CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato.-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 110/2024depositata il 12/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17443/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 16724/2026Data pubblicazione 28/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Equitalia sud S.p.A. (oggi Agenzia Entrate Riscossione) conveniva ingiudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Carla DiMuccio e [OSCURATO:PERSONA], per sentire accertare e dichiarare, ex art.2901 c.c., inefficaci i seguenti atti: l’atto di compravendita del[OSCURATO:DATA_NASCITA] – Rep. n. 17.250, Raccolta n. 2.631 – Notaio rogante dr.[OSCURATO:PERSONA]; l’atto di compravendita del 22/10/2008 – Rep. n.17.505, Raccolta n. 2.753 – Notaio rogante [OSCURATO:PERSONA]. Afondamento della domanda parte attrice deduceva di essere creditricenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma complessiva di €714.566,74 in virtù di sessanta cartelle di pagamento tutte ritualmentenotificate tra gli anni 2007-2011; che il debitore, successivamente alsorgere del suddetto credito, al fine di sottrarsi ad eventuali procedureesecutive, con atto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rep. n.17.250; racc. n. 2.631), e con il consenso della coniuge Carla DiMuccio, alienava in favore del proprio figlio [OSCURATO:PERSONA] il dirittodi proprietà sul bene immobile sito nel Comune di Pozzilli (IS), in viaBorgo Triverno n. 75, riservando per sé il solo diritto di abitazionevitalizio. Inoltre, deduceva che con rogito notarile del 22/10/2008(Rep. n. 17.505; Raccolta n. 2.753) stipulato presso lo studio delSannino in Isernia, [OSCURATO:PERSONA], sempre con il consenso dellaconiuge, cedeva al figlio [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà delbene immobile sito nel Comune di Pozzilli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 75.2. A tale procedimento veniva riunito quello avente RG 602/2013pendente sempre innanzi il medesimo Tribunale di Isernia con cuil’Agente della Riscossione proponeva ulteriore azione revocatoria conNumero registro generale 17443/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 16724/2026Data pubblicazione 28/05/2026cui chiedeva disporsi l’inefficacia dell’atto di vendita datato [OSCURATO:DATA_NASCITA](Rep. n. 17.222, Raccolta n. 2.614), registrato il 29/09/2008 al n. 3140serie 1T e trascritto il 30/09/2008 al n. 5350 Reg. Generale e 4333Reg. Particolare, con il quale il Franchitti aveva alienato all’altro figlio,[OSCURATO:PERSONA], la piena ed esclusiva proprietà del bene immobilesito nel Comune di Venafro alla [OSCURATO:PERSONA] n. 346.3. Si costituivano i convenuti eccependo la carenza di legittimazione dellaconiuge [OSCURATO:PERSONA] che non era mai stata proprietaria dei beni, ma solotitolare del [OSCURATO:PERSONA]. Soprattutto eccepivano l’omessanotifica delle cartelle poste a base del credito vantato dall’Agente dellaRiscossione. Inoltre, disconoscevano le relate prodotte in copie e nonfisicamente congiunte alle rispettive cartelle, così che non si potesserisalire all’atto di riferimento.4. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Isernia, con sentenza n.105/2021, rigettava la domanda attorea sull’assunto che delle relate dinotifica, disconosciute, non era stata chiesta la verificazione econdannava l’attrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese delgiudizio in favore dei convenuti.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendo didichiarare la nullità della sentenza impugnata per l’incompetenza pervalore del giudice pronunciatosi e disporre, per l’effetto, la regressionedel processo al precedente grado di giudizio; in via subordinatadichiarare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, secondocomma, c.p.c.; in via ulteriormente gradata riformare la suddettasentenza accogliendo la domanda di revocatoria spiegatadall’Amministrazione appellante e per l’effetto dichiarare l’inefficacia neiconfronti dell’A.D.E.R. degli atti di disposizione pregiudizievoli per leragioni creditorie, ovvero gli atti di vendita del 23/09/2008 (Rep. n.17.250; racc. n. 2.631) e del 22/10/2008 (Rep. n. 17.505; racc. n.2.753) in favore di [OSCURATO:PERSONA] e l’atto di vendita stipulato ilNumero registro generale 17443/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 16724/2026Data pubblicazione 28/05/202617/09/2008 (Rep. n. 17.222; Raccolta n. 2614) in favore di Antonio6. La Corte di Appello di Campobasso, dichiarata la contumacia degliappellati, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in accoglimento delladomanda ex art. 2901 c.c., ed in riforma della sentenza appellata,dichiarava inefficaci nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione i suddetti atti e condannava gli appellati, in solido tra loro,al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese processualidel doppio grado del giudizio.7. Con ricorso notificato il 30/07/2024, affidato ad un unico motivo,Corte d’Appello di Campobasso pubblicata il 12/04/2024. La parteintimata Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto difese.8. All’esito della fissazione della trattazione in adunanza camerale la parteintimata ha presentato una memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE9. In via preliminare va rilevato che il ricorso risulta essere stato notificatoall’Avvocatura dello Stato presso la sede del distretto della Corted’appello di Campobasso, anziché in Roma presso l’AvvocaturaGenerale dello Stato e che l’Avvocatura Generale dello Stato hadepositato una memoria al di fuori del termine di cui all’art. 370 percostituirsi, non avendo depositato controricorso.10. La controversia, inizialmente avviata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,agente della riscossione originaria parte in causa, è stata proseguitanella fase di appello dall’Agenzia delle Entrate in seguito alla cessazionedel primo ente e all'automatico subentro del successore disposto dald.l. n. 193 del 2016, la quale si è difesa per il tramite dell’Avvocaturadello Stato presso il distretto di Campobasso, ove è stata indirizzata ericevuta la notifica del presente ricorso. È tuttavia indubbio che laNumero registro generale 17443/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 16724/2026Data pubblicazione 28/05/2026rappresentanza del suddetto ente, nel giudizio di legittimità, spettiall’Avvocatura Generale dello Stato, e non all’Avvocatura distrettualeche ha difeso l’ente nella fase di appello, e che la notifica del ricorsoper cassazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale sia stata,pertanto, viziata perché il destinatario dell’atto di impugnazione pressola Corte di legittimità è l’ Avvocatura Generale dello Stato – Roma, aisensi degli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 1611/1933.11. Tuttavia, per indirizzo consolidato, la notifica del ricorso avvenutapresso l’[OSCURATO:PERSONA] non è inesistente, ma è nulla, perchéeffettuata presso un ufficio che ha un collegamento funzionale con laparte, ma non è competente per il grado di giudizio. Tale nullità èsuscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzionedell'Avvocatura Generale, vuoi a seguito della rinnovazione ex art. 291c.p.c. della notificazione in modo rituale.12. Invero, lo si ribadisce, il vizio di vocatio in ius dell’ente resta sanato,con effetto ex tunc, non solo dalla rinnovazione della notificazionepresso l'Avvocatura Generale disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 291c.p.c. o effettuata dalla medesima parte ricorrente, ma anche dallacostituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato inrappresentanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente aldecorso del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ, come avvenuto nelcaso di specie in cui l’Avvocatura generale ha depositato memoria, eciò per ragioni di economia processuale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 6300 del02/03/2023; Cass., Sez. VI, 4/10/2013, n. 22767; Cass., Sez. III,27/04/2011, n. 9411; Cass., Sez. I, 3/03/1999, n. 1774).13. Pertanto, in ragione della sanatoria intervenuta per non avere ladifesa erariale nulla eccepito sulla nullità della notificazione, puòaffrontarsi il merito del ricorso, non sussistendo una valida ragione perritenere non sanato il suddetto vizio.Numero registro generale 17443/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 16724/2026Data pubblicazione 28/05/202614. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., leparti ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 163-bis, 164 e 342c.p.c. Nullità della sentenza – mancato rilievo officioso della mancanzadei termini a comparire nella formulazione antecedente al 28.02.2023”deducendo che la Corte territoriale non abbia rilevato il mancatorispetto dei termini a comparire, avendo l’agente della riscossionenotificato il proprio atto di appello il giorno 14.04.2021 per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].15. Il motivo è fondato per quanto di ragione.16. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che tra la data dinotificazione dell’atto di appello (14 aprile 2021) e quella fissata perl’udienza di comparizione (8 luglio 2021) non è intercorso il terminelibero di novanta giorni previsto dall’art. 163-bis c.p.c., essendotrascorsi soltanto ottantacinque giorni. Secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, applicabile anche al giudizio di appello inforza del rinvio di cui all’art. 359 c.p.c., il mancato rispetto del termineminimo a comparire integra un vizio della vocatio in ius, determinandola nullità della notificazione dell’atto introduttivo, ai sensi dell’art. 164,primo comma, c.p.c.17. Tuttavia, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, talenullità non ha carattere insanabile, essendo soggetta ai meccanismi disanatoria ex tunc previsti dai commi secondo e terzo del medesimo art.164 c.p.c., applicabili anche al giudizio di appello. Ne consegue che, ovel’appellato non si costituisca e il giudice non disponga la rinnovazionedella notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la nullità si estende algiudizio di gravame e alla sentenza che lo definisce; tuttavia, il relativovizio, una volta dedotto in sede di legittimità, impone la cassazionedella decisione con rinvio al giudice di merito, affinché provveda allarinnovazione della notificazione e alla conseguente instaurazione delcontraddittorio (Cass., Sez. 3, n. 13079 del 2018; Cass., Sez. 3, n.Numero registro generale 17443/2024Numero sezionale 1135/2026Numero di raccolta generale 16724/2026Data pubblicazione 28/05/202622024 del 2009; Cass. Sez. U. n. 15783/2005 ; Cass., Sez. L, n. 4461del 1993).18. Deve, pertanto, essere disattesa la diversa prospettazione deiricorrenti, nella parte argomentativa del motivo di ricorso, in cuipostulano – pur chiedendo nelle conclusioni alternativamente unacassazione con rinvio - una cassazione della sentenza senza rinvio e ladefinitiva definizione in rito del giudizio di appello, trattandosi di esitonon coerente con il regime di sanabilità del vizio dedotto.19. Conclusivamente, il ricorso va accolto in ragione della rilevata nullitàdella sentenza di appello e, per l’effetto, la sentenza va cassata conrinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Ilgiudice del rinvio provvederà a nuovo esame previa assicurazione afavore dei ricorrenti, qualora la riassunzione avvenga da parte dellaresistente, del termine di comparizione nell’atto di citazione di cui alsecondo comma dell’art. 392 c.p.c. Ove la riassunzione avvenga concontenuti che avrebbe potuto assumere ove in appello i ricorrenti sifossero costituiti. P.Q.Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Campobasso in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il25/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]