CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 23444/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14418/2024 promosso da [OSCURATO:PERSONA] DA ngelo Matteo , che si difendono in pr oprio ex art. 86 c.p.c. , nonché rappresentati e difesi dallavv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti, e [OSCURATO:PERSONA] in proprio ex art. 86 c.p.c. ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dallavv. [OSCURATO:PERSONA] dallavv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procurespeciali in atti; -controricorrente nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -intimati avverso la sentenza della Corte dappello di Roma n. 7978/2023, pubblicata il 12/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha citato n giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. davanti al tribunale di Roma, espo nendo quanto segue : sorgeva controversia e veniva proposto procedimento arbitrale tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e Natu n a s.p.a. ; veniva emesso lodo parziale e lodo definitivo; nel corso del procedimento, la [OSCURATO:SOCIETA]. versava la somma di 130.000,00 oltre accessori pari alla propria quota del 50% fondo onorari autoliquidato dal Collegio arbitrale; la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. versava la ulteriore somma di 130.000,00 pari alla quota del 50% a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il vincolo di solidarietà disposto dal Collegio arbitrale; limporto liquidato dal Collegio arbitrale doveva ritenersi eccessivo ed errato in base alla normativa delle tariffe forensi in vigore al momento della liquidazione; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.non accettava detta liquidazione ; la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , nel corso delludienza arbitrale del 22/02/2012, deduceva che con il suo mancato pagamento delle spese era intervenuta lautomatica estinzione della convenzione arbitrale e che non vi era accettazione circa il compenso del Collegio arbitrale, ribadendo ciò nelle memorie del 20/02/2012 e del 06/03/2012; in mancanza dellaccettazione delle parti non era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e la liquidazione del compenso doveva essere, su domanda di parte , determinata giudizialmente; era interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. chiedere al Tribunale laccertamento degli onorari spettanti agli arbitri, a cui doveva partecipare anche laltra parte del procedimento arbitrale, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , citata anchessa in giudizio; la quantificazione del compenso degli arbitri andava effettuata sulla base del d.m. n. 140del 2012 , applicabile in relazione alla emissione del lodo definitivo in data 27/02/2014. Lattrice ha, quindi,chiesto che, accertato giudizialmente limporto dovuto agli arbitri, i convenuti venissero condannati alla restituzione delle somm e pagate in eccesso. Hanno chiesto il rigetto della domanda i convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali, nel costituirsi, hanno dedotto: che avevano svolto la funzione di arbitri,mentre lAlfisi era stato Segretario del Collegio arbitrale; che lazione proposta era inammissibile per carenza di interesse dellattrice, la quale aveva effettuato i pagamenti , dando esecuzione allordinanza del Collegio di autoliquidazione del compenso, anche in relazione alla quota della controparte, in adempimento della chiamata in solidarietà; che lattrice aveva così manifestato laccettazione al compenso liquidato,rinunciando ad ogni eccezione o contestazione; che lattrice non aveva specificato nellatto introduttivo la causa petendi dellazione proposta, sussistendo indeterminatezza della domanda; che erroneamente lattrice aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avevaaccettato la liquidazione del compenso, avendo detta parte avanzato leccezione ex art. 816 septies c.p.c. di estinzione del procedimento; che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,nel procedimento arbitrale, non aveva avanzato alcuna critica ai criteri di liquidazione del fondo onorari e spese degli arbitri; che la liquidazione effettuata dagli arbitri era congrua in relazione al valore della controversia; che era infondato anche il rilievo in relazione al compenso del segretario. Si è costituito anche D[OSCURATO:PERSONA] deducendo che la domanda dellattrice era inammissibile, perché il lodo arbitrale conteneva anche la statuizione sulle spese,per cui sussisteva ipotesi di giudicato in assenza di impugnazione del lodo sul punto; che erano infondati i rilievi in ordine allapplicabilità del d.m. n. 140 del 2012, tenuto conto del valore della controversia. Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo che il giudizio introdotto non la riguardava, avendo essa , in qualità di convenut a nel giudizio arbitrale, eccepito lestinzione del procedimento arbitrale ex art.816 septiesc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito restando contumace. Ladito Tribunale ha respinto la domanda dellattrice, condannandola al pagamento delle spese di lite nei confronti delle controparti costituite. Con latto di appello [OSCURATO:SOCIETA]ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, formulando le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che il compenso complessivo del Collegio arbitrale e della Segretaria per lattività svolta in occasione del procedimento arbitrale dedotto in narrativa è pari alla somma complessiva di 68.849,90 oltre cassa previdenziale ed IVA, di cui 24.300,00 oltre IVAe CPA per il Presidente avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui 20.250,00 oltre IVAe CPA per il Componente avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui 18.433,47 oltre IVA e CPA per il Componente avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, di cui 1.816,43 oltre IVAe CNPADC per il Componente dott. [OSCURATO:PERSONA] e di cui 4.050,00 oltre IVA e CPA per il Segretario avv. [OSCURATO:PERSONA]; b) determinare l'ammontare delle spese e degli onorari del Collegio arbitrale e della Segretaria in misura maggiore o minore rispetto agli importi sopra indicati al punto a) per lattività svolta in occasione del procedimento arbitrale dedotto in narrativa; c) per leffetto: accertato e dichiarato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto a titolo di onorari dalla [OSCURATO:SOCIETA]la somma di 130.873,60 mentre avrebbe avuto diritto alla minore somma di 30.831,84 di cui 24.300,00 per onorari, 972,00 per CPA ed 5.559,84 per IVA, condannarlo a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]la somma di 100.041,76, ovvero condannarlo a restituire la diversa somma che dovesse risultare quale differenza tra gli onorari incassati e quelli che verranno determinati nel presente giudizio;accertato e dichiarato che lavv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto a titolo di onorari dalla [OSCURATO:SOCIETA]la somma di 98.155,20 mentre avrebbe avuto diritto alla minore somma di 25.693,20 di cui 20.250,00 per onorari, 810,00 per CPA ed 4.633,20 per Iva, condannarlo a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 72.462,00, ovvero condannarlo a restituire la diversa somma che dovesse risultare quale differenza tra gli onorari incassati e quelli che verranno determinati nel presente giudizio;accertato e dichiarato che l a vv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo ha ricevuto a titolo di onorari dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 89.832,46 mentre avrebbe avuto diritto alla minore somma di 23.388,38 di cui 18.433,47 per onorari, 737,34 per CPA ed 4.217,58 per IVA, condannarlo a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 66.444,08 ovvero condannarlo a restituire la diversa somma che dovesse risultare quale differenza tra gli onorari incassati e quelli che verranno determinati nel presente giudizio;accertato e dichiarato che il Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto a titolo di onorari dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 7.000,00 mentre avrebbe avuto diritto alla minore somma di 2.216,04 di cui 1.816,43 per onorari ed 399,61 per IVA, condannarlo a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 4.783,96 ovvero condannarlo a restituire la diversa somma che dovesse risultare quale differenza tra gli onorari incassati e quelli che verranno determinati nel presente giudizio; accertato e dichiarato che lAvv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto a titolo di onorari dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 12.584,00 mentre avrebbe avuto diritto alla minore somma di 5.138,64 di cui 4.050,00 per onorari, 162,00 per CPA ed 926,64 per IVA, condannarla a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di 7.445,36 ovvero condannarla a restituire la diversa somma che dovesse risultare quale differenza tra gli onorari incassati e quelli che verranno determinati nel presente giudizio; d) il tutto oltre interessi ex d.lgs. n. 231del 2002 e successive modifiche e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarre a favore degli avvocati antistatari Poretti e Foti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi con comparsa del 12.4.2019 hanno dedotto linammissibilità o comunque linfondatezza dellappello. Anche D[OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, ha formulato le stesse conclusioni. Con ordinanza del 07/05/2019 è stata dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non si è costituita nonostante rituale notificazione. Con ordinanza del 14/10/2020 è stata dichiarata la nullità della notificazione in rinnovazione dellatto di appello a [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rigettata listanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. , stante la pendenza dellimpugnazione del lodo. In data 28/03/2023 è stata dichiarata linterruzione del processo stante il decesso del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Con ricorso depositato in data 05/06/2023 il processo è stato riassunto dallappellante e si sono costituite le parti precedentemente costituite. Precisate le conclusioni, la Corte dappello ha statuito come segue: «accoglie lappello e per leffetto, in riforma dellappellata sentenza: A) liquida per lattività svolta i seguenti compensi: 56.170,58, oltre accessori di legge, per [OSCURATO:PERSONA]; 42.127,93, oltre accessori di legge, per [OSCURATO:PERSONA]; 38.627,93, oltre accessori di legge, per Matteo DAngelo; 8.425,58, oltre accessori di legge, per [OSCURATO:PERSONA]; B) condanna al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle seguenti somme: PaoloBerruti di 47.829,42, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] di 35.872,07, oltre accessori di legge; Matteo DAngelo di 32.372,07, oltre accessori di legge; [OSCURATO:PERSONA] di 1.574,00, oltre accessori di legge; il tutto oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. ; -compensa tra lappellante e [OSCURATO:PERSONA] le spese dei due gradi per la metà, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla refusione a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della rimanente metà che liquida: quanto al primo grado in 7.051,50 per compensi, 94,87 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA; quanto alsecondo grado in 6.077,00 per compensi, 1138,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA; con distrazione a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Foti, antistatari.» La stessa Corte ha, poi, compensato per metà le spese del giudizio, condannando per il resto ciascuno degli appellati costituiti, per quanto di spettanza, con distrazione a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Foti, dichiaratisi antistatari. Rigettata leccezione di inammissibilità dellappello per violazione dell art.342 c.p.c. , la Corte di merito ha escluso la fondatezza delleccezione di inammissibilità dellimpugnazione ex art. 331 c.p.c. , sollevata dagli appellati, in ragione della nullità della notificazione in rinnovazione nei confronti diCornaggia [OSCURATO:PERSONA], pur accertata, ma senza necessità di adozione di ordinedi rinnovo, in ragione del decorso del tempo dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. La Corte distrettuale ha ritenuto che ogni arbitro aveva diritto al compenso per lattività svolta, senza che vi fosse tra gli stessi un litisconsorzio necessario, come pure si evinceva dal fatto che gli stessi si erano liquidati il compenso indicando specificamente le somme spettanti a ciascunodi essi. Affermando, pertanto, la presenza di cause scindibili, la menzionata Corte ha escluso che lomessa notificazione nei confronti di uno degli arbitri potesse comportare linammissibilità dellappello anche nei confronti delle altre parti, ritenendo, invece, linammissibilità dellappello unicamente nei confronti del Carnaggia. La stessa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo dappello(con il quale la sentenza del Tribunale era stata censurata , nella parte in cui aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. av esse accettato i compensi autoliquidati dal Collegio arbitrale) ed anche il secondo motivo dappello (con il quale la medesima sentenza era stata censurata , nella parte in cui aveva dato rilievo alla mancata impugnazione, con il lodo, della quantificazione dei compensi agli arbitri, ivi operata). In primo luogo, la Corte ha evidenziato che il rapporto che si instaura tra le parti e l'arbitro è qualificabile come un contratto d'opera intellettuale,dal quale deriva il diritto al compenso, aggiungendo che, quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione dello stesso, ai sensi dellart. 814, comma 2 , c.p.c. , detta liquidazione diviene vincolante solo se viene accettata da tutte le parti. In tale quadro, secondo la Corte dappello, l'accettazione non poteva essere desunta dal mero silenzio serbato sulla quantificazione delle spese richieste dagli arbitri, venendo in rilievo un comportamento neutro non significativo di una volontà contrattuale. Peraltro,il fatto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avesse dedotto nulla in ordine alla quantificazione delle spese richieste da parte degli arbitri, pacificamente da lei non pagate, ed, anzi, avesse sostenuto che , per effetto dell art. 816 septies c.p.c. , il procedimento arbitrale si fosse estinto, per mancato pagamento del compenso agli arbitri entro il termine dagli stessi indicato, portava ulteriormente ad escludere che alla condotta della stessa potesseessere attribuita valenza di comportamento concludente di accettazione della proposta degli arbitri. Inoltre, la ritenuta condotta di Roma G as [OSCURATO:SOCIETA]. di non contestazione degli acconti sul compenso era precedente all'autoliquidazione definitiva,ovvero alla proposta degli arbitri di compenso in relazione all'attività in concreto svolta fino alla deliberazione del lodo. Era pertanto da escludere che il pagamento degli acconti potesseassumere un significato negoziale riguardo alla volontà della parte di accettare la successiva autoliquidazione definitiva, non essendo valida un'accettazione preventiva della liquidazione. In secondo luogo, con riferimento alla mancata impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del lodo, in relazione al compenso liquidato , la Corte dappello ha escluso che atale circostanza potesse darsi alcun rilievo, ai fini della dimostrazione dellaccettazione della liquidazione operata, poiché, come sopra evidenziato, tale liquidazione ha il valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, con la conseguenza che la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante tale liquidazione. Statuendo sul terzo motivo di appello - con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha censurato la statuizione delprimo giudice nella parte in cui ha escluso che potesse configurarsi il diritto alla ripetizione per indebito oggettivo- la Corte dappello ha ritenuto che, se non era in discussione la debenza di un qualsiasi compenso, lassenza di accordo sullammontare dellimporto dovuto portava ad escludere che fossero spettanti le somme come autoliquidate dagli arbitri, sicché, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. proposto domanda diretta ad accertare le somme effettivamente dovute e la ripetizione delle somme corrisposte in eccesso, la medesima Corte poteva procedere al relativo accertamento. Trattandosi di un Collegio misto, composto per un certo tempo anche da un commercialista, il Cornaggia ( sino alla rinuncia dellincarico da parte dello stesso con nota del 29/11/2011 e alla sua sostituzione con lavv. DAngelocon ordinanza del 16/01/2012) , la Corte dappello ha ritenuto di poter applicare il disposto dellart. 814, comma 2, c.p.c., che consente di scegliere, secondo un prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati alloggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed allimportanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali. La stessa Corte ha, quindi, considerato che larbitro commercialista è stato presto sostituito da un avvocato, sicché il compenso poteva essere determinato sulla base delle tariffe forensi, utilizzabili quanto meno quale parametro equitativo. La Corte di merito ha precisato che, essendosi lattività esaurita in data 27/02/2014, con il lodo definitivo, trovava applicazione la tariffa di cui al d.m. n. 140 del 2012, sicché, dal momento che si trattava di arbitrato rituale, doveva tenersi conto del disposto del lart. 6, d.m. cit., in quale prevedeva che «per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale». La stessa Corte ha ritenuto che,per quanto concerne l'attività svolta dagli arbitri, la stessa dovesse esserequalificata, ai sensi del comma 2 dell art. 6 d.m. cit. come attività "stragiudiziale", precisando che per la determinazione del valore della controversia non si poteva guardare allart. 5dello stesso d.m., che si riferiva all'attività giudiziale svolta dagli avvocati, ma neppure all'art. 6, comma 1, d.m. cit. che, nel fare riferimento ai procedimenti dinanzi agli arbitri, si riferivainequivocabilmente a coloro che svolgevano la funzione di difensore nei procedimenti arbitrali. Ad opinione della menzionata Corte, dunque, doveva applicarsi l'art. 3 del d.m. n. 140 del 2012, che prevedevai compensi per l'attività stragiudiziale e, quindi, del valore e della natura dell'affaresulla base del disputatum, e non del decisum ( come viceversa sostenuto da ll appellante ), tenendo in particolare conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, oltre che delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. Secondo la Corte, lart. 3 non prevedeva tariffe in materia di attività stragiudizialee, pertanto, richiamando la relazione ministeriale, ha ritenuto che si era trattato di una scelta determinata dalla volontà di applicare analogicamente le tariffe previste per i commercialisti e dei revisori contabili, tenuto conto del criterio analogico interno di cui allart. 1 del decreto, ma anche la sezione relativa ai commercialisti non prevedeva alcun criterio per la determinazione del compenso agli arbitri. In assenza di parametri normativi, la Corte ha, quindi, ritenuto congruo assumere come parametro di liquidazione il d.m. n. 127 del 2004, che viceversa prevedeva espressamente alla tabella D, punto 9, lattività stragiudiziale svolta dal collegio arbitrale, stabilendo la spettanza al presidente del 40% del compenso e agli altri due componenti del 30%, tenuto conto dellart. 24 d.l. n. 223 del 2006 ( a tenore del quale , per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati). Per quanto attenevaal valore della controversia, la Corte - rilevando che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in relazione al contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. per la fornitura di gas naturale, aveva dedotto linadempimento di controparte, chiedendo il pagamento di 659.058,81 e il risarcimento dei danni, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dedotto in via riconvenzionale linadempimento dellaltra, chiedendo il risarcimento dei danni, determinati in 5.024.944,20 ha ritenuto che il valore della causa fosse pari a 5.024.944,20, considerato il disputatumin base anche alla domanda riconvenzionale. La Corte ha, poi, affermato che si trattava di una controversia di una significativa rilevanza, che si era caratterizzata per una attività complessa - tenuto conto che: lattività complessiva degli arbitri si era articolata dal 10/11/2011 sino al 27/02/2014 (con la sostituzione del Corneggia con il DAngelo in data 16/01/2012); vi era stato prima in un lodo parziale, che aveva esaminato alcune questioni pregiudiziali ( relative allapplicabilità dell art. 816 septies c.p.c. ) e preliminari ( relative alla comp romettibilità in arbitri della controversia), e poi in un lodo definitivo, che aveva deciso la controversia; si erano tenute molteplici riunioni; gli arbitri avevano tentato, durante la fase istruttoria, la conciliazione; era stata espletata una CTU e d erano stati sentiti testi; nel lodo, il C ollegio arbitrale aveva scrutinato le rispettive condotte delle parti ai fini delle rispettive domande di inadempimento e di condanna e che, pertanto, era congrua la liquidazione di un compenso nellimporto massimo (tenuto conto dello scaglione da 2.582.300,01 a 25 .8 2 2.900,00 , oltre all1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,01), e quindi pari a 116.200,00 + 24.426,44 (1% di 2.442.644,20),cioè a complessivi 140.426,44, di cui 56.170,58 per il Presidente ed 42.127,93 per gli altri due arbitri, oltre accessori di legge. Per quanto atteneva alla posizione dellavv. DAngelo, che erasubentrato al Corneggia in data 16/01/2012, e che quindi non aveva posto in essere tutta lattività, la Corte ha ridotto tale importo di 3.500,00, pervenendosi ad 38.627,93. Per quanto att eneva, infine, alla posizione del Segretario del C ollegio, quale consulente degli arbitri, anche se il rapporto si era instaurato tra arbitri e consulenti, rimane va, comunque, fermo che il compenso era a carico delle parti litiganti , che po tevano, dunque, contestare lautoliquidazione comprensiva di tale compenso, rilevando anche sotto tale profilo la mancata accettazione ex art. 814 c.p.c. , sicché, in assenza di parametri, a fronte del fatto che veniva in rilievo una attività funzionale allo svolgimento della complessa attività posta in essere dal Collegio, il compenso veniva liquidato nella misura del 20% di quanto previsto per ciascuno dei due arbitri pari a 8.425,58 (20% di 42.127,93). Risultando corrisposte somme superiori a quelle dovute, la Corte ha condannato le parti alla restituzione della differenza. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] , Dangelo Matteo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di doglianza. Si è difesa con controricorso solo [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata il 26/02/2025,ha chiesto il parziale accoglimento del sesto motivo e il rigetto del ricorsoper il resto. Solo i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e/o del procedimento di appello per violazione degli artt. 331 e 112 c.p.c. , in relazione all art. 360, comma 1 , n. 4 c.p.c. , per aver i Giudici di merito dichiarato linammissibilità dellappello solo nei confronti del Cornaggia, malgrado la declaratoria di nullità della notificazione in rinnovazione dellatto di appello, così violando lunitarietà soggettiva del giudizio di impugnazione e lunicità della domanda giudiziale, non avendo la Corte tenuto conto della ricorrenza di una ipotesi di litisconsorzio processuale. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e/o del procedimento di appello per violazione degli artt. 331 e 811 c.p.c. , in relazione all art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. , per avere i Giudici di merito, sulla base di una erronea interpretazione della disciplina relativa alla sostituzione degli arbitri, indebitamente escluso il litisconsorzio necessario processuale e sostanziale, in ragione della ritenuta esistenza di cause scindibili. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 814 e 816 septiesc.p.c., in relazione allart. 360, co mma 1, n. 3 c.p.c. ,per avere la Corte dappello erroneamente interpretato le disposizioni di legge che prevedono lanticipazione delle spese di funzionamento della procedura arbitrale e la liquidazione diretta da parte degli arbitri delle spese e degli onorari, impropriamente traendo conseguenze giuridiche in contrasto con la corretta interpretazione delle normea causa di una erronea percezione delle interpretazioni fornite daiprecedenti giurisprudenziali. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e/o del procedimento di appello per violazione degli artt. 112 c.p.c. in combinato disposto con l art. 2909 c.c. ,in relazione allart. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. , per aver la Corte di appello omesso di rilevare il giudicato esterno, derivante dalla mancata impugnazione del capo del lodo arbitrale contenente la statuizione sulla liquidazione dei compensi arbitrali, malgrado leccezione proposta dai convenuti/appellati. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell art. 814 c.p.c. in combinato disposto con lart 100 c.p.c. , in relazione all art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. , per non aver la sentenza impugnata ritenuto sussistente la legittimazione esclusiva degli arbitri in ordine ai compensi arbitrali e il conseguenziale difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva del segretario del [OSCURATO:PERSONA], con errore di diritto per violazione della disciplina relativa al ruolo e alle funzioni del segretario del Collegio arbitrale. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dellart. 24 d.l. n. 223 del 2006(c.d. Decreto Bersani), nonché dei parametri di cui alla Tabella D, allegata al d.m. n. 127 del 2004, dellart. 3 del d.m. n. 140 del 2012, in combinato disposto con l art. 814 c.p.c. in relazione allart. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. per non aver la Corte di Appello correttamente determinato il compenso del Collegio arbitrale, con errore di diritto per violazione della disciplina in materia di applicazione dei parametri per la liquidazione dei compensi arbitrali e di aumento del compenso del Collegio arbitrale in ipotesi di pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dellart. 12 disp. prel. c.c.e dellart. 12 d.m. n. 127 del 2004, in relazione all art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. , per non aver la Corte di appello correttamente determinato il compenso del Collegio arbitrale, con errore di diritto per violazione della disciplina in materia di rimborso forfettariodelle spese. Con lottavo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 11 disp. prel. c.c. e del d.m.n. 140 del 2012 in relazione allart. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte di a ppello correttamente determinato il compenso del Collegio arbitrale, con errore di diritto per violazione della disciplina in materia di applicazione analogica, applicazione ratione temporis del d.m. n. 140 del 2012, in particolare in tema di aggiornamento dei compensi in relazione alla svalutazione monetaria. Con il nono motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell art. 91 c.p.c. e dellart. 4 d.m. n. 55del 2014, come modificato dal d.m. n. 147del 2022, in relazione allart. 360, co mma 1, n. 3 , c.p.c. , per aver la Corte di appello erroneamente operato la liquidazione delle spese di giudizio relative alla fase di appello. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre prima di tutto rilevare che gli argomenti fondati sul tenore della domanda formulata si rivelano evidentemente privi di rilievo, poiché dalle chiare conclusioni della [OSCURATO:SOCIETA]., sopra richiamate e riportate alle pp. 8 e 9 del ricorso per cassazione,si evince che la richiesta dellaccertamento dellimporto complessivamente indicato come dovuto a titolo di compenso spettante agli Arbitri e al Segretario del Collegio arbitrale è servente rispetto alla determinazione degli importi specificati come dovuti a ciascuno, tantè che anche la domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate in eccesso è rivolta a ciascuno dei percettori delle stesse. Né può ritenersi fondata la doglianza nella parte in cui ha prospettato lesistenza di un litisconsorzio processuale, che avrebbe dovuto comportare lintegrazione del contraddittorio in appello, ai sensi dell art. 331 c.p.c. , in ragione del fatto che laccertamento del debito nei confronti di ciascuno degli Arbitri e del Segretario del Collegio arbitrale dipendeva da una valutazione unitaria. La Corte dappello ha ritenuto che ogni arbitro ha diritto al compenso per lattività svolta, senza che sia ravvisabile tra gli stessi un litisconsorzio necessario, aggiungendo che, nella specie, gli arbitri si erano liquidati il compenso indicando specificamente le somme spettanti a ciascuno, con la conseguenza che, vertendosi in cause scindibili, era da escludere che lomessa notificazione nei confronti di uno degli arbitri comportasse linammissibilità dellappello nei confronti delle altre parti. Tale soluzione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte affermato che, nel caso in cui il lodo sia pronunciato da più Arbitri, è legittima sia la liquidazione di un unico compenso complessivo per tutti gli arbitri, sia la liquidazione del compenso partitamente per ciascun componente del collegio arbitrale, fermo restando che, nelluno e nellatro caso, ciascun arbitro è comunque titolare di un autonomo diritto di credito per aver adempiuto, con l'espletamento dell'incarico, alla prestazione richiesta(v. in motivazione Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10676 del 24/04/2008 ; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2972 del 29/03/1999 ; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4722 del 27/05/1987 ). Nel caso di specie, dunque, deve senza dubbio escludersi il litisconsorzio necessario degli Arbitri, attesa la natura solidale dell'obbligazione a parte debitorise la parziarietà della stessa a parte creditoris, poiché il rapporto di prestazione d'opera professionale si costituisce, non tra le parti litiganti ed il Collegio arbitrale nel suo complesso, inesistente come soggetto dotato di personalità giuridica, bensì tra le stesse parti litiganti e i singoli componenti del Collegio. [OSCURATO:PERSONA] è titolare d'autonomo diritto di credito,per aver adempiuto, con l'espletamento dell'incarico, all'assunta obbligazione di rendere la prestazione richiestagli, ed è conseguentemente legittimato a perseguirein via giudiziale, e in ogni fase e grado di essa , la realizzazione del diritto stesso, indipendentemente dalla congiunta proposizione o meno da parte degli altri componenti del Collegio (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 15586 del 03/07/2009 ). Esclusa perciò l'applicazione dell' art. 331 c.p.c. , deve riconoscersi che correttamente la Corte di appello ha fatto applicazione dell art. 332 c.p.c. , riconducendo la fattispecie al fenomeno delle cause scindibilie indipendenti (v. con riferimento ad altre tipologie di obbligazioni scindibili, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4805 del 09/11/1977 e, da ultimo, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3142 del 07/02/2025 ). 3.Anche il secondo motivo è infondato. Secondo i ricorrenti, la disciplina della sostituzione degli arbitri, contenuta nell art. 811 c.p.c. , dimostra che il nuovo arbitro succede nellobbligo che faceva capo a quello precedente , proseguendo ne lla funzione di giudizio dellarbitro venuto a mancare , non verificandosi, pertanto, lestinzione del precedente incarico e la nascita di un nuovo rapporto con larbitro subentrato, ma la perdita e lacquisto dell o stesso obbligo originario, che circola da uno ad un altro soggetto, in una visione unitaria della prestazione. Ad opinione dei ricorrenti, dunque, una corretta analisi della disciplina codicistica, avrebbe consentito alla Corte dappello di rilevare che, nella specie avendo il Collegio a rbitrale, con lodo definitivo, determinato i compensi arbitrali, mediante la conferma di una liquidazione unica e comprensiva dei diritti di tutti gli arbitri,e avendo [OSCURATO:SOCIETA]. articolato le domande restitutorie anche nei confronti dellarbitro dimissionario - il litisconsorzio era necessario ab origine, trattandosi di posizioni giuridiche interdipendenti, ove la sentenza avrebbe proiettato i suoi effetti su una situazione giuridica unica e comune a più persone, stante lunicità della fonte del rapporto obbligatorio. Tale argomento non si rivela, tuttavia, calzante, poiché, come sopra evidenziato, una cosa è lesecuzione della prestazione da parte degli arbitri e altra cosa è il titolo costitutivo di detta prestazione e del corrispondente diritto al compenso. Se è, infatti, vero che lesecuzione della prestazione viene effettuata in modo necessariamente congiunto da parte degli Arbitri e che a un Arbitro può succedere un altro Arbitro, tuttavia, il titolo costitutivo di detta prestazione e del compenso spettante per la sua esecuzione è sempre e comunque il singolo contratto stipulato da ciascun arbitro con le parti litiganti. 4.Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato . 4.1.Secondo i ricorrenti, la Corte dappello non ha colto lautonomia della previsione regolante lanticipazione delle spese arbitrali ex art. 816 septiesc.p.c. rispetto alla previsione della liquidazione diretta dei compensi al termine della procedura arbitrale ex art. 814, comma 2,c.p.c. In particolare, i menzionati ricorrenti hanno evidenziato che, salvo il caso in cui le parti abbiano diversamente pattuito, sono gli arbitri a dover determinare la misura dellanticipazione a carico di ciascuna parte, aggiungendo che lanticipazione delle spese arbitrali,ai sensi dell art. 816 septies c.p.c. a differenza delladempimento dellobbligazione di pagamento del compenso, definita espressamente dall art. 814 c.p.c. come solidale rappresenta per le parti unobbligazione parziaria. Al termine d ella prestazione nel lodo o in atto separato gli arbitri liquidano le spese e gli onorari del procedimento dovuti dalle parti, come previsto dallart. 814, comma 2,c.p.c. ed è questultima liquidazione ad assumere il valore di una proposta per le parti che, a loro volta, possono accettarla e provvedere al pagamento,ovvero non accettarla. In tale ottica, per i ricorrenti, la Corte di a ppello ha assunto una decisione non conforme alla disciplina richiamata, perché (i) ha alterato la combinazione sistematica delle norme dettate in tema di compensi arbitrali, cancellando leffettività del comportamento delle parti compromettenti; (ii) per leffetto, ha rit enuto inefficace la liquidazione diretta dei compensi compiuta dagli arbitri nel lodo arbitrale, malgrado nessuna delle parti avesseformulato censure nel corso del procedimento arbitrale, lad dove era stata dagli arbitri disposta lanticipazione delle spese ex art. 816 septies c.p.c. , e neppure in sede di gravame; (iii) ha affermato lirrilevanza della mancata impugnazione del lodo arbitrale nel capo contenente il regolamento sui compensi, alla stregua di una impropria applicazione dellinterpretazione data da un precedente giurisprudenziale, attribuendo un contenuto giuridico diverso al principio di diritto in esso enunciato. 4.2.Comè noto, l art. 816 septies c.p.c. stabilisce che «1. Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte. 2. Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono allanticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.» L art. 814 c.p.c. , invece, stabilisce quanto segue: «1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.2. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano
omissis.» 4.3. Questa Corte ha precisato che l a liquidazione delle spese e del proprio compenso, effettuata direttamente dagli arbitri , ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 27/03/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20371 del 26/09/2014), con la conseguenza che la parte che non accetta la proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli Arbitri, del compenso del Segretario e delle spese di funzionamento del Collegio, poiché la previsione non è vincolante in assenza di accettazione di tutte le parti litiganti (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20371 del 26/09/2014; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17034 del 23/06/2008). Nel caso di specie, la Corte dappello ha rilevato che dagli atti non emergeva la prova dellaccettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del compenso autoliquidato dagli arbitri, escludendo che assumesse rilievo il silenzio serbato da detta società sulle somme richieste a titolo di anticipazione(che, peraltro , non aveva neppure pagato, invocando anche lestinzione del vincolo di procedere allarbitrato) e ha aggiunto che , comunque,il contegno tenuto prima dellautoliquidazione non poteva valere per dimostrare laccettazione della stessa, escludendo, poi, ognirilievo alla mancata impugnazione del lodo sul punto, in conformità alla giurisprudenza sopra richiamata. La Corte ha operato un giudizio in fatto, valutando se determinate condotte potessero valere come accettazione tacita dellautoliquidazione, operata dagli arbitri ex art. 814 c.p.c. , e ha escluso tale evenienza, con un giudizio di merito non validamente sindacato in sede di legittimità. La stessa Corte ha, poi, escluso lirrilevanza della mancata impugnazione del lodo, in base ad un giudizio in diritto, pienamente conforme allorientamento interpretativo di questa Corte, sopra riportato, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in assenza dellaccettazione della liquidazione operata dagli arbitri, la parte non ha interesse ad impugnare, con il lodo, anche tale liquidazione, che, non essendo stata accettata, non è vincolante. 5.Il quarto motivo di ricorso è conseguentemente infondato. Nessun giudicato esterno si è, infatti, formato in ordine alle spese autoliquidate con il lodo, in ragione della mancata impugnazione del capo del lodo che conteneva tale statuizione, poiché, come sopra più volte evidenziato, in assenza di accettazione della liquidazione da parte di tutte le parti, tale liquidazione non è vincolante e, dunque, la parte non ha alcun interesse ad impugnarla. 6.Il quinto motivo è inammissibile. I ricorrenti hanno censurato la statuizione della Corte dappello nella parte in cui ha deciso anche sui compensi spettanti al Segretario del Collegio arbitrale. Sul punto la Corte dappello ha statuito come segue: «Per quanto attiene poi alla posizione del segretario del collegio, va osservato come il codice di rito non regolamenta i compensi di eventuali "ausiliari" degli arbitri, come segretari del procedimento o consulenti tecnici, che non sono legittimati al procedimento ex art. 814 c.c.
Gli appellati sostengono che non si tratta di un compenso ma di un costo per il funzionamento del collegio arbitrale, accettato da controparte, rilevando come il rapporto di prestazione dopera è unicamente con gli arbitri. Laffermazione degli appellanti non è condivisibile. Va infatti rilevato come la somma di 10.000,00 è stata corrisposta in via anticipata quale onorario e spese del segretario e quindi come compenso per lattività svolta, non quale semplice costo di funzionamento del collegio. Inoltre, anche se il rapporto si instaura tra arbitri e consulenti, rimane fermo che il compenso è a carico delle parti, che possono contestare lautoliquidazione comprensiva di tale compenso, rilevando anche sotto tale profilo la mancata accettazione ex art. 814 c.p.c. » Nel formulare il motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno ribadito la tesi secondo la quale non è raffigurabile un rapporto obbligatorio diretto tra il Segretario del Collegio arbitrale e le parti in lite, ma non hanno contraddetto la statuizione adottata, e sul punto decisiva, secondo la quale, comunque, il compenso al Segretario è posto a carico delle parti, le quali possono contestare lautoliquidazione comprensiva di tale compenso, che non sia stata accettata. La censura non ha, quindi attinto, la ratio della decisione , dovendo pertanto ritenersi inammissibile per violazione dellart. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 7.Il sesto motivo è infondato. 7.1.I ricorrenti hanno prima di tutto dedotto che la Corte di Appello ha erroneamente applicato i parametri previsti dalla Tabella D del d.m. n. 127 del 2004, giacché ha rideterminato i compensi arbitrali rinviando alle modalità di calcolo stabilite al punto 8) della Tabella regolante i diritti e gli onorari dell[OSCURATO:PERSONA] anziché al suo punto 9) regolante i diritti e gli onorari del Collegio arbitrale, nella specie ritenuto applicabile. La Corte dappello ha determinato il valore della controversia in 5.024.944,20 in base al disputandum , tenendo conto dell e domande principali e di quelle riconvenzionali formulate nel giudizio arbitrale. Nel quantificare il compenso spettante, la stessa Corte dappello ha, poi, statuito come segue: «Deve quindi ritenersi congrua la liquidazione di un compenso nellimporto massimo (tenuto conto dello scaglione da 2.582.300,01 a 25 .8 2 2.900,00 , oltre all1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,01), e quindi pari a 116.200,00 + 24.426,44 (1% di 2.442.644,20) pari complessivamente ad 140.426,44, di cui 56.170,58 per il presidente ed 42.127,93 per gli altri due arbitri, oltre accessori di legge. Per quanto attiene alla posizione del DAngelo, che è subentrato al Corneggia in data 16.1.2012 e che quindi non ha posto in essere tutta lattività, pare congruo ridurre tale importo di 3.500,00, tenuto conto di come ha rinunciato allincarico poco dopo la costituzione del collegio arbitrale, pervenendosi ad 38.627,93.» Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Tabella D allegata al d.m. cit., prevede al n. 9), relativo agli onorari spettanti a l Collegio arbitrale,per lo scaglione di rilievo il valore massimo di 116.200,00, oltre all1% della differenza tra il valore della controversia e 2.582.300,00, come appunto computato dalla Corte dappello. 7.2. I ricorrenti hanno, poi, censurato la statuizione della Corte dappello, nella parte in cui ha previsto una riduzione per il componente del Collegio arbitrale che ha sostituito il precedente arbitro e che, quindi , ha svolto unaminore attività rispetto agli altri. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito ha accollato sul nuovo arbitro le conseguenze dellinammissibilità dellappello nei confronti dellarbitro sostituito, ma si tratta di una non condivisione di unamotivata valutazione di merito, operata dalla Corte, da ritenersi pertanto inammissibile. 7.3. I ricorrenti hanno, infine, dedotto che l a sentenza impugnata diverge insanabilmente anche dalla ratiodellart. 3 del d.m. n. 140del 2012, ma poi non hannospecificato in che modo tale divergenza si è concretizzata, risolvendosi la doglianza in una generalizzata censura di merito. 8.Anche il settimo motivo di ricorso è infondato. I ricorrenti hanno lamentato il mancato rimborso forfettario delle spese generali previsto dallart. 14 del d.m. n. 127 del 2004 nella misura del 12,5% dellimporto determinato per diritti ed onorari, poiché il ricorso allanalogia con la disciplina contenuta i n tale d.m. avrebbe dovuto comportare anche il computo di tale rimborso. Dalla lettura della sentenzaimpugnata, tuttavia, si evince chiaramente che la Corte dappello hafatto riferimento al criterio di computo fornito dal d.m. indicato, non in ragione di unapplicazione analogicadello stesso, ma nellesercizio di quel prudente apprezzamento ( riferito ad un Collegio arbitrale che solo per un breve periodo iniziale è stato misto, perché composto da due avvocati ed un dottore commercialista, ma che presto è divenuto un Collegio di soli avvocati) che ha portato a ritenere congruo limpiego della Tabella D delletariffe forensi del 2004, perché prevedevano espressamente i compensi per lo svolgimento dellattività di componenti di Collegi arbitrali(pp. 13-15 della sentenza impugnata). Daltronde, questa Corte ha espressamente evidenziato che l' art. 814 c.p.c. prevede il diritto al ri m borso delle sole spese cd. borsuali (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili), senza che possano ritenersi applicabili tout courti principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. forfettarie, attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense,in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata ( Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 05/02/2003 ). 9.Lottavo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo il ricorrente, la Corte di merito, procedendo alla determinazione dei compensi, avrebbe dovuto aggiornare limporto liquidato sulla base della tabella di cui al d.m. n. 127 del 200 4 per prestazioni terminate nel 2014, tenuto conto della svalutazione monetaria intercorsa. La censura introduce una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata e che la parte non ha esplicitato di avere già sottoposto al giudice di merito, sicché,in assenza di specifiche allegaz i oni sul punto , deve ritenersi inammissibile per novità. 10.Il nono motivo di ricorso è infondato. 10.1.Secondo i ricorrenti, la Corte di merito è incorsa in grave errore nella determinazione delle spese di lite del giudizio di appello, poiché, una volta individuato lo scaglione di riferimento, la misura dei compensi ha tenuto conto anche dellattività istruttoria, nellambito della quale la Corte ha incluso la richiesta di sospensione del giudizio presentata da [OSCURATO:SOCIETA], ma, ai sensi del d.m.n. 55 del 2014, nella specie applicabile, l'attività istruttoria rilevante ai fini della liquidazione del compenso è solo quella prevista dallart. 4, comma5, lett. c) , che non compre nde lattività come sopra espletata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].p.a. Ad opinione dei ricorrenti, anche la voce relativa alle spese è stata computata in violazione delle previsioni di legge e dei parametri ministeriali, essendo liquidatain misura irragionevole, in assenza di specificazioni della parte vittoriosa, risultando lunica effettiva spesa documentata quella riferita al contributo unificato pagato per liscrizione a ruolo. 10.2.Con riferimento alla doglianza relativa alla liquidazione delle spese per la fase istruttoria, occorre tenere conto del disposto dellart. 4, comma 5,d.m. n. 55 del 2014, ove vengono descritte le quattro fasi del giudizio (fase di studio della controversia, fase di introduzione della causa, fase istruttoria e fase decisionale) e, per quanto di rilievo , è stabilito quanto segue: «5. Il compenso èliquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorieillustrative o di precisazione o integrazione delle domande o deimotivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, lepartecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corsodel giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte.» In argomento, questa Corte ha precisato che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento( Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023 ). E, in effetti, tra le attivitàcomprese nellattività istruttoria sono indicati gli accertamenti incidentali, cui senza dubbio deve essere, nella specie, ricondotta la trattazione della questione relativa alla richiesta di sospensione del processonellattesa della definizione dellimpugnazione del lodo, su cui la Corte di merito ha statuito con ordinanza, ed anche della questione relativa alla n ullità della rinnovazione della notificazione allappellato Cornaggia, oggetto di una ulteriore ordinanza della Corte territoriale. 10.3. Con riferimento alle spese f o rfettarie , poi, occorre tenere conto del disposto dellart. 2, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, nel testo attualmente vigente, il quale prevede che «2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta -in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.» Questa Corte ha, in proposito, evidenziato che i l provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali, che non cont iene la statuizione circa la debenza o anche solo la determinazione della specifica percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per c