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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 1995

Cassazione n. 13111/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1995 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Napoli, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico.

Con successivo provvedimento, datato 16 giugno 2023, adottato senza formalità, il medesimo G.i.p. dava atto dell'inesatta individuazione, in ordinanza, del reato più grave e provvedeva ad emendarla sul punto a titolo di correzione di errore materiale, ferma la pena già rideterminata.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito.

Secondo regola, la competenza sarebbe spettata alla Corte di appello di Napoli, che, nel pronunciare la sentenza divenuta per ultima irrevocabile, aveva strutturalmente riformato la decisione di primo grado.

3. Ricorre altresì per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione e vizio di motivazione.

Dopo l'intervenuta correzione di errore materiale, che aveva condotto all'individuazione di una pena base meno severa, non avrebbe potuto il giudice a quo, senza incorrere in una palese incongruenza, lasciare immutata la pena finale irrogata per il reato continuato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del pubblico ministero territoriale deve essere esaminato in via prioritaria, perché pone la questione pregiudiziale attinente alla competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e quindi anche deducibile in ogni stato e grado (v.

Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc.

Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. 36801 del 07/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225840-01) Tale ricorso è fondato.

2. Il caso della pluralità di provvedimenti da eseguire, pronunciati nei confronti di una stessa persona da diversi organi giurisdizionali, è regolato dal comma 4 dell'art. 665 cod. proc. pen., secondo cui è per essi unicamente competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Individuato il provvedimento ultimo irrevocabile, valgono le ulteriori regole stabilite dall'art. 665, tra cui quella del comma 2, rilevante in causa, secondo cui, quando è stato proposto appello avverso la decisione di primo grado, se il provvedimento è stato confermato (o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili) è sempre competente il giudice di primo grado; in ogni altro caso è competente il giudice di appello (in caso di titolo soggettivamente cumulativo, anche se la riforma strutturale riguardi persona diversi dal soggetto promotore dell'incidente: da ultimo, Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, confl. comp. in proc.

Desiderato, Rv. 279802-01).

3. Nella specie, la sentenza ultima irrevocabile risulta quella pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 24 marzo 2022, di riforma strutturale della decisione di primo grado.

La competenza funzionale a definire l'odierno procedimento di esecuzione spetta pertanto alla Corte di appello di Napoli.

Seguono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice competente così individuato.

4. Il ricorso del condannato resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1995 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Napoli, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico. Con successivo provvedimento, datato 16 giugno 2023, adottato senza formalità, il medesimo G.i.p. dava atto dell'inesatta individuazione, in ordinanza, del reato più grave e provvedeva ad emendarla sul punto a titolo di correzione di errore materiale, ferma la pena già rideterminata. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito. Secondo regola, la competenza sarebbe spettata alla Corte di appello di Napoli, che, nel pronunciare la sentenza divenuta per ultima irrevocabile, aveva strutturalmente riformato la decisione di primo grado. 3. Ricorre altresì per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione e vizio di motivazione. Dopo l'intervenuta correzione di errore materiale, che aveva condotto all'individuazione di una pena base meno severa, non avrebbe potuto il giudice a quo, senza incorrere in una palese incongruenza, lasciare immutata la pena finale irrogata per il reato continuato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero territoriale deve essere esaminato in via prioritaria, perché pone la questione pregiudiziale attinente alla competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e quindi anche deducibile in ogni stato e grado (v. Sez. 1, 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc. Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. 36801 del 07/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225840-01) Tale ricorso è fondato. 2. Il caso della pluralità di provvedimenti da eseguire, pronunciati nei confronti di una stessa persona da diversi organi giurisdizionali, è regolato dal comma 4 dell'art. 665 cod. proc. pen., secondo cui è per essi unicamente competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Individuato il provvedimento ultimo irrevocabile, valgono le ulteriori regole stabilite dall'art. 665, tra cui quella del comma 2, rilevante in causa, secondo cui, quando è stato proposto appello avverso la decisione di primo grado, se il provvedimento è stato confermato (o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili) è sempre competente il giudice di primo grado; in ogni altro caso è competente il giudice di appello (in caso di titolo soggettivamente cumulativo, anche se la riforma strutturale riguardi persona diversi dal soggetto promotore dell'incidente: da ultimo, Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, confl. comp. in proc. Desiderato, Rv. 279802-01). 3. Nella specie, la sentenza ultima irrevocabile risulta quella pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 24 marzo 2022, di riforma strutturale della decisione di primo grado. La competenza funzionale a definire l'odierno procedimento di esecuzione spetta pertanto alla Corte di appello di Napoli. Seguono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice competente così individuato. 4. Il ricorso del condannato resta assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla C
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