CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C:OSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la missiva qui trasmessa dalla Direzione della Casa di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" con allegata l'istanza firmata di rinuncia al ricorso; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è stata presentata regolare rinuncia alla Direzione della Casa di Reclusione; osservato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità) come da dispositivo rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i