CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 maggio 2021
Cassazione n. 09384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CATANZARO, SEZIONE MISURE di PREVENZIONE, con decreto in data 17/2/2021, depositato il 17/5/2021 e notificato il 18/5/2021, ha rigettato il ricorso in appello avverso il decreto emesso dal TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE MISURE di PREVENZIONE, il 20/4/2020 con il quale è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO e [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della misura patrimoniale della confisca delle ditte, delle unità immobiliari, dei veicoli e dei beni oggetto del provvedimento di sequestro del 28/6/2019. 1. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e i terzi interessati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. , 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 4, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 159/2011 con riferimento alla ritenuta idoneità degli elementi in atti a formulare il giudizio di pericolosità sociale necessario ai fini dell'applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale della confisca. 1.2. Violazione di legge in relazione alla carenza dei presupposti per l'applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale. 2. In data 20 dicembre 2021 sono pervenuti in cancelleria dei motivi nuovi nei quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi. 3. In data 21 dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta, al comma terzo, prevede che "avverso il decreto della Corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore...". In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di attualità della pericolosità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che la motivazione sul punto sarebbe apparente. In specifico il ricorrente rileva che gli elementi posti a fondamento della conclusione nei termini della "appartenenza" di [OSCURATO:PERSONA] a una associazione mafiosa, cioè la ritenuta contiguità alla "famiglia Mancuso", non avrebbero alcuna rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità. Sul punto, infatti, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mantella, rilasciate nel corso del processo "Rinascita-Scott" non avrebbero una effettiva e reale consistenza, tanto che il ricorrente non è stato iscritto per queste nel registro notizie di reato e ciò, con riferimento a questi medesimi elementi, sarebbe equiparabile a una statuizione favorevole al proposto. Le stesse dichiarazioni, inoltre, sarebbero comunque rimaste prive di riscontro in quanto tali non sarebbero né la condanna per una tentata estorsione relativa alla gestione del settore rifiuti a Nicotera (processo nel quale non era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen), né le intercettazioni effettuate nel corso del procedimento c.d. "Mondo di Mezzo-[OSCURATO:PERSONA]", nel quale la posizione del ricorrente è stata archiviata. Uno degli elementi indicati nel decreto, infine, la circostanza che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe corrisposto una retribuzione di 13.000,00 euro lordi al mese, sarebbe stato travisato. Dagli atti, infatti, emergerebbe che questa era la cifra complessiva e che si riferiva a un periodo di 5 mesi di attività. La doglianza è manifestamente infondata. Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, che omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo dalle Sezioni Unite, è tutt'altro che apparente (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512). Il giudice di appello, infatti, rispondendo in modo puntuale alle analoghe censure già sollevate nell'atto di appello, ha dato articolato conto di tutti gli elementi emersi e facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore Mantella, alla condanna per l'estorsione in danno di Balestrieri e alle intercettazioni acquisite nel procedimento c.d. Mafia capitale, ha evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato le conclusioni in termini di "appartenenza" del Campennì al clan mafioso.Sotto tale profilo la motivazione, nella quale il percorso argomentativo prende le mosse da corrette premesse giuridiche e si sviluppa valutando in modo coerente gli elementi acquisiti, risulta logica e adeguata. Né, d'altro canto, sono idonei a inficiare la tenuta logica del ragionamento seguito dai giudici di appello le considerazioni specifiche della difesa secondo la quale la mancata iscrizione della notizia di reato nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] sconfesserebbe la credibilità delle dichiarazioni rese da Mantella. La mancata iscrizione della notizia di reato, infatti, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, non è equiparabile a una pronuncia favorevole al Campennì quanto, piuttosto, come pure correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, è la conseguenza dei differenti criteri di valutazione che operano nel giudizio ordinario e nel procedimento di prevenzione. Del pari priva di rilievo, e per la stessa ragione, inoltre, risulta il fatto che la condanna definitiva per l'estorsione non comprenda l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Anche in questo caso, infatti, i giudici della prevenzione hanno correttamente valutato il fatto nei termini dell'efficacia dimostrativa di una appartenenza/contiguità con il clan mafioso che, al di là di eventuali difformità di contestazione, può essere oggetto di una diversa conclusione e ciò in virtù dei diversi criteri di valutazione cui fare riferimento. Considerazioni queste, infine, che devono essere estese anche al significato riconosciuto nel provvedimento impugnato alle conversazioni intercettate nel corso del procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] nelle quali, se pure non emerge una specifica ipotesi di reato a carico del Campennì e quella di intestazione fittizia a suo carico originariamente ipotizzata è stata archiviata, sono coerenti con la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla ritenuta "appartenenza" dello stesso al clan Mancuso. Ragioni questa per le quali deve concludersi che le attuali censure, che tendono a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla carenza dei presupposti per l'applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale evidenziando che, a fronte dei rilievi esposti in ordine all'assenza dei presupposti sui quali fondare un giudizio di pericolosità sociale qualificata, la misura patrimoniale non potrebbe essere disposta in quanto si dovrebbe conseguentemente escludere che i beni oggetto della confisca siano stati acquistati mediante l'impiego di proventi illeciti. La doglianza, esposta in termini generici, è manifestamente infondata.La Corte territoriale, infatti, correttamente riconosciuta la pericolosità sociale qualificata dal Campennì, ha tenuto conto delle specifiche censure sollevate dalla difesa sul punto e ha dato adeguato, articolato e coerente conto dell'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm