Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19525/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).

In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla lettura della comunicazione di notizia di reato della Questura di Rimini del 31 maggio 2022, si evinceva che Cucchi, durante la sottoposizione alla misura alternativa, si era reso responsabile del reato di truffa ai danni di soggetti stranieri.

Per tale ragione, il giudice di merito, fornendo sul punto ampia motivazione, ha revocato la misura alternativa alla detenzione con decorrenza dal 31 ottobre 2021, data dell'inizio dell'attività delittuosa contestata.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. È la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata. Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la gravità - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, dalla lettura della comunicazione di notizia di reato della Questura di Rimini del 31 maggio 2022, si evinceva che Cucchi, durante la sottoposizione alla misura alternativa, si era reso responsabile del reato di truffa ai danni di soggetti stranieri. Per tale ragione, il giudice di merito, fornendo sul punto ampia motivazione, ha revocato la misura alternativa alla detenzione con decorrenza dal 31 ottobre 2021, data dell'inizio dell'attività delittuosa contestata. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 19525/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris