CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 02901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVAraato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di tre anni di reclusione e 24mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie. 4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Co