, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458).

3.2. Per quanto di rilievo in relazione al tema del ricorso, si osserva che il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636-01).Sotto tale profilo questa Corte ha affermato la rilevanza, con riferimento alla condotta extraprocessuale, anche delle frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Rv. 282565; Sez. 4,n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498). 4.La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati. 4.1.Pur dando atto della accertata vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca ‘ndranghetistaper volere della quale era stato assunto presso la società vittima delle condotte estorsive dei coimputati, la Corte ha ritenuto di non poter valorizzare tale dato, in quanto non significativo, in via diretta, del suo coinvolgimentonel reato.

Il riconoscimento della contiguità dell’[OSCURATO:PERSONA] con la cosca che poi aveva dato seguito alla vicenda estorsiva non era stato ritenut o sufficiente, in sede di cognizione, ai fini della affermazione della responsabilità penale, ma avrebbe dovuto essere comunque valutat o dal giudice della riparazione.

Al contrario l’omessa considerazione di tale dato, comunque accertato nel giudizio assolutorio, trae origine dalla con fusione, in cui è incorsa la Corte, fra piani che devono rimanere distinti, ovvero il piano del giudizio di merito e il piano delgiudizio riparatorio.

In tale ultimo ambito, infatti, i giudici sono tenut i a valutare condotte gravemente colpose o dolose, causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un’apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna (in tal senso, sez.4, n.34438 del 2/07/2019, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell’assoluzione si fondino sulcriterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che lascia spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione.

4.2. La Corte, inoltre, nel dare atto, in premessa, che il giudice della cautela aveva indicato la contiguità del richiedente al contesto associativo in cui era maturato il delitto quale riscontro rispetto alle dichiarazioni del collaboratore e nell’escludere, in un successivo passaggio del provvedimento, la rilevanza concausaledi tale elementorispetto al provvedimento restrittivo, è effettivamente incorsa nel lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione.

Vero è, in linea generale, che il giudice, per valutare la sussistenza del requisito d ella diretta efficacia della colpa grave (o del dolo) dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 -01), perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017 Rv. 271790 -01).

In proposito si è affermato che la colpa grave non può essere integrata dalla disponibilità, manifestata dall'indagato, alla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa.

In altri termini non è sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l’apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo (Sez. 4,n. 10195 del 16/01/2020, Rv. 278645).

Nel caso in esame, tuttavia, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata,era stato lo stesso giudice della cautela ad indicare, fra gli element i indiziari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sua assunzione per volere di soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta e, dunque, la sua frequentazione con tali soggetti, sicché irragionevole e illogica è la valutazione della Cortein ordine alla insussistenza del ruolo concausale di tali elementi rispetto al provvedimento restrittivo della libertà adottato nei suoi confronti.

5. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati.

In particolare i giudici dovranno prendere in esame le circostanze di fatto che il giudice del merito nella sentenza assolutoria aveva ritenuto comunque provate (secondo l’iter argomentativo dell’ordinanza impugnata l’assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso la società vincitrice dell’appalto per intercessione di appartenenti alla consorteria ‘ndranghetistae secondo il ricorrente anche la consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una parte del danaro, oggetto della estorsione, ad un intermediario e le sue frequentazioni con soggetti condannati), valutare se dette circostanze siano sintomatiche di condotte gravemente colpose o dolosee verificare, infine, se abbiano avuto efficacia sinergica rispetto al provvedimento restrittivo, ovvero se siano state prese in considerazione dal giudice della cautela quali elementi del compendio indiziario.

Alla Corte di appellodeve essere demandata la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLuca [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per i ngiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 167.314,29. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 dicembre 2015, in quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di cui agli artt. 629, 628 cod. pen. e art. 7 legge 203/91. In data 10 luglio 2017 lo stesso Gip aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Secondo l’ ipotesi accusatoria [OSCURATO:PERSONA], assunto, a seguito di intimidazione proveniente dalla cosca di ‘ndrangheta [OSCURATO:PERSONA] , dalla ditta aggiudicataria dell’appalto per la ristrutturazione del Museo di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consegnato una somma di denaro, per il tramite di un soggetto divenuto in seguito collaboratore di giustizia, alla cosca, quale “mazzetta”. Con sentenza del 13 dicembre 2017,in sede di giudizio abbreviato, il Gup presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato su indicato per non avere commesso il fatto. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 5 dicembre 2020, divenuta irrevocabile il 6 settembre 2021, aveva confermato la pronuncia assolutoria. 1.2. La Corte della riparazione ha riconosciuto l’indennizzo, rilevando che non erano ravvisabili nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] profili di dolo o la colpa grave. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], formulandodue motivi . 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della condizione ostativa.Il ricorrente osserva che nella sentenza assolutoria si era dato atto: cheAssumma era stato assunto alla Co. Bar. per imposizione del duo [OSCURATO:PERSONA]/Zappia, quale iniziale forma di intimidazione/estorsione; che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto da Trezza la quarta tranchedel denaro e l’aveva consegnata a [OSCURATO:PERSONA], il quale , a sua volta , l’aveva recapitata a [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza – rilev a il Ministero - il Tribunale ha dato atto che erano state provate sia la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca, sia l’attività di ricezione del denaro provento della estorsione e di consegna del denaro a [OSCURATO:PERSONA], ma non anche, al di la di ogni ragionevole dubbio, la realizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di unapiù articolata condotta coercitiva tipica del delitto contestato. L’attivitàdi ricezione di una ingente somma di denaro in contanti (50.000 euro) e il suo trasferimento a terzi, anche se non integra la condotta estorsiva per assenza di riscontro in ordine agli elementi del fatto di reato, è , c omunque , condo t ta incauta in violazione delle norme sui limiti della circolazione del contante idonea, sula base di una valutazione ex ante a determinare l’intervento della utorità giudiziaria. E così pure la vicinanza a una cosca è condotta, anche di per sé sola considerata, idonea a determinare l’intervento in fase cautelare dell’autorità giudiziaria. Inoltre la Corte della riparazione non avrebbe considerato ulteriori dati di fatto emersi nel processo di merito, ovvero il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (condannato in ordineal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione di frequentazioni ambigue, pacificamente rilevanti ai fini della sussistenza della condizione ostativa. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell’indennizzo. La Corte, secondo il Ministero ricorrente, non avrebbe spiegato le ragioni per cui er a stato liquidato u n supplemento di indennizzo, pur essendo pacifico che il criterio aritmetico è in astratto remunerativo dei pregiudizi subiti; non avrebbe in ogni caso spiegato le ragioni per cui la condotta accertata dai giudicidi merito non poteva integrare, almeno, la colpa lieve. 3.Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricors o è fondato, quanto al primo assorbente motivo . 2.La Corte di appello nell’ordinanza impugnata ha dato atto , in premessa, che l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del richiedente la riparazione si er a fondata sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e sulriscontro a dette dichiarazioni, rappresentat o dalla avvenuta assunzione da parte della società, vittima della condotta estorsiva, di [OSCURATO:PERSONA] in quanto soggetto vicino alla cosca. La Corte, indi, ha rilevato che, secondo i giudici di merito , il riscontro valorizzato dal Gip poteva assumere rilievo in relazione alla vicenda associativa, ma non investiva specificamente la condotta estorsiva contestata, sicché rispetto ad essa non poteva avere natura individualizzante. Sulla scorta di tali premesse, la Corte della riparazione ha concluso che non erano ravvisabili nella condotta del soggetto istante profili di dolo o colpa grave, sinergici rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria. I dati fattuali indizianti-ha osservato la Corte-erano emersi solo dalle dichiarazioni del collaboratore, mentre la assunzione presso la ditta su pressione della cosca, sebbene non smentita dal giudice del merito, è circostanza che non investe direttamente la condotta contestata, consistita nell’avere agito da intermediario per la consegna di una tranche del pagamento estorsivo in favore di esponenti del sodalizio ‘ndranghetistico. 3.Le censure che il ricorrente muove, sotto diversi profili, a tale percorso argomentativo, sono fondate. 3.1 Occorre ricordare che i l giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante– e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito –non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione,non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela possa desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). Ai medesimi fini , il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché i fatti da essi desumibili non siano espressamente esclusiin dibattimento e apprezzare, in modo autonomo e completo, tuttitali elementi, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458). 3.2. Per quanto di rilievo in relazione al tema del ricorso, si osserva che il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636-01).Sotto tale profilo questa Corte ha affermato la rilevanza, con riferimento alla condotta extraprocessuale, anche delle frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Rv. 282565; Sez. 4,n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498). 4.La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati. 4.1.Pur dando atto della accertata vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca ‘ndranghetistaper volere della quale era stato assunto presso la società vittima delle condotte estorsive dei coimputati, la Corte ha ritenuto di non poter valorizzare tale dato, in quanto non significativo, in via diretta, del suo coinvolgimentonel reato. Il riconoscimento della contiguità dell’[OSCURATO:PERSONA] con la cosca che poi aveva dato seguito alla vicenda estorsiva non era stato ritenut o sufficiente, in sede di cognizione, ai fini della affermazione della responsabilità penale, ma avrebbe dovuto essere comunque valutat o dal giudice della riparazione. Al contrario l’omessa considerazione di tale dato, comunque accertato nel giudizio assolutorio, trae origine dalla con fusione, in cui è incorsa la Corte, fra piani che devono rimanere distinti, ovvero il piano del giudizio di merito e il piano delgiudizio riparatorio. In tale ultimo ambito, infatti, i giudici sono tenut i a valutare condotte gravemente colpose o dolose, causali o concausali rispetto alla adozione della misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice della cautela, abbiano creato un’apparenza di reato, a nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice del merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna (in tal senso, sez.4, n.34438 del 2/07/2019, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell’assoluzione si fondino sulcriterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che lascia spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 4.2. La Corte, inoltre, nel dare atto, in premessa, che il giudice della cautela aveva indicato la contiguità del richiedente al contesto associativo in cui era maturato il delitto quale riscontro rispetto alle dichiarazioni del collaboratore e nell’escludere, in un successivo passaggio del provvedimento, la rilevanza concausaledi tale elementorispetto al provvedimento restrittivo, è effettivamente incorsa nel lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione. Vero è, in linea generale, che il giudice, per valutare la sussistenza del requisito d ella diretta efficacia della colpa grave (o del dolo) dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 -01), perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, potrà essere ragionevolmente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017 Rv. 271790 -01). In proposito si è affermato che la colpa grave non può essere integrata dalla disponibilità, manifestata dall'indagato, alla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo in tal caso il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa. In altri termini non è sufficiente rinvenire nella condotta del richiedente elementi che creino apparenza di un qualsiasi reato, ma occorre che la condotta colposa abbia creato l’apparenza del reato per il quale è stato adottato il provvedimento restrittivo (Sez. 4,n. 10195 del 16/01/2020, Rv. 278645). Nel caso in esame, tuttavia, secondo quanto riportato nell’ordinanza impugnata,era stato lo stesso giudice della cautela ad indicare, fra gli element i indiziari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sua assunzione per volere di soggetti appartenenti alla ‘ndrangheta e, dunque, la sua frequentazione con tali soggetti, sicché irragionevole e illogica è la valutazione della Cortein ordine alla insussistenza del ruolo concausale di tali elementi rispetto al provvedimento restrittivo della libertà adottato nei suoi confronti. 5. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati. In particolare i giudici dovranno prendere in esame le circostanze di fatto che il giudice del merito nella sentenza assolutoria aveva ritenuto comunque provate (secondo l’iter argomentativo dell’ordinanza impugnata l’assunzione di [OSCURATO:PERSONA] presso la società vincitrice dell’appalto per intercessione di appartenenti alla consorteria ‘ndranghetistae secondo il ricorrente anche la consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una parte del danaro, oggetto della estorsione, ad un intermediario e le sue frequentazioni con soggetti condannati), valutare se dette circostanze siano sintomatiche di condotte gravemente colpose o dolosee verificare, infine, se abbiano avuto efficacia sinergica rispetto al provvedimento restrittivo, ovvero se siano state prese in considerazione dal giudice della cautela quali elementi del compendio indiziario. Alla Corte di appellodeve essere demandata la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì il regolamento tra le parti delle spese del presente giudizio d
Sentenza Cassazione n. 35882/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris