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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22921/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto aggravato di furto (artt. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. proc. pen.); considerato che l'unico motivo di impugnazione - che ha denunciato la violazione degli artt. 336 e 337 3 cod. proc. pen., in ragione della mancata legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a proporre querela (non constando il conferimento di tale potere da parte della Comunità di [OSCURATO:PERSONA] né la sua qualità di custode del parco di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della Comunità) - è privo di specificità, dato che contiene una prospettazione, priva di compiute indicazioni a sostegno del proprio asserto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ne consentano la verifica - che richiede pure un apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi, Rv. 265343 - 01) - da parte di questa Corte, anche in relazione a quanto affermato dal Giudice di appello che ha attribuito in maniera conforme al diritto al querelante una relazione qualificata con il bene (cfr. Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto aggravato di furto (artt. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. proc. pen.); considerato che l'unico motivo di impugnazione - che ha denunciato la violazione degli artt. 336 e 337 3 cod. proc. pen., in ragione della mancata legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a proporre querela (non constando il conferimento di tale potere da parte della Comunità di [OSCURATO:PERSONA] né la sua qualità di custode del parco di [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della Comunità) - è privo di specificità, dato che contiene una prospettazione, priva di compiute indicazioni a sostegno del proprio asserto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ne consentano la verifica - che richiede pure un apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Roggi, Rv. 265343 - 01) - da parte di questa Corte, anche in relazione a quanto affermato dal Giudice di appello che ha attribuito in maniera conforme al diritto al querelante una relazione qualificata con il bene (cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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