CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo della medesima censura in ordine alla qualificazione della condotta contestata al capo B già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto: la perseguibilità del delitto di calunnia, già consumato, permane anche se, per effetto di un intervento legislativo, il fatto oggetto della incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela (Sez. 6, n. 12673 del 21/11/1988, Caronna, Rv. 180011); in ogni caso, nella fattispecie concreta l'oggetto dell'incolpazione è stato ravvisato, alternativamente, nel furto o nella ricettazione degli assegni. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.