CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 841/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la ritenuta sussistenza della recidiva là dove ha rappresentato che il reato in parola è dimostrativo di particolare pervicacia nell'inosservanza delle prescrizioni a fronte dell'assenza di elementi suscettibili di valutazione positiva, non potendosi considerare tale la confessione resa a seguito dell'arresto in flagranza; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21