CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 03354/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 19972-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 90/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/03/2023 R.G.N. 594/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.19972/2023 Cron. Rep. Ud.13/01/2026 RILEVATO che Con sentenza del 30 marzo 2023, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso dal medesimo avanzato avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata da [OSCURATO:PERSONA] su immobile di sua proprietà. In particolare, la Corte, condividendo l’iter argomentativo del giudice di primo grado, ha escluso la rilevanza del disconoscimento degli avvisi e delle cartelle prodotti dall’Agenzia e infondate le ulteriori censure avanzate, anche con riguardo al dedotto difetto di rappresentanza dell’Ente, costituitosi in giudizio mediante il patrocinio di avvocato del libero foro anziché dell’Avvocatura dello Stato. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato del 22/07/2017 secondo cui nella difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione impone all’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. 1.1. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis L. n. 53 del 1994, 16- ter D.L. n. 179 del 2012 degli artt. 26 II comma DPR 602/1973, 60 DPR n. 600/73, comma I, Lett. F, e dell’art. 6 DPR 68/2005 relativamente all’intervenuta trasmissione da indirizzo non censito in pubblico registro e mancanza di accettazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076201800001003000, della successiva comunicazione di avvenuta iscrizione dell’ipoteca e dei prodromici cartelle di pagamento ed avvisi di pagamento dal n. 1 al n. 21. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello si è attenuta al principio affermato da questa Corte secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito a meno che tali giudizi non siano esplicitamente riservati all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti. La scelta del professionista del libero foro è legittima e non richiede particolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non preveda diversamente (cfr. Cass. sez. un. n. 30008 del 2019; sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 33995 del 2025). Il secondo motivo è infondato, in quanto l’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73 e l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10, fanno espresso riferimento solo all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e alla necessità che lo stesso sia estraibile da elenchi previsti dalla legge, mentre le stesse norme nulla dicono in merito all’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente (da ultimo, v. Cass. n. 20690/25, non massimata). In particolare, ha affermato questa Corte che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 12/12/2025, n. 32489, Cass. 03/07/2023, n. 18684 del 03/07/2023; Cass. 17/07/2024, n. 19677; Cass. 28/02/2024, n. 5263; Cass., 09/01/2024, n. 884; Cass. 03/07/2023, n. 18684) Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1