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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 41797/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Modena [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 184/24 della Corte di appello di Bologna del 12/01/2024 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di peculato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 314 cod. pen. commesso, in qualità di ausiliario del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Modena e come tale delegato alla gestione dei conti correnti delle procedure esecutive immobiliari affidategli, con appropriazione di un ammontare complessivo di 78.728,22 euro attuata mediante prelievi in contanti, esecuzione di bonifici con causale ideologicamente falsa ed emissione indebita di assegni circolari a favore di sé stesso o di terzi estranei alle procedure.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il suo difensore, che formula un unico motivo di censura con cui lamenta la violazione dell'art. 357 cod. pen., sostenendo di essere stato ritenuto erroneamente investito della qualifica di pubblico ufficiale, asseritamente inapplicabile all'attività da lui svolta.

Sostiene in particolare il ricorrente che le somme ricavate dall'espropriazione forzata restano di proprietà del debitore sino all'appropriazione ed esecuzione del progetto di distribuzione, in nessun momento della procedura passando, atteso il disposto dell'art. 591-bis cod. proc. civ., nella titolarità dello Stato, risultando, perciò, configurabile a suo carico unicamente il diverso e meno grave delitto di appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, sec. parte, cod. proc. pen. 2.

Nel contestare la qualificazione giuridica delle condotte in addebito in termini di peculato continuato e prospettare la configurabilità del diverso delitto di cui all'art. 646 cod. pen., il ricorrente deduce, infatti, una violazione di legge che, a prescindere della sua fondatezza (v. infra), non ha costituito oggetto di tempestiva deduzione con l'atto di appello, con il quale si era doluto unicamente della misura, ritenuta eccessiva, della pena.

Si tratta in ogni caso di una doglianza manifestamente infondata, atteso che l'art. 314 cod. pen. punisce l'appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui, come nella fattispecie in esame, di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità (tra molte sul punto v.

Sez. 6, n. 16955 del 28/03/2024, Sabellico, Rv. 286337) senza necessità che il titolare sia lo Stato o un altro ente pubblico. 3.

Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 25 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Modena [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 184/24 della Corte di appello di Bologna del 12/01/2024 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di peculato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 314 cod. pen. commesso, in qualità di ausiliario del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Modena e come tale delegato alla gestione dei conti correnti delle procedure esecutive immobiliari affidategli, con appropriazione di un ammontare complessivo di 78.728,22 euro attuata mediante prelievi in contanti, esecuzione di bonifici con causale ideologicamente falsa ed emissione indebita di assegni circolari a favore di sé stesso o di terzi estranei alle procedure. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il suo difensore, che formula un unico motivo di censura con cui lamenta la violazione dell'art. 357 cod. pen., sostenendo di essere stato ritenuto erroneamente investito della qualifica di pubblico ufficiale, asseritamente inapplicabile all'attività da lui svolta. Sostiene in particolare il ricorrente che le somme ricavate dall'espropriazione forzata restano di proprietà del debitore sino all'appropriazione ed esecuzione del progetto di distribuzione, in nessun momento della procedura passando, atteso il disposto dell'art. 591-bis cod. proc. civ., nella titolarità dello Stato, risultando, perciò, configurabile a suo carico unicamente il diverso e meno grave delitto di appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, sec. parte, cod. proc. pen. 2. Nel contestare la qualificazione giuridica delle condotte in addebito in termini di peculato continuato e prospettare la configurabilità del diverso delitto di cui all'art. 646 cod. pen., il ricorrente deduce, infatti, una violazione di legge che, a prescindere della sua fondatezza (v. infra), non ha costituito oggetto di tempestiva deduzione con l'atto di appello, con il quale si era doluto unicamente della misura, ritenuta eccessiva, della pena. Si tratta in ogni caso di una doglianza manifestamente infondata, atteso che l'art. 314 cod. pen. punisce l'appropriazione di denaro o di altra cosa mobile altrui, come nella fattispecie in esame, di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia la disponibilità (tra molte sul punto v. Sez. 6, n. 16955 del 28/03/2024, Sabellico, Rv. 286337) senza necessità che il titolare sia lo Stato o un altro ente pubblico. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 25 sett
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