CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 29353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 24/12/2021, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioni di incendio doloso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e/o contraddittoria; l'ordinanza del Tribunale non risponde ad un preciso motivo di appello, ovvero la domanda formulata in ordine a quale possa essere l'elemento di novità al fine di ritenere un intervenuto mutamento delle esigenze cautelari, oltre al fatto del materiale decorso del tempo; il Tribunale dovrebbe verificare all'attualità il pericolo di reiterazione del reato, mentre la motivazione si è limitata a richiamare la persistenza di elementi ambientali che impediscono un giudizio favorevole di cessata pericolosità, ma non ha spiegato quali potrebbero essere i nuovi fatti che potrebbero essere valutati positivamente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta "ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, nullità da valersi ai sensi dell'art. 606, n.1, lett. e)";i1 [OSCURATO:PERSONA] accusato di avere bruciato due auto e di avere tentato un'estorsione usando metodi mafiosi, da tre anni è in carcere ed ha una condanna a sette anni e sei mesi; è detenuto a centinaia di chilometri da casa e non riesce a contattare nessuno per trovare un lavoro, che non aveva prima e ora pare impossibile ottenere; il Tribunale generalizza riferendo la condotta del ricorrente a clan mafiosi collocati nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA]; ugualmente poco chiara l'affermazione che riferisce "fatti" ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], titolare di azienda edile; in realtà non si tratta di fratelli, ma di cugini, questa confusione ha un rilievo determinante per contestare la decisione del Tribunale; tutti i mafiosi coinvolti e collegati al [OSCURATO:PERSONA] sono in carcere, per cui si deve ritenere che il contesto sociale sia radicalmente cambiato. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. I motivi sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente; il ricorrente ha, infatti, denunciato, con diverse formulazioni la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità manifesta, nonché contraddittorietà, non avendo riscontrato la presenza di fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare osservare come i motivi proposti si caratterizzino per assoluta genericità e oggettiva mancanza di confronto con il provvedimento impugnato, proponendosi in sostanza, più che una critica argomentata, una serie di interrogativi retorici e atecnici, in mancanza di considerazioni critiche puntuali quanto al provvedimento impugnato. In tal senso si deve richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali fatti nuovi, puntualmente allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv.282292-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). La sua cognizione, quindi, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569-01; Sez. 1, n. 961 del 13/02/1996, Cotugno, Rv. 294696-01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863-01). Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei principi richiamati ed ha evidenziato con motivazione congrua, logicamente articolata, e del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta, non solo la mancanza di elementi con carattere di novità, non potendosi ritenere tale il mero decorso del tempo in mancanza di qualsiasi allegazione volta a connotarne la portata, ma anche la mancanza di reali elementi di novità, attesa la perdurante operatività dell'associazione di stampo mafioso operante in Lombardia nell'ambito della quale si è giunti a considerare ruolo ed attività contestata al [OSCURATO:PERSONA]. E' stato anche richiamato e considerato il radicamento e la portata espansiva di tale consorteria criminale, elemento evidentemente in contrasto con l'affermazione secondo la quale l'arresto di alcuni componenti del gruppo in questione determinerebbe il venir meno delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha, inoltre, considerato la particolare rilevanza ed offensività delle condotte poste in essere dal ricorrente in tale contesto, sebbene nel proprio interesse. È stata, in altri termini, correttamente rilevata l'assenza di ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica quanto alla situazione oggetto di valutazione al momento dell'emissione della misura cautelare, tenuto conto altresì della particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione che portavano ad una rilevante condanna del ricorrente ad esito di giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K. , Rv. 255652- 01; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalamana, Rv. 258191-01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832-01; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868-01). Il Tribunale ha, quindi, compiutamente valutato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fatti allegati come sopravvenuti e ritenuti dall'istante rilevanti quanto alla considerazione di un mutato quadro cautelare. Né si presenta risolutiva la circostanza solo allegata, e sfornita di qualsiasi supporto, relativa alla qualità di cugini, piuttosto che di fratelli, di alcuni soggetti indicati nel provvedimento. Allegazione questa che, oltre ad essere generica, e sfornita di prova, mostra la sua oggettiva aspecificità, non evidenziando quale rilevanza la considerazionetle dato potrebbe avere in relazione alla richiesta di sostituzione della misura a fronte dei fatti imputati, oggettivamente caratterizzati da penetrante offensività. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare gli argomenti già proposti con l'appello. Il Tribunale ha, infatti, correttamente rilevato la non significatività del tempo decorso dall'applicazione della misura cautelare; ha specificamente motivato su ogni aspetto relativo alle esigenze cautelari perduranti, chiarendo esplicitamente come una particolare rilevanza debba essere attribuita all'entità della pena inflitta in dibattimento, anche ai sensi dell'art. 275, comma 1- bis, cod. proc. pen. che prevede anche l'esito del procedimento tra i parametri a cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in considerazione in sede di applicazione della misura cautelare, proprio al fine di riscontrare il pericolo di reiterazione e recidiva di condotte della stessa specie. Non ricorre dunque alcuna violazione di legge, né un vizio della motivazione tale da poter considerare la stessa apparente o assente, a fronte di una serie di doglianze che si caratterizzano oggettivamente per genericità, aspecificità in mancanza di confronto con la motivazione e del tutto prive di allegazioni a supporto delle critiche articolate al provvedimento del Tribunale. Il Tribunale ha dunque fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, una volta formatosi il giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca e la modifica della misura applicata (Sez. 1, n.19521 del 15/04/2010, D'Agostino, Rv. 247208-01: Sez. 5, n. 4 ftt, 17896 del 09/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243974-01; Sez. 1, n. 15906 del 19/01/2007, Petta, Rv. 236278-01). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000, 00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Ca