CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 41808/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE MODENAcon l'ordinanza del 29/01/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena; udito il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29 gennaio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha sollevato conflitto negativo di competenza rispetto alla decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che, in merito all'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, con sentenza 16 dicembre 2019 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore dell'autorità giudiziaria di Bergamo, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il giudice competente, «essendosi il reato consumato nel circondario di tale Tribunale, come può chiaramente evincersi dalla dichiarazioni fiscali in atti». 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ritiene che il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs n. 74 del 2000 non si sia consumato con la presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte della società Grafica G. Erre del Gandolfi, che aveva sede e domicilio fiscale in Mapello - Bergamo, ma nella circoscrizione del Tribunale di Modena ove operava il correo. Ed invero, l'imputazione attiene al delitto di indebita compensazione da parte del Gandolfi, in qualità di legale rappresentate della società unipersonale Grafica G. Erre, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale il procedimento penale pende avanti all'autorità giudiziaria di Modena. In particolare, viene contestato che il Berardi, in qualità di amministratore unico della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], creava crediti di imposta inesistenti che cedeva dietro il corrispettivo del valore di circa il 30% del credito ceduto al Gandolfi, che li utilizzava in compensazione di propri debiti tributari. Ebbene, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo evidenzia che dalle indagini era emerso che i modelli F24 utilizzati per la compensazione dei debiti della società Grafica G. Erre di [OSCURATO:PERSONA] erano stati predisposti e utilizzati dal Berardi nello studio CAF [OSCURATO:PERSONA], sito in Carpi. Anche il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, in sede di emissione del decreto di sequestro preventivo in data 30 marzo 2018, aveva accolto tale soluzione, sottolineando che lo stesso Berardi in sede di interrogatorio aveva dichiarato che tutti modelli F24 erano da lui compilati e inseriti informaticamente per la compensazione, anche quale soggetto accollante. [OSCURATO:PERSONA] I. Il conflitto negativo è ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione del fatto di reato, previsto dagli art. 110, 10- quater, comma 11, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato a [OSCURATO:PERSONA]; si è in tal modo determinata la stasi del procedimento, che può essere superata soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Quanto alla regolamentazione della competenza, si ritiene di dover condividere i puntuali rilievi contenuti nel provvedimento di remissione per le ragioni di seguito esposte. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997; non rilevano, pertanto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo (tra le altre, Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755). E' stato altresì precisato che non è sufficiente ad integrare il reato un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operazione di compensazione tra le somme dovute all'erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. Del resto, è proprio la condotta, necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e a rappresentare il quid pluris che differenzia il reato di cui all'art. 10-quater rispetto ad una fattispecie di mero omesso versamento. È, dunque, il momento in cui viene operata la compensazione, per un importo superiore alla soglia di punibilità, pari a C 50.000,00 di imposta, con riferimento al singolo periodo d'imposta, che si consuma il reato, realizzandosi l'omesso versamento degli importi che l'erario legittimamente attende di ricevere, poiché la norma non richiede la presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente, non menzionata nell'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. In definitiva, si tratta di un reato di danno patrimoniale consistente nell'omesso versamento dell'obbligazione tributaria per effetto della condotta di compensazione indebita (mediante pagamento con il Mod. F24) che può essere realizzato presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale (tra le altre, Sez. 3, n. 25336 del 10/04/2019, Ghelardini, non mass.). Peraltro, nell'impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che non possa trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 18 d.lgs. 74 del 2000, giusta la quale il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale - dettata, nel secondo comma della disposizione, soltanto «per i delitti previsti dal capo I del titolo II» - ma deve farsi applicazione della generale previsione, contenuta nel primo comma della disposizione, secondo cui «se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'art. 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato». E ciò in quanto l'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 è contenuto nel capo II (e non già nel capo I) del titolo secondo del provvedimento legislativo e non prevede un mero reato dichiarativo perché lo stesso si consuma nel momento e nel luogo in cui viene presentato il modello F24 con il quale si realizza l'omesso il versamento di imposte dovute per un importo superiore a euro 50.000. (Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, Magnozzi, Rv. 278597) Nel caso in esame è emerso che in Carpi (Modena), presso lo studio CAF [OSCURATO:PERSONA] gestito dal correo Berardi, sono stati predisposti, trasmessi per via telematica e, quindi, portati in compensazione i modelli F24 della società Grafica G. Erre di [OSCURATO:PERSONA]. Va, dunque, dichiarata la competenza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena cui andranno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, cui dispone trasmettersi gli atti. Così de