CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 2 dicembre 2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato - salvochè per il trattamento sanzionatorio, rideterminato in mitius - la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa a suo carico dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 4 giugno 2020 in relazione al delitto di furto in abitazione a lui contestato in concorso con altri. Con unico motivo di ricorso, l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta non in linea con il disvalore del fatto e con la personalità del soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, la Corte di merito ha chiaramente inteso evidenziare l'improponibilità della richiesta di esclusione della recidiva avuto riguardo alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, alcuni dei quali specifici, sebbene risalenti e tali da denotare una propensione alla perpetrazione di reati contro il patrimonio; si rammenta al riguardo che gli elementi da valorizzare ai fini dell'esclusione della recidiva (o, per converso, della sua applicazione) sono tendenzialmente quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. (cfr. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 13364 del 21/01/2020, Brizzi, Rv. 279034; e Sez. 2, Sentenza n. 4969 del 12/01/2012, Doku, Rv. 251809). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 202