CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto della Corte di Appello di Catanzaro del 17.6.2022; visti gli atti, I provvedimento impugnato ed I ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria della Procura Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato il decreto con il quale il Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per anni 2; 2. ricorrer cassazione i difensori del [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 e 6 del D. Lg.vo 159 del 2011: rileva che la Corte di Appello ha fondato la propria decisione esclusivamente sull'esito, in primo grado, del procedimento "Rimpiazzo" sostenendo che la contestazione del reato associativo era "aperta" e persistente "sino alla attualità" laddove, tuttavia, risulta documentalmente che l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio si era arrestato al 2010-2011; richiama, quindi, passi della decisione con cui il Tribunale del Riesame aveva giudicato superata la presunzione di cui all'art.275 cod. proc. pen. alla luce della risalenza dei fatti contestati; aggiunge che la Corte ha insistito sulla solidità della piattaforma probatoria senza confrontarsi con il dato della attualità della pericolosità su cui, invece, si era soffermato il Tribunale del Riesame con valutazioni che non possono convergere non potendo la stabilità del sodalizio automaticamente dimostrare la persistenza del vincolo riferito al singolo partecipe; ribadisce che le contestazioni si arrestano al 2011-2012 risultando, da quel momento, una assoluta assenza di contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i presunti sodali; aggiunge che il Moscato ha iniziato a collaborare nel 2015 non potendo perciò riferire su fatti più recenti; sottolinea il carattere generico del riferimento alle frequentazioni con pregiudicati non risultando né il momento né il luogo né la quantità di incontri trattandosi, peraltro, di conoscenti e/o legati da rapporti di parentela in un piccolo centro; ribadisce la irrilevanza delle vicende del 2014 e, ancora, del 2019; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il sistema delle misure di prevenzione distingue tra pericolosità generica e pericolosità c.d. "qualificata" riferibile ai soggetti - come nel caso di specie - appartenenti a sodalizi di stampo mafioso che implica scelte esistenziali e sistematicamente antitetiche alle regole del vivere civile; tanto premesso rileva che l'unico motivo di ricorso lamenta la omessa considerazione, da parte della Corte di Appello, del fatto che le condotte sintomatiche di pericolosità si sarebbero arrestate al 2010-2011 reiterando in tal modo una considerazione già dedotta nella fase di merito e, in questa sede, in termini aspecifici ovvero non autosufficienti non avendo documentato il dato fattuale che il decreto impugnato avrebbe trascurato; rileva, ancora, che la Corte ha legittimamente dubitato del "ravvedimento" del ricorrente avendo invece valorizzato elementi sintomatici di una persistente pericolosità sociale in termini che si sottraggono alle censure suscettibili di essere fatte valere in questa sede ove il ricorso è consentito soltanto per violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure non consentite in questa sede. 1. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del D. Lg.vo 159 del 2011; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr, sui punto, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246 - 01; Sez. 6 - , n. 21525 del 18/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279284 - 01, secondo cui il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio; cfr., anche, Sez. 2 -, n. 20968 del 06/07/2020 , PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279435 - 01, in cui la Corte ha spiegato che, in tema di misure di prevenzione, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da risolversi in una motivazione sostanzialmente apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge). 2. Tanto premesso, rileva il collegio che nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non presenza lacune o carenze tali da poterne predicare la mera "apparenza" ovvero la inesistenza nei termini di cui si è appena detto. La Tribunale aveva.infatti adottato il decreto impugnato di fronte alla Corte di Appello evidenziando la portata dei fatti contestati al medesimo [OSCURATO:PERSONA] nei processi in corso tra cui, in particolare, quello scaturito dal procedimento "Rimpiazzo" per il quale era stato sottoposto a misura cautelare personale in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. e, successivamente, rinviato a giudizio anche per il delitto di cui all'art. 416bis cod. pen.. I giudici della prevenzione avevano sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse risultato coinvolto più volte in vicende di spaccio, indagato nel 2014 per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 e denunciato nel 2019 per occupazione di suolo pubblico; aveva fatto presente che si tratta di un soggetto che era stato collocato vicino alle consorterie mafiose ed indicato come "nuova leva" del clan di Piscopio dal pentito Moscato. 3. La Corte di Appello, a fronte dei rilievi difensivi sostanzialmente replicati in questa sede, ha fatto presente che, con sentenza resa in data 11.4.2022 il [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 416bis cod. pen., dei fatti di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen., del delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, pure aggravato ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. e, infine, di fatti di detenzione e spaccio pure aggravati dalla medesima finalità; era stato infine, condannato alla pena complessiva di anni 13 e mesi 11 di reclusione. Dopo aver evidenziato il rapporto privilegiato esistente tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il capo della cosca, [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha fatto presente che, se da un lato il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso era stato contestato "sino alla attualità", risultava, dall'altro, che il proposto aveva continuato ad intrattenere rapporti e frequentazioni con numerosi soggetti (tra cui lo stesso Fiorillo) a loro volta imputati e condannati a severe pene detentive nell'ambito del medesimo procedimento "Rimpiazzo" per aver fatto parte del sodalizio e tenuto condotte funzionali alla attuazione del programma del sodalizio tuttora forte ed operativo sul territorio. 4. Tanto premesso, rileva il collegio che nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato, anche sotto il profilo del requisito della "attualità"; non presenza lacune o carenze tali da poterne predicare la mera "apparenza" ovvero la inesistenza nei termini di cui si è appena detto. Sotto altro profilo, poi, deve condividersi quanto rilevato dal Procuratore Generale in ordine al difetto di autosufficienza del ricorso che, nel dedurre che il giudice della cautela penale aveva ritenuto di poter superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., proprio in considerazione della risalenza delle condotte partecipative, non è stato tuttavia corroborato dalla allegazione del provvedimento su cui la riposa la affermazione difensiva. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e