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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 01820/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 14/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Kate TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati, a lui ascritti, di minaccia continuata e lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni, condannandolo alla pena complessiva di euro 900 di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo denunciando violazione degli artt. 178 lett. c) - 420 ter - 484 co. 2 bis cod. proc. pen. ( ex art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. ), dolendosi del rigetto della istanza di rinvio, tempestivamente presentata, per documentato legittimo impedimento dovuto a contestuale impegno professionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Sostiene la Difesa ricorrente di avere presentato l'istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Giudice di pace, in quanto contestualmente impegnato dinanzi ad altra [OSCURATO:PERSONA], in difesa di persona imputata del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..

Si duole, pertanto, che il Giudice di Pace si sia limitato a evidenziare, per giustificare il rigetto dell'istanza, la mancata indicazione delle ragioni che rendevano impossibile la nomina di un sostituto processuale, senza avvedersi che, dall'istanza e dalla documentazione allegata, detta impossibilità era agevolmente evincibile, tenuto conto che, nel procedimento a carico del Tozzi, l'udienza del 14 settembre 2020 era destinata all'esame dell'imputato e alla discussione.

2. La deduzione difensiva è, tuttavia, manifestamente infondata.

Dalla consultazione dell'incarto processuale, al quale il giudice di legittimità accede in ragione del vizio dedotto (error in procedendo), emerge, invero, che nell'istanza di rinvio - nella quale venne rappresentato il contestuale impegno "in un processo delicato per il reato di cui all'art. 416 Bis fissato per escussione degli ultimi tre testimoni, senza alcun riferimento, tuttavia, alla circostanza che si trattasse di processo a carico di persone detenute - non è contenuto alcun dato saliente, come sostiene la Difesa, in ordine alla impossibilità di farsi sostituire nell'udienza dinanzi al Giudice di pace.

3. Secondo l'autorevole approdo delle Sezioni Unite, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia ne! processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.3.1.

Ciò che nel caso di specie non è avvenuto, difettando, in particolare, il requisito sub d), giacchè il Difensore, contrariamente a quanto vibratamente sostiene nel ricorso, non ha rappresentato al decidente, né, in maniera esplicita, né, indirettamente, per mezzo di idonea allegazione documentale, le ragioni che gli impedivano di nominare un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen., nell'uno o nell'altro processo, ragioni che non esterna neppure nel ricorso per cassazione. 4.La genericità da cui è irrimediabilmente afflitta la deduzione rende il ricorso inammissibile.

Alla relativa declaratoria segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una equa somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 novembre 2021 , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T resa [OSCURATO:PERSONA](5 Sa beone ù--A C,orte.

Surrema di Cassaziont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 14/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Kate TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati, a lui ascritti, di minaccia continuata e lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni, condannandolo alla pena complessiva di euro 900 di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo denunciando violazione degli artt. 178 lett. c) - 420 ter - 484 co. 2 bis cod. proc. pen. ( ex art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. ), dolendosi del rigetto della istanza di rinvio, tempestivamente presentata, per documentato legittimo impedimento dovuto a contestuale impegno professionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Sostiene la Difesa ricorrente di avere presentato l'istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Giudice di pace, in quanto contestualmente impegnato dinanzi ad altra [OSCURATO:PERSONA], in difesa di persona imputata del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Si duole, pertanto, che il Giudice di Pace si sia limitato a evidenziare, per giustificare il rigetto dell'istanza, la mancata indicazione delle ragioni che rendevano impossibile la nomina di un sostituto processuale, senza avvedersi che, dall'istanza e dalla documentazione allegata, detta impossibilità era agevolmente evincibile, tenuto conto che, nel procedimento a carico del Tozzi, l'udienza del 14 settembre 2020 era destinata all'esame dell'imputato e alla discussione. 2. La deduzione difensiva è, tuttavia, manifestamente infondata. Dalla consultazione dell'incarto processuale, al quale il giudice di legittimità accede in ragione del vizio dedotto (error in procedendo), emerge, invero, che nell'istanza di rinvio - nella quale venne rappresentato il contestuale impegno "in un processo delicato per il reato di cui all'art. 416 Bis fissato per escussione degli ultimi tre testimoni, senza alcun riferimento, tuttavia, alla circostanza che si trattasse di processo a carico di persone detenute - non è contenuto alcun dato saliente, come sostiene la Difesa, in ordine alla impossibilità di farsi sostituire nell'udienza dinanzi al Giudice di pace. 3. Secondo l'autorevole approdo delle Sezioni Unite, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia ne! processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.3.1. Ciò che nel caso di specie non è avvenuto, difettando, in particolare, il requisito sub d), giacchè il Difensore, contrariamente a quanto vibratamente sostiene nel ricorso, non ha rappresentato al decidente, né, in maniera esplicita, né, indirettamente, per mezzo di idonea allegazione documentale, le ragioni che gli impedivano di nominare un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen., nell'uno o nell'altro processo, ragioni che non esterna neppure nel ricorso per cassazione. 4.La genericità da cui è irrimediabilmente afflitta la deduzione rende il ricorso inammissibile. Alla relativa declaratoria segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una equa somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 novembre 2021 , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] T resa [OSCURATO:PERSONA](5 Sa beone ù--A C,orte. Surrema di Cassaziont
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